L’art. 14 del D. Lgs. n. 52/2007, prevede che, a livello periferico, il Prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del D.Lgs. n. 230/1995, predisponga schemi di Piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia.

La radioattività di tali sorgenti necessità che la pianificazione e l'intervento di coordinamento della Prefettura si avvalga delle specialità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e, per i profili di competenza, delle Direzioni provinciali del lavoro.

La definizione di sorgenti orfane la troviamo inoltre nel Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, all’articolo 7, punto 141, quale “sorgente radioattiva la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione stabilito all’allegato I del presente decreto, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto”.

  • Il Piano attualmente in vigore è stato predisposto e pubblicato nell’anno 2009.
Ultimo aggiornamento
Venerdì 11 Ottobre 2024, ore 11:08
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