Chiunque intende cambiare il nome e/o il cognome o aggiungerne al proprio un altro deve farne richiesta al Prefetto esponendo le ragioni della domanda.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome 
• autorizza l'aggiunta e/o il cambiamento del cognome 

La domanda deve essere presentata alla Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto o inviata per posta ordinaria (raccomandata A/R) o tramite Posta Elettronica Certificata allegando fotocopia firmata di un documento di riconoscimento.
La domanda, nel caso di richiesta di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale potrà essere presentata in carta semplice. 
In tutti gli altri casi di cambiamento di cognome e/o nome, la domanda, in bollo, deve essere indirizzata alla Prefettura-U.T.G. competente che è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura U.T.G. competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.
I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità sopra indicate.
Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto.
Si ribadisce comunque la persistenza del principio che "non esiste un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa". Pertanto nel caso di diniego, avverso il provvedimento è proponibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso al T.A.R. competente per territorio rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data della notifica.

Ultimo aggiornamento
Martedì 12 Novembre 2024, ore 11:58