White List - Elenco fornitori settori "sensibili"

White List Provinciale

D.P.C.M. 18 aprile 2013 (G.U. 15 luglio 2013, n. 164)

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265), come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, ( G.U. del 18 agosto 2014, n.190).

La legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (art. 1, commi dal 52 al 57) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List).

Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.

Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 aprile 2013 che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per le correlate attività di verifica.

Le attività imprenditoriali per le quali è possibile l'iscrizione nell'elenco prefettizio, indicate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012, sono le seguenti:

  1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  3. noli a freddo di macchinari;
  4. fornitura di ferro lavorato;
  5. noli a caldo;
  6. autotrasporto per conto di terzi;
  7. guardiania dei cantieri;
  8. servizi funerari e cimiteriali;
  9. ristorazione, gestione delle mense e catering;
  10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'indicazione delle attività iscrivibili nell'elenco potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale.

L'iscrizione negli elenchi è volontaria.

La richiesta - sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia, numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.

Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere l'iscrizione.

L'istanza per l'iscrizione nell'elenco istituito presso questa Prefettura dovrà essere presentate utilizzando gli appositi modelli ( Allegato A ), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.preftr@pec.interno.it , con allegata la seguente documentazione:

  1. copia della visura camerale aggiornata o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi resa da tutti i soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia. ( Allegato B ).

La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale comunicazione per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.

Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura di Terni l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta. ( Allegato E ).

La Prefettura, accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.

La Prefettura può altresì procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco.

In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10-bis della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa.

In ogni caso è fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto societario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche ( Allegato D ). Le Società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano alla Prefettura competente, oltre alle modifiche sopraindicate, anche le partecipazioni rilevanti indicate dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

L'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa e conseguita.

Diversamente, per quanto concerne le comunicazioni antimafia, l'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della comunicazione anche per attività diverse da quelle per cui essa è conseguita.

La Prefettura di Terni pubblica l'elenco per il quale è competente, curandone il costante aggiornamento.

Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 15:20