Cambio Cognome e/o nome – D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
- autorizza il cambiamento del cognome e/o del nome;
- In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti all'interessato sono esenti da ogni tassa.
L’Ufficio, a causa delle restrizioni dovute al CODIV19, non può ricevere la domanda in presenza. L’interessato dovrà, pertanto, inviare la domanda al Prefetto utilizzando una delle due modalità di seguito elencate:
- Mediante PEC a: protocollo.prefvr@pec.interno.it;
- Mediante Raccomandata A/R a: Prefettura di Verona, Area II – Ufficio cambio cognome via Santa Maria Antica n. 1 – 37121 VERONA
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e del cognome.
Recapiti
Dirigente Dell'Area: Viceprefetto Dott.ssa Gabriella MUCCI
Responsabile del procedimento: Funzionario Economico Finanziario Dott.ssa Elisabetta Vanni 045/8673435
Addetto: Assistente Amministrativo Dr. Davide Caldelli 045/8673431
Ricevimento: Su appuntamento
Per informazioni contattare l’ufficio utilizzando una delle seguenti modalità:
Email dell'ufficio: entilocali.pref_verona@interno.it
PEC dell'Ufficio: entilocali.prefvr@pec.interno.it
Orario informazioni telefoniche: Lunedì e Mercoledì dalle ore 11,00 alle 13,00