Per contrastare efficacemente il fenomeno è previsto un fondo di solidarietà , cui possono accedere operatori economici, commercianti, artigiani e liberi professionisti se vittime di estorsione. Il beneficio consiste in una elargizione , cioè una somma di denaro erogata a titolo di contributo , come ristoro del danno patrimoniale subito.
Chi può fare la richiesta
La parte offesa , per il tramite del Prefetto della Provincia dove si è consumato il delitto o si è verificato l'evento lesivo.
L'elargizione è concessa:
- agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica o anche una libera arte/professione che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive.
- agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni con lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.
- ad altri soggetti che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge, subiscono lesioni personali o un danno a beni mobili/immobili di proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento .
Per quantificare dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente o di quello derivante da lesioni personali .
Se , in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti punti, i soggetti perdono la vita l'elargizione è concessa , a condizione che la utilizzino in un'attività economica o in una libera arte/professione anche al di fuori del territorio di residenza, in questo ordine a favore di: a ) coniuge e figli ; b) genitori ; c) fratelli e sorelle ; d) convivente more uxorio e soggetti diversi da quelli indicati nelle lettere a) b) e c) conviventi nei tre anni precedenti l'evento, a carico della persona.
In caso di concorso di più soggetti tra le categorie previste dalle lettere a) b) e c) l'elargizione è ripartita secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
I beneficiari, entro 12 mesi, devono produrre idonea documentazione comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale .
Requisiti per l'elargizione del fondo
- La domanda si presenta entro 120 giorni dalla denuncia o dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive;
- in caso di intimidazione ambientale , la domanda si presenta entro 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza/ minaccia;
- i termini sono sospesi nel caso in cui , sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive;
Condizioni per la concessione del fondo
La concessione del fondo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura .
L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:
- abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza.
- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.;
- non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze;
- non sia condannato per un delitto al quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale.
L'elargizione è concessa in relazione a eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990
Tipologia del danno
- Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e lesioni personali . Se l'istante ha aderito alle richieste estorsive, vengono ristorati i danni relativi a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia ;
- Gli appartenenti ad Associazioni di solidarietà possono beneficiare del ristoro dei danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali e, se esercenti attività economica, anche del danno da mancato guadagno subiti in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'Associazione;
- I soggetti diversi da quelli indicati nei punti n. 1) e n. 2) possono beneficiare del ristoro del danno per lesioni personali, ovvero a beni mobili o immobili.
L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.
Cosa fare
La domanda si presenta al Prefetto della Provincia dove si è verificato l'evento lesivo o si è consumato il delitto entro 120 giorni dalla denuncia o dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive.
Si utilizza il portale per la compilazione e l'invio on line ( https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php ) attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale".
Nel portale è reperibile anche la normativa fondamentale di riferimento.
Documentazione richiesta:
E' indicata nella piattaforma informatica, seguendo le istruzioni del "Manuale utente".
Revoca dell'elargizione
La concessione dell'elargizione è revocata se:
- l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
- si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
- la condizione che la vittima non abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione.
Ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3)
Per ulteriori approfondimenti visita la pagina del sito del Ministero dell'Interno
Riferimenti normativi
- Legge 23 febbraio 1999 n. 44;
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60.
Recapiti
VICEPREFETTO:Dott.ssa Daniela CHEMI
Email: daniela.chemi@interno.it
Vittime Estorsione ed Usura
Orari per telefonare: Martedì e giovedì h 9.00/13.00 .
Per assistenza relativa alla presentazione delle istanze tramite portale: 1° e 3° mercoledì del mese.
Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Crispino 045/8673446
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Principale: via S. Maria Antica 1 (Primo Piano)
Email dell'ufficio:
Telefoni: