Sequestro veicoli

In alcuni casi di violazione delle norme del Codice della Strada, è previsto il sequestro del veicolo. In particolare , il sequestro del veicolo può avvenire per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) ai sensi dell'art. 193/1-2.

Con decorrenza 09/06/2008, nella provincia di Latina, è stato attivato il nuovo sistema (SI.VE.S) di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa per violazione al C. d. S., come da circolare del Ministero dell'Interno nr. 35/07 del 31/09/2007.

Per i sequestri disposti in data antecedente al 9 giugno 2008, si applica il sistema previgente .
Con il sistema SI.VE.S il veicolo sequestrato deve essere affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido. Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al custode-acquirente .

In tale ultimo caso, l'Organo di Polizia provvede, con il verbale di sequestro, ad invitare il proprietario all'assunzione della custodia entro 10 giorni , avvisandolo che, decorso inutilmente tale termine, si provvederà all'immediato trasferimento in proprietà del veicolo al custode- acquirente.

Accertato il mancato intervento dell'avente diritto nei dieci giorni dalla notifica del verbale e dell'avviso, l'Organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto perché provveda alla cessione (art. 213 co. 2-quater).
L'aver lasciato trascorrere invano il suddetto termine di dieci giorni è ritenuto condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo. E ciò indipendentemente dall'esito dell'eventuale impugnazione dell'accertamento dell'illecitoRicevuti gli atti e verificatane la correttezza, quindi, la Prefettura avvia le procedure per l'alienazione.

Una volta pervenuta la valutazione da parte dell'Agenzia del Demanio del bene sequestrato, il Prefetto adotta il provvedimento di trasferimento della proprietà del veicolo al custode-acquirente (per l'idoneità alla cessione o rottamazione). La somma ricavata resterà depositata in c/c fino alla definizione del procedimento sanzionatorio del verbale, in relazione al quale è stato disposto il sequestro (art. 213 comma 2 quater).

Il proprietario e/o il conducente del veicolo entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale possono avvalersi della facoltà prevista per legge di proporre ricorso, avverso il verbale di contestazione della violazione al C.d.S.. Il ricorso può essere presentato o al Prefetto del luogo della commessa violazione (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) o al Giudice di Pace competente per territorio.

Nel caso in cui il ricorso si concluda con l'accoglimento, il ricorrente avrà diritto alla restituzione della somma e degli interessi maturati e non alla restituzione del veicolo .
Il dissequestro del mezzo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contravvenzione) oppure dal proprietario del veicolo ed è subordinato al pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta) e al pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi .

In caso contrario, la Prefettura adotterà il provvedimento di confisca.
Avverso il provvedimento di confisca può essere proposto ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. Entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il veicolo a proprie spese presso una depositeria autorizzata dalla Prefettura, individuata dall'Organo accertatore e, ove possibile, quella più vicina al luogo di custodia.

Se il proprietario-custode del mezzo decide, nel termine di 30 gg., di procedere alla demolizione del mezzo, previa autorizzazione dell'Organo Accertatore (e qualora la Prefettura non abbia emesso alcun provvedimento di confisca), gli viene concesso di pagare un quarto della sanzione amministrativa prescritta. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso terzi sia comunque resa operante nei 15 gg. Successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.


Dirigente: Viceprefetto Aggiunto D.ssa Monica DELL'ANNA

Responsabile del procedimento/Addetto:  Alba Petrucci

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì: 09.30-11.30 Giovedì: 15.00-17.00

Telefono: 0773.658538

Si informano i sigg. utenti che, come da disposizioni ministeriali, a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al covid 19  il ricevimento al pubblico avviene esclusivamente tramite appuntamento  contattando l'operatore del servizio via mail al seguente indirizzo:  alba.petrucci@interno.it  

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689 (Legge depenalizzazione)
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione)
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 4 Settembre 2024, ore 11:11