Il diritto all'indennità di buonuscita matura alla cessazione dal servizio, dopo almeno un anno, anche non continuativo, di iscrizione al Fondo di previdenza ex ENPAS.

La legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha apportato delle modifiche sia in ordine ai termini che agli importi di pagamento dell' indennità di buonuscita, per i quali era già previsto il pagamento in tranches.

Il titolo della cessazione determina una diversa considerazione del momento di pagamento dell'importo della buonuscita.

A) Cessazione dal servizio per inabilità o per decesso

Termine di 105 giorni dalla cessazione

B) Cessazione per limiti di età

Termine di 105 giorni dalla cessazione se:

-              53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011

-              40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011

Termine di 6 mesi dalla cessazione se:

-              57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati al 31/12/2013

-              40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2013 (dall'1.01.2013 + 3 mesi)

-              53 anni (fino al 31/12/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 31/12/2011

Termine di 12 mesi dalla cessazione se:

-              57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati dopo l'1/01/2014

-              40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile maturati dall'1/01/2014

-              53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011) maturata dall'1/01/2014

C) Cessazione per dimissioni

Termine di 105 giorni dalla cessazione se:

-              40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011

-              53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011

Termine di 6 mesi dalla cessazione se:

-              40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011

-              53 anni (fino al 31/12/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011

Termine di 12 mesi dalla cessazione se:

-              53 anni e 3 mesi (età) dall'1/01/2014 e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011)

Termine di 24 mesi dalla cessazione se:

-              i requisiti dei 57 anni e 3 mesi (età) e 35 (anzianità) nonché 40 + 3 mesi (anzianità)

Il pagamento degli interessi da parte dell'I.N.P.S. spetta dopo ulteriori 3 mesi da aggiungere ai termini suddetti (6 mesi,12 mesi e 24 mesi).

L'art. 1, commi 484 e 485, della legge di stabilità 2014, ha sostanzialmente abbassato la soglia a partire dalla quale si effettua la rateizzazione del pagamento dell'indennità di buonuscita.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, le modalità di pagamento della suddetta indennità sono le seguenti:

- In unica soluzione, se di importo inferiore o pari a 50.000 euro lordi;

- In due rate annuali se di importo superiore a 50.000 euro lordi e inferiore a 100.000 euro lordi. In tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro lordi e la seconda è pari alla parte rimanente. La seconda rata verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;

- In tre rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro lordi. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro lordi e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza rata saranno corrisposte rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 13 Giugno 2024, ore 19:21