La patente di guida può essere revocata per:

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 16,00 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA

Con sentenza n. 126/2020 la Corte di Cassazione sezione IV penale ha riconosciuto, nei casi di condanna per le fattispecie di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S. la possibilità di scomputare il cd. presofferto dal termine per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo a seguito della revoca.

Pertanto, ai sensi dell'art. 219 comma 3-ter C.d.S. , il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di revoca della patente di guida, potrà conseguire nuovamente il suddetto titolo una volta decorso il termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato, detraendo però da tale triennio l'eventuale periodo di sospensione della patente applicato prima del decreto di revoca.

(art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi", art. 176 comma 1, lett. a - 2013, comma 8 - 214, comma 8).

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

La patente può essere revocata anche in caso di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, per una causa diversa dalla morte dell'imputato (es. estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova art. 168-bis e 168-ter del c.p.); prescrizione del reato; particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)

Cosa fare

Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 11:10
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