Presso la Prefettura di Catanzaro è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. " White List ") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.
L'iscrizione nell'elenco, costituisce la forma, come previsto dal D.P.C.M. 24/11/2016, attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l'assenza di motivi ostativi antimafia. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art.84, comma 3, del Codice Antimafia.
- Le attività imprenditoriali per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria - da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia - è acquisita attraverso la consultazione dell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1 comma 53 della legge 190/12 le seguenti attività, come aggiornate l'art. 4- bis , del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e cioè:
- o Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- o Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- o Noli a freddo di macchinari;
- o Fornitura di ferro lavorato;
- o Noli a caldo;
- o Autotrasporti per conto terzi;
- o Guardiania dei cantieri;
- o Servizi funerari e cimiteriali;
- o Ristorazione, gestione delle mense e catering;
- o Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Il servizio di custodia dei cantieri può essere erogato esclusivamente dai soggetti in possesso della prescritta licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.
- L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. Essa tiene luogo della comunicazione e dell' informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
LA PREFETTURA COMPETENTE all'iscrizione in White List è quella della provincia dove l'impresa o la società ha la propria sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 C.C., ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.