Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione (Equitalia servizi) territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella di pagamento, con il quale si chiede il corrispettivo di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa (60 giorni dalla notifica), l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Chi può fare la richiesta
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale, oppure persone munite di delega (datata, firmata e contenente un riferimento telefonico del delegante) e fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto interessato.

Cosa è possibile chiedere

  1. E' possibile avere informazioni sulla motivazione per cui è stato istituito il procedimento recandosi direttamente agli uffici negli orari di ricevimento. Si forniscono altresi informazioni telefoniche, ma solo inerenti alla normativa o quelle descritte nella cartella (D. Lgs. 196/03 - Codice sulla Privacy). 
  2. E' possibile avere accesso agli atti (visione o fotocopie) recandosi nell'ufficio preposto negli orari indicati muniti di documenti di riconoscimento (e di apposita delega qualora il soggetto non è titolare della cartella).
  3. E' possibile ottenere il discarico (annullamento) parziale o totale della cartella dimostrando l'avvenuto pagamento con apposita documentazione (bollettino postale, bancario o modello F23), presentando apposita domanda all'ufficio preposto. Nota: se la cartella è stata emessa dalla Polizia Stradale (come riportato nel dettaglio degli addebiti della stessa), la richiesta di discarico deve essere inoltrata alla stessa Autorità.
  4. In caso di ricorso presso autorità giudiziaria, è possibile ottenere la sospensione in attesa di sentenza, presentando apposita domanda all'ufficio preposto, ma solo esclusivamente se nel dispositivo del giudice sia specificata (ossia che sia riportata la sospensione della esecuzione dell'atto impugnato). Il ricorso può essere presentato presso il giudice di pace competente nel luogo ove cui è avvenuta l'infrazione per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente per importi superiori. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa. E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
    Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
    Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del giudice (Art. 82 codice procedura civile).
    Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita. In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Costo del servizio
Gratuito, salvo fotocopie degli atti (una marca da bollo da € 0,52 per foglio). Munirsi preventivamente delle eventuali marche da bollo necessarie.

Riferimenti normativi
  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 22 Maggio 2024, ore 19:31