Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. " White List")
Presso la Prefettura di Viterbo è istituito dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, come modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016 pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2017.

L'elenco è stato nuovamente modificato con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, che prevede l'inserimento di nuove attività nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione").

Nei settori "a rischio", di seguito elencati, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella c.d. "White list".

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale. E' pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
• assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
• assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 come modificato ed integrato dalla già citata normativa:
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• noli a caldo;
• autotrasporto per conto terzi;
• guardiania ai cantieri;
• servizi funerari e cimiteriali;
• ristorazione, gestione delle mense e catering;
• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

Riferimenti normativi
Si riporta il testo aggiornato del comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):
"Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e nella pubblica amministrazione
1. - 52. Omissis
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) (Abrogata);
b) (Abrogata);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e, materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti."

Acquisizione della certificazione antimafia per le attività individuate dall'art. 53 della legge 190/2012
A partire dal 25 giugno 2014 per le attività imprenditoriali sopra elencate, i soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dovranno obbligatoriamente acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente: l'iscrizione nella c.d. White list costituisce, infatti, la modalità obbligatoria attraverso la quale è possibile acquisire la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei sopracitati settori "a rischio".

Per le imprese che risultano non censite nella Banca Dati Nazionale e che hanno tuttavia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dovranno consultare la Banca dati e, decorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, saranno legittimati a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

I soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco.


Prefettura competente

La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato , la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.


Procedura per l'iscrizione

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Viterbo specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati)

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo protocollo.prefvt@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in White list”.

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione .


Aggiornamento periodico dell'elenco

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco, allegando la dichiarazione sostitutiva aggiornata del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni aggiornate rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Luglio 2024, ore 12:35
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