Cittadinanza

NEWS

• ASSOCIAZIONE PRATICA CON LO SPID
Per l’associazione della pratica di cittadinanza con la propria identità SPID è necessario rivolgersi a HELP DESK della DLCI del Ministero dell’Interno.

selfhdext.dlci.interno.it 

portaleservizi.dlci.interno.it 


• CESSAZIONE CONVOCAZIONI CITTADINANZA 
Sulla base di recenti disposizioni ministeriali, chi ha fatto domanda di cittadinanza non sarà più convocato allo sportello per l'identificazione e il controllo della documentazione. La presentazione dell’istanza avverrà interamente in modalità telematica. Per l’accesso alle informazioni sullo stato della pratica, gli utenti sono tenuti, ove non già provveduto, ad associare la propria identità SPID alla pratica. 



CONTATTI

Sportello telefonico: mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 al 0458673411 

Email dell'ufficio: cittadinanza.pref_verona@interno.it
Sede: via S. Maria Antica 1, Verona

Dirigente dell'Area: Dr.ssa Gabriella Mucci - gabriella.mucci@interno.it
Responsabili del procedimento: Dr.ssa Gabriella Laneri - gabriella.laneri@interno.it, Dr.ssa Luigina Camparsi - luigina.camparsi@interno.it
Addetti: Sig.ra Susanna Cubi, Sig.ra Daniela Calabria, Sig.ra Brunella Rimpici.

CITTADINANZA PER RESIDENZA

Concessione della cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L 91/92)

Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che soddisfino i seguenti requisiti fondamentali

 

1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta

  • dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  • dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. d);
  • dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c.2);
  • dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett.b);
  • dopo 3 anni di residenza legale per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani;
  • dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
  • dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

 

2) Capacità reddituale. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 per il reddito individuale, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico. Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'art 433 del codice civile.

3) Conoscenza della lingua italiana provata da uno dei seguenti titoli

  •  un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come
  • il Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
  • oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
  • oppure l' accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
  • oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE o CE , di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità.

 

Quali documenti sono necessari per compilare la domanda di cittadinanza online?

  • Certificato di nascita legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia). Il certificato non ha scadenza.
  • Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio. I richiedenti che sono arrivati in Italia prima dei 14 anni non sono tenuti a presentare il certificato penale.
  • Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: " Cittadinanza - contributo di cui all'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113";
  • Una marca da bollo da € 16,00
  • Documento di riconoscimento: carta d'identità e passaporto
  • Permesso di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
  • Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, proprie e dei familiari conviventi se concorrono al reddito.

L'interessato deve verificare che le generalità e i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con quelli risultanti sul passaporto e sui documenti italiani (carta identità, titolo al soggiorno/attestazione di soggiorno) (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n.462 del 18 gennaio 2019). In caso di discordanze documentali sul nome e/o cognome è necessario produrre un'attestazione di esatte generalità

CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE

Possono presentare domanda di cittadinanza i coniugi di cittadini italiani. Per presentare la domanda sono necessari i seguenti requisiti:

1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta

  • 2 anni di residenza dalla data del matrimonio;
  • 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
  • 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano.
  • I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

2) Conoscenza della lingua italiana provata da uno dei seguenti titoli

  •  un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come
  • il Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
  • oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
  • oppure l' accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
  • oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE o CE , di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità.

3 ) Matrimonio o unione civile:

  • se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
  • Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.

 

Lo straniero che risiede all'estero presenta domanda alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del Ministero dell'Interno. 
La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992. 
 

Quali documenti sono necessari per compilare la domanda di cittadinanza online?

  • Certificato di nascita legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia). Il certificato non ha scadenza
  • Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio
  • Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: " Cittadinanza - contributo di cui all'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113";
  • Una marca da bollo da € 16,00
  • Documento di riconoscimento: carta d'identità e passaporto
  • Permesso di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea
  • Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
  • Certificato di matrimonio o unione civile del paese estero in cui è stato celebrato, munito di traduzione e legalizzazione o dichiarazione consolare qualora il cognome sia cambiato a seguito del matrimonio
CITTADINANZA APOLIDI E RIFUGIATI POLITICI

Concessione della Cittadinanza per APOLIDI o RIFUGIATI POLITICI (art 9 lett e; art 16 L 91-92)

Le persone con status di rifugiato e gli apolidi hanno diritto di fare domanda di cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale ininterrotta in Italia. I titolari dello status di protezione sussidiaria e umanitaria non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana e devono possedere 10 anni di residenza legale.

I requisiti sono quelli ordinari:

Capacità reddituale. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 per il reddito individuale, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico. Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'art 433 del codice civile. 
 

Conoscenza della lingua italiana provata da uno dei seguenti titoli

  •  un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come
  • il Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
  • oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
  • oppure l' accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
  • oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE o CE , di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità.

 

DOCUMENTI RICHIESTI

I certificati di nascita e penale del Paese d'origine, per le domande di cittadinanza degli apolidi e/o dei rifugiati, considerata l'impossibilità per apolidi e rifugiati di richiederli al proprio Paese d'origine, possono essere formati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà da effettuarsi rispettivamente presso il Tribunale (per il certificato di nascita) ed in Comune (per il certificato penale).

 

  • Dichiarazione sostitutiva del CERTIFICATO DI NASCITA , vale a dire l'ATTO DI NOTORIETA' da produrre presso il Tribunale, con due testimoni.
  • Dichiarazione sostitutiva del CERTIFICATO PENALE, vale a dire l'ATTO DI NOTORIETA' da produrre presso il Tribunale, con due testimoni.
  • Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/ Certificazione di apolidia
  • Titolo di soggiorno
  • Documento di identità (carta di identità, documento di viaggio, titolo di viaggio per apolidi)
  • Marca da bollo da € 16,00
  • Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: " Cittadinanza - contributo di cui all'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113";
  • Permesso di soggiorno carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
  • Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, proprie e/o dei familiari conviventi se concorrono al reddito. 
     

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COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda di cittadinanza italiana si presenta in modo telematico dal sito del Ministero dell'Interno  https://www.interno.gov.it/it 

 

 

In allegato

  • il Manuale per la compilazione per i Cittadini stranieri residenti in Italia - art. 9
  • il Manuale per la compilazione per i Cittadini stranieri residenti in Italia - art. 5

I manuali per la compilazione delle altre sezioni, possono essere scaricati direttamente dal sito del Ministero dell'Interno

 

 

 

 

 

GUIDA PER I PIU' GIOVANI
  1. Sono nato in Italia da genitori stranieri e ho appena compiuto 18 anni. Che tipo di domanda devo compilare?

La Legge riconosce il diritto di diventare cittadino italiano a chi è nato in Italia da genitori stranieri al compimento del 18esimo anno di età e ha mantenuto ininterrottamente la residenza  sul territorio italiano, presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza. La dichiarazione di volontà dev'essere manifestata dal compimento dei 18 anni ed entro il compimento del 19esimo anno di età. È necessario rivolgersi al proprio Comune con:

  • passaporto (o documento di identità del paese di origine, se cittadini comunitari);
  • permesso di soggiorno individuale (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari);
  • ogni idonea documentazione (es. certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età.

Dopo che l'Ufficio avrà accertato il possesso di tutti i requisiti, si dovrà versare un contributo di € 250,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno. Per non perdere la cittadinanza del Paese di origine dei propri genitori, è necessario informarsi presso il proprio Consolato.

 

  1. Cosa succede se non esprimo la volontà dell'acquisto della cittadinanza entro il 19esimo anno di età?

Lo straniero nato in Italia e ivi residente fino al compimento del 18esimo anno di età, che, informato dal Comune di residenza, non ha fatto domanda di cittadinanza entro il 19esimo anno di età, potrà in ogni caso fare istanza di cittadinanza italiana per residenza (art. 9 L 91/1992). La domanda da compilare è "Lett. a, 3 anni di residenza legale per chi è nato in Italia". A differenza della domanda presentata entro il 19esimo anno di età, è necessario che siano rispettati tutti i requisti della domanda di cittadinanza per residenza art.9 L91/92. Inoltre, si tratta di una concessione dello Stato e non di un acquisto di diritto.

 

  1. Sono minorenne. Uno dei miei genitori ha ottenuto la cittadinanza italiana. Che tipo di domanda devo compilare?

Se sei minorenne e convivi stabilmente con il genitore naturalizzato, acquisti automaticamente la cittadinanza italiana per effetto di legge, mediante iscrizione nei registri di stato civile del Comune di residenza (art. 14 L. 91/1992) . La convivenza deve essere stabile, effettiva e documentata (art. 12 D.P.R. 572/1993).

 

  1. Sono maggiorenne. Uno dei miei genitori ha ottenuto la cittadinanza italiana. Che tipo di domanda devo compilare?

Se sei maggiorenne e risiedi in Italia da almeno 5 anni è possibile presentare la richiesta di cittadinanza in base al modello B (ai sensi dell'art. 9, lett. B legge n. 91/1992). In tal caso è necessario che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di naturalizzazione (cioè dalla data del giuramento) del genitore.

 

  1. Uno dei miei genitori ha ottenuto la cittadinanza italiana, ma io non risiedo con lui. Si può prescindere dal requisito della convivenza per i figli minori di naturalizzato?

No, l'Amministrazione ritiene il requisito della convivenza del minore con il genitore naturalizzato un dato fondamentale per l'acquisto della cittadinanza italiana. Ad oggi, la normativa non prende in considerazione né le ipotesi in cui i genitori del minore siano separati, né quelle in cui sia stabilito l'affido condiviso o il mantenimento (fonte CILD).

 

  1. Sono residente in Italia da quando avevo meno di 14 anni, devo produrre il certificato penale del Paese di origine?

Se sei entrato in Italia prima del 14° anno di età e se hai la residenza legale senza interruzioni sul territorio italiano non è necessario produrre il certificato penale del tuo Paese di origine. L'ordinamento italiano non riconosce la punibilità dei minori di 14 anni (art. 98 codice penale). Nella sezione apposita della domanda online, dovrai cliccare sulla casella "Dichiara di essere nato in Italia o di aver effettuato l'ingresso prima dei 14 anni e di non aver risieduto del paese di origine o in un paese terzo per più di 6 mesi dopo il compimento dei 14 anni" .

 

  1. Sono minorenne e sono stato adottato da cittadini italiani. Come ottengo la cittadinanza?

Si ha cittadinanza per adozione (art. 3 legge n. 91/1992) sia nel caso in cui il minore straniero venga adottato da un cittadino italiano con provvedimento emesso dalla competente Autorità italiana, sia nel caso in cui la sentenza di adozione sia pronunciata all'estero e in seguito ad essa sia data esecuzione con un dispositivo del Tribunale dei Minori, che invia all'ufficiale di stato civile competente sentenza di adozione che viene trascritta nei registri di stato civile e annotata nell'atto di nascita. La cittadinanza decorre dalla data della definitività del provvedimento di adozione (Art 26 c. 5 L 184/1983). Bisogna rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza.

 

  1. Sono maggiorenne e sono stato adottato da cittadini italiani. Come ottengo la cittadinanza?

In questo caso puoi richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione, secondo quanto previsto dalla legge n. 91 del 1992 all'articolo 9, lettera b del comma 1. Vedi sezione "Cittadinanza per residenza"

 

  1. Sono maggiorenne e ho fatto domanda di cittadinanza e vado a vivere da solo / convivenza con altri. Cosa devo fare?

Se non cambi residenza , non devi comunicare nulla e il calcolo dei redditi rimane invariato.

In caso di cambio di residenza , è necessario comunicarlo alla Prefettura via email cittadinanza.prefvr@pec.interno.it (PEC) o cittadinanza.pref_verona@interno.it inserendo nell'oggetto il K10/.

Se il cambio di residenza coincide con l'uscita dal nucleo familiare di origine, potrebbe cambiare il modo con cui l'Amministrazione calcola il tuo reddito. Prima di cambiare l'indirizzo di residenza legale, è quindi consigliabile verificare di poter continuare a soddisfare il requisito reddituale. Il cambio di abitazione non implica necessariamente il cambio di residenza.

 

  1. Sono maggiorenne e ho fatto domanda di cittadinanza per residenza (art.9) e ora cambio residenza perché mi sposo / contraggo unione civile. Cosa devo fare?

In caso di cambio di residenza , è necessario comunicarlo alla Prefettura via email cittadinanza.prefvr@pec.interno.it (PEC) o cittadinanza.pref_verona@interno.it inserendo nell'oggetto il K10/. Con il matrimonio / unione civile si crea un nuovo nucleo familiare e di conseguenza cambia il reddito minimo necessario. Il partner può concorrere ad integrare il reddito.

 

  1. Ho fatto domanda di cittadinanza per residenza (art. 9), cosa succede se mi sposto fuori dal territorio italiano?

È possibile spostarsi sia verso altri stati che verso il Paese di origine, per motivi di studio, lavoro, assistenza alla famiglia di origine o cure mediche. La domanda di cittadinanza resta valida purché si mantenga in Italia la residenza legale . I periodi di assenza devono essere documentati e tale documentazione deve essere allegata all'istanza.  (circolare n. 60.1 del 05/01/2007).

 

  1. Ho fatto domanda di cittadinanza per matrimonio (art. 5) presso la Prefettura di Verona cosa succede se mi sposto fuori dal territorio italiano?

È possibile spostarsi all'estero e la domanda di cittadinanza italiana resta valida. Ci sono alcuni adempimenti da compiere:

  1. chiedere al comune di residenza la cancellazione per emigrazione all'estero;
  2. inviare una comunicazione all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura con la quale si comunica di avere già richiesto la cancellazione anagrafica per trasferimento all'estero e chiedendo il trasferimento dell'istanza presso a rappresentanza diplomatico/consolare italiana competente territorialmente.
DOMANDE FREQUENTI
  1. Quali sono i termini previsti dalla legge per la definizione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cittadinanza italiana?

Per le domande presentate prima del 20 dicembre 2020, i termini di definizione della pratica di cittadinanza sono di 48 mesi.

Per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020 i termini di definizione della pratica di cittadinanza sono di 24 mesi estendibili a 36 mesi.

 

DOCUMENTI/CERTIFICATI

  1. Ho preso il cognome di mio marito e quindi il mio cognome attuale non coincide con quello presente sul mio certificato di nascita. Cosa devo fare?

Nulla, in quanto la domanda telematica inoltrata con l'utilizzo dell'identità SPID attesta già il cambio cognome.

 

  1. I certificati di nascita redatti secondo il modello plurilingue sono esenti da traduzione?

Sì, lo sono. È sufficiente che venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna 8 settembre 1976.

 

  1. Il certificato di nascita ha una scadenza?

No. I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte) hanno validità illimitata.

 

  1. Il certificato penale ha una scadenza?

Sì. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio (non dalla data della legalizzazione / apostilla)

  1. La scadenza del certificato penale può essere prorogata a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19?

Si, a tal proposito è necessario tenere monitorata la pagina del Ministero dell'Interno.

 

  1. Posso produrre il casellario giudiziale italiano come certificato penale?

No. Il certificato penale è un documento estero che viene rilasciato dalle competenti Autorità nel Paese di origine.

 

  1. Posso allegare alla domanda online solo la traduzione del certificato di nascita/penale?

No, è necessario scansionare i certificati sia in lingua originale che con la relativa traduzione. I documenti devono essere scansionati in un unico file, tutte le pagine fronte-retro. Sia il certificato che la traduzione devono essere legalizzati.

 

  1. I dati sul mio certificato di nascita non corrispondono a quelli del mio permesso di soggiorno, carta di identità o passaporto. Cosa devo fare?

È necessario che i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), siano perfettamente concordanti su tutti i documenti (certificato di nascita, certificato penale, passaporto, permesso di soggiorno e carta d'identità). In caso di dati discordanti, è necessario allegare alla domanda anche una dichiarazione consolare dalla quale risultino le esatte generalità. Tale attestazione deve certificare che i nominativi presenti nei documenti si riferiscano tutti alla stessa persona fisica. La certificazione deve indicare l'esatto cognome, nome, luogo e data di nascita.

 

  1. Sono residente in Italia da quando avevo meno di 14 anni, devo produrre il certificato penale del Paese di origine?

Chi è entrato in Italia prima del 14° anno di età e ha la residenza legale senza interruzioni sul territorio italiano, non deve produrre il certificato penale del Paese di origine.

 

HELP DESK

  1. Ho problemi ad accedere alla mia pratica sul sito, cosa posso fare?

Per eventuali problemi di accesso, rivolgersi all'assistenza tramite "Help Desk": http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI.

Per problemi di natura tecnica (cambio email, problemi di associazione della pratica, cambio telefono, etc..) bisogna rivolgersi all'help desk, non alla Prefettura di Verona.

 

  1. Devo comunicare un cambio di recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Cosa devo fare?

È fondamentale mantenere aggiornati tutti i dati, in particolare l'e-mail inserita in fase di compilazione della domanda online costituisce domicilio eletto (art 47 C.C.) tramite il quale arrivano tutte le comunicazioni relative alla domanda. È importante che l'e-mail associata alla pratica sia attiva e regolarmente consultata. Per aggiornare l'indirizzo e-mail, occorre contattare l'Help Desk http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI comunicando il nuovo indirizzo.

 

  1. Devo comunicare un cambio di residenza. Cosa devo fare?

Qualunque variazione di residenza deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Cittadinanza, inviando un certificato di residenza via e-mail  cittadinanza.pref_verona@interno.it .

 

REQUISITI (RESIDENZA, REDDITUALE, LINGUISTICO)

  1. Cosa si intende per residenza legale?

La residenza legale si ottiene attraverso l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di un comune. È essenziale ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana che la residenza sia ininterrotta e attuale fino al momento del giuramento. La sussistenza della continuità dell'iscrizione anagrafica può essere provata con il certificato storico di residenza.

 

  1. Ho trasferito la mia residenza legale all'estero avendo già presentato domanda di cittadinanza per residenza. Cosa succede alla mia pratica?

L'art. 9 della legge n.91/1992 stabilisce, tra i requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana, che non vi sia alcuna interruzione della residenza legale sul territorio italiano. Il trasferimento all'estero della propria residenza legale ne determina un'interruzione; questo comporta il rigetto della domanda.

 

  1. Sono possibili spostamenti dal territorio italiano?

Eventuali assenze temporanee dal territorio italiano per motivi di studio, lavoro, assistenza alla famiglia di origine o cure mediche, non sono pregiudizievoli ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cittadinanza, purché si mantenga in Italia la residenza legale ed il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Le motivazioni degli spostamenti devono essere adeguatamente comprovate con documentazione idonea da allegare all'istanza (v. circolare ministeriale n. 60.1 del 05/01/2007).

 

  1. Cosa si intende per capacità reddituale?

La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento.

 

  1. Quale requisito reddituale è stabilito per le istanze di cittadinanza per residenza?

L'Amministrazione ha fissato quale requisito reddituale per poter acquistare la cittadinanza italiana quello previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale (L. 8/1990). Tale requisito, per il singolo è pari a euro 8.263,00; nel caso di coniuge a carico è pari a euro 11.362,00; per ogni ulteriore persona a carico è necessario aggiungere ulteriori euro 516,00.

 

  1. Posso integrare il reddito con quello dei familiari conviventi?

Sì, sulla base del principio di solidarietà familiare, è possibile la valutazione reddituale dei membri della famiglia, conviventi col richiedente, che contribuiscono al mantenimento del richiedente stesso. In questo caso è necessario presentare anche lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

 

  1. Posso integrare con il reddito del/la mio/a compagno/o convivente?

Nell'esame delle domande di cittadinanza, possono essere considerati utili ai fini istruttori i redditi del convivente di fatto solo nel caso in cui sia stato sottoscritto e allegato alla domanda di cittadinanza un contratto di convivenza.

 

  1. Quali redditi sono da considerare? Solo quelli derivanti da lavoro dipendente/autonomo o anche il patrimonio immobiliare?

I redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia, desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all'Agenzia delle entrate.

 

  1. Chi è in possesso del titolo di soggiorno UE o CE di lungo periodo deve fornire, al momento della presentazione dell'istanza, documentazione attestante una conoscenza della lingua italiana livello B1 del QCER?

No, il titolo di soggiorno UE o CE risultano validi come certificazione linguistica.              

 

  1. Il certificato di qualifica professionale vale come certificazione linguistica?

No, a tal fine valgono il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado e il diploma di laurea.             

 

  1. Chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione e non ha adempiuto all'accordo può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana?

Si, sempre che il mancato adempimento non gli abbia causato il venir meno del titolo di soggiorno regolare.                

 

  1. La carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità possono essere accettati quali prove sostitutive di certificazione linguistica?

No, gli atti richiesti dalla norma sono il titolo di studio, la certificazione linguistica, l'accordo di integrazione e il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

  1. Lo straniero che ha sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4bis del D. Lgs. n.286/1998 e al D.P.R. 179/2011 e lo straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residenti all'estero possono presentare istanza di cittadinanza per matrimonio senza l'obbligo di presentazione della certificazione linguistica?

Sì.         

  1. Lo straniero residente all'estero in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE può essere esentato dalla presentazione del certificato che attesti la conoscenza della lingua italiana?

No.       

 

  1. A quale titolo di studio corrisponde il livello B1?

Ad ogni titolo di studio previsto dall'ordinamento, a partire dalla licenza elementare.   

 

  1. Può essere accettato un certificato di iscrizione ad un corso di studi universitario in ateneo italiano come attestazione di conoscenza della lingua italiana livello B1?

No, è necessario produrre un titolo di studio come previsto ex art. 9.1 l. 91/1992.

 

  1. Un cittadino straniero in possesso di una laurea conseguita in Italia deve produrre il certificato B1?

No, è sufficiente che all'istanza alleghi copia/copia conforme del diploma di laurea.

 

  1. Il titolo di studio conseguito all'estero dal quale risulti il livello B1 di conoscenza della lingua italiana è sufficiente a soddisfare il requisito ex art. 9.1 l. 91/1992?

Sì, purché il titolo sia rilasciato da un istituto riconosciuto dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.            

 

  1. È necessario possedere una certificazione di italiano di livello B1 del QCER anche per coloro che chiedono la cittadinanza per matrimonio?

Si

 

CONTRIBUTO DEL VERSAMENTO

  1. Per le domande acquisite in SICITT dal 4 dicembre 2018, per le quali siano stati avviati i procedimenti ex art. 10 bis L. 241/90 per la mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana ex art. 9.1 l. 91/92, ed emesso decreto di inammissibilità, può essere chiesta la restituzione del versamento di 250,00 euro oppure può essere utilizzato tale versamento per la presentazione di una nuova istanza?

No, non sono consentiti la restituzione o il riutilizzo, in quanto il procedimento amministrativo è stato avviato e concluso.

 

  1. Per le domande rifiutate dal sistema CIVES è possibile utilizzare il versamento di € 250,00 per la presentazione di una nuova domanda?

Sì.         

 

  1. Il bollettino da € 250,00 euro ha una scadenza o può essere riutilizzato anche dopo un consistente lasso di tempo ai fini della ripresentazione di una nuova istanza?

Non c'è un limite temporale di utilizzo del bollettino.          

 

  1. Per le domande rifiutate da ALI è possibile chiedere il rimborso del versamento di € 250,00?

Sì. La richiesta di rimborso dovrà pervenire tramite Prefettura o tramite Rappresentanza diplomatico consolare e dovrà essere indirizzata al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Ufficio VII - Economico finanziario dipartimentale.


PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  1. Ho lo status di rifugiato. Come faccio se non ho la possibilità di procurarmi il certificato di nascita e penale dal mio Paese di origine?

È possibile presentare un atto notorio con autentica di firma senza marca da bollo, rilasciato dal Tribunale, sostitutivo del certificato di nascita e del certificato penale del paese di origine.

  1. Sono titolare di protezione sussidiaria. Che tipo di domanda devo presentare?

In questo caso si presenta la domanda in base al modello B (ai sensi dell'art. 9, lett. F legge n.91/1992). È necessario un periodo di residenza legale di almeno 10 anni sul territorio italiano.

 

VARIE

 

  1. Cos'è il giuramento e cosa comporta il mancato giuramento?

Nel caso in cui venga accolta la domanda, entro sei mesi dalla notifica del decreto, l'interessato deve contattare l'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza per effettuare il giuramento. La prestazione del giuramento è una tappa finale ma fondamentale, che perfeziona l'acquisizione della cittadinanza. Se l'interessato non presta il giuramento entro 6 mesi dalla data di notifica, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto. Ciò vuol dire che decorso quel periodo, il decreto non avrà più validità e l'interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza.

 

  1. Che differenza c'è tra preavviso di rigetto e decreto di rigetto?

L'art. 10 bis della legge n. 241/1990 impone all'Amministrazione di comunicare all'interessato in maniera tempestiva, prima di adottare un provvedimento negativo, i motivi per cui la sua domanda potrebbe non essere accolta ( motivi ostativi ). Il preavviso di diniego è quindi una comunicazione che viene fatta all'interessato: ci sono dei problemi nell'istanza che, se non vengono risolti, comporteranno il rigetto della domanda stessa. Entro il termine di 10 giorni l'interessato ha la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni ed eventuale documentazione.

Il decreto di rigetto è invece un provvedimento sfavorevole definitivo emanato dall'Amministrazione. Significa che l'istanza di cittadinanza ha avuto esito negativo ed è stata rigettata, poiché mancavano uno o più requisiti. Contro il decreto di rigetto si può procedere con un ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

 

  1. L'ordinamento italiano riconosce la doppia cittadinanza?

Sì, la Legge italiana consente la doppia cittadinanza. Significa che quando si diventa cittadini italiani non è necessario rinunciare alla cittadinanza del proprio Paese di origine. Tuttavia, alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente

 

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Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Marzo 2024, ore 12:35