Il termine CITTADINANZA indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status , denominato civitatis , al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di presentazione dell'istanza, nonché alla documentazione da produrre, sono già disponibili sul presente sito web .
Si informa che è attivo anche il contact center Polo Orienta dedicato.
Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 15:30 .
Il richiedente deve avere a disposizione il numero K10 o K10C della propria domanda ed un documento d'identità.
Gli utenti che desiderano parlare con un consulente possono chiamare il numero 06-69000700 o scrivere una mail o P.E.C. all'indirizzo: poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it
Dirigente dell'Area: Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Silvia Riccetti
email Dirigente dell'Area: silvia.riccetti @interno.it
Addetti al servizio :
- Funzionario Amministrativo: sig. Angelo Celestini: tel. 0744 480219
- Funzionario Informatico: dott.ssa Manola Mangoni: tel. 0744 480418
AVVISO
Dal 1/9/2020 è obbligatorio per i richiedenti residenti in Italia accedere con SPID al portale di gestione delle domande di cittadinanza. Per poter visualizzare una domanda già presentata, le relative comunicazioni e lo stato pratica, i richiedenti devono associare la pratica già inviata al proprio SPID. Nel caso in cui i dati anagrafici dello SPID non coincidano con quelli inseriti in precedenza per la registrazione delle precedenti credenziali usate per l'invio della domanda, il sistema non consente l'associazione. L'assistenza tecnica potrà sbloccare l'associazione solo se i dati SPID coincidono con quelli presenti nella pratica in SICITT, ossia solo nei casi in cui siano stati già modificati dalle Prefetture. Ciò premesso si comunica che il servizio di assistenza, a seguito di segnalazione da parte del richiedente, invierà alle Prefetture una comunicazione in SICITT chiedendo la verifica e la modifica dei dati anagrafici presenti nelle pratiche, se non coincidenti con quelli dello SPID, al fine di consentire al richiedente stesso di rivolgersi nuovamente all'assistenza per chiedere lo sblocco dell'associazione.
AVVISO
Si comunica che i richiedenti la cittadinanza si ricevono esclusivamente su convocazione da parte dell'Ufficio.
ISTANZA DI RIMBORSO DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATO
L'utente che abbia provveduto al versamento di un contributo per l'istanza di cittadinanza e non l'abbia utilizzato, può richiederne il rimborso.
A tal fine dovrà:
- scaricare il modulo di istanza di rimborso disponibile in calce alla presente pagina web;
- stampare, compilare e sottoscrivere il modulo;
- allegare al modulo (in duplice copia):
- duplice copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale/tessera sanitaria dell'interessato/a;
- originale e due copie del bollettino postale.
La suddetta documentazione dovrà essere recapitata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Terni tramite Raccomandata con avviso di ricevimento
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:
1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:
- residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio. Se il coniuge è diventato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
- euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
- euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore figlio a carico.
I redditi personali sono autocertificabili nel modulo di istanza online. Se al reddito complessivo concorrono uno o più membri del nucleo familiare, i dati di tali familiari e gli importi dei rispettivi redditi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del modulo di istanza. Oltre a ciò, ciascun familiare che concorre al reddito dovrà sottoscrivere una "dichiarazione di mantenimento" la quale, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inserita nella procedura online alla voce "Documento generico", unitamente alla scansione della documentazione fiscale relativa ai redditi dichiarati.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:
https://cittadinanza.dlci.interno.it
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 250 Euro previsto dalla legge 94/2009 e un documento di riconoscimento.
Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
- l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
- la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.
Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.
QUALI DOCUMENTI PRODURRE
- certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
- certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
- una marca da bollo da 16 euro
- documento di riconoscimento (insieme a copia del permesso di soggiorno e codice fiscale).
- Si informa che dal 4 dicembre 2018, ai sensi della L. 132/2018, è necessario allegare, pena il rifiuto dell'istanza, certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, come da circolare n. 666 del 25.1.2019, consultabile in calce alla pagina.
Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale regolarmente iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) del Tribunale.
I RIFUGIATI o APOLIDI, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2) atto di notorietà , formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.
TERMINI DEL PROCEDIMENTO
L.18.12.20 n.173 di conv. del D.L.21.10.2020 n.130 Nuovi termini di durata del procedimento
Con legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130. Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della citata legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 . Per le domande presentate prima di quella data resta in vigore il termine di 48 mesi già previsto dal decreto legge n. 113/2018 - convertito in legge n. 132/2018.
SOLLECITI
Al fine di ottimizzare il servizio, si prega di non inviare solleciti o diffide a questo Ufficio e di non presentarsi a chiedere informazioni circa lo stato del procedimento a questo Ufficio prima della scadenza dei termini sopraindicati . Si rammenta che lo stato di avanzamento del procedimento può essere seguito attraverso il portale "Cittadinanza" del Ministero dell'Interno ( https://cittadinanza.dlci.interno.it/ ) .
Decorso i termine dei 48/36 mesi, eventuali richieste di sollecito dovranno essere inviate via P.E.C. al Ministero dell'Interno, responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate al paragrafo successivo, e non a questo Ufficio .
COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO
Il Ministero dell'Interno ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) dedicato alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per RESIDENZA (K.10...) , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.
Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....) .
COME COMUNICARE CON LA PREFETTURA
Dallo scorso dicembre è cambiato il sistema informatico della Cittadinanza e l'ufficio non può ritirare e successivamente inserire le documentazioni cartacee nei fascicoli informatici.
Pertanto, l'unico modo per poter inviare certificati o documenti da inserire nelle pratiche già avviate per MATRIMONIO (K.10/C...) è quello di spedire la documentazione, preferibilmente via P.E.C., altrimenti per e-mail all'indirizzo P.E.C.:
comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
inserendo in modo corretto nell'oggetto il codice della pratica dell'interessato/a e il relativo nominativo in quanto solo in questo modo la certificazione inviata verrà protocollata e inserita all'interno del fascicolo elettronico.
Modelli Scaricabili:
- Circolare 3250 del 12 maggio 2021 - Cittadinanza italiana: revisione del procedimento
- Modulo istanza di rimborso
- Avviso per cittadine straniere originarie dei Paesi dell'Est Europa
- Circolare ministeriale n. 666 del 25/01/2019 recante "Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2 legge 1 dicembre 2018, n. 132. Modifiche in materia di cittadinanza
- Circolare ministeriale del 6 agosto 2009 sulla legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Modifiche in materia di cittadinanza
- Riferimenti normativi:
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362