Il regime transitorio di cui all'art. 29, comma 2, D.L. 90/2014, prorogato dall'art. 11 bis del D.L. 78/2015, non è più in vigore a partire dal 7 gennaio 2016, data di attivazione della Banca Dati Nazionale Unica (BDNA).

E' istituito presso questa Prefettura l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list). L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.

QUANDO PRESENTARE L'ISTANZA

La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere presentata solo per i sottoelencati settori di attività individuati dall'art. 1, comma 53, della  L. 6 novembre 2012, n.190, così come modificato dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 06.06.2020):

Le lettere a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, sono state abrogate dal Decreto-Legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40/2020, e ricomprese nella lettera i-quater .

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'indicazione delle attività di cui al comma 53 potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 190/2012.

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

La richiesta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante per le imprese organizzate in forma di società, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura della provincia in cui ha sede l'impresa richiedente (Modello 1). Nell'istanza deve essere specificato il settore o i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione. (art. 3 D.P.C.M. del 18.04.2013).

Le istanze dovranno essere inviate alla casella P.E.C.: protocollo.prefve@pec.interno.it .

L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (art. 2, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013)

Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione l'impresa comunica alla Prefettura competente l'interesse a permanere nell'elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta. (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013).

MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO

L'impresa iscritta nell'elenco suindicato comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica .

Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione . (Modello 5).

L'iscrizione nella white list provinciale tiene luogo della COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. (art. 1. Comma 52 bis L. 190.2012).

DITTE "IN AGGIORNAMENTO"

Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco entro trenta giorni dalla scadenza dell'iscrizione nella White List, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011. Qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "In aggiornamento" , come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

Riferimenti normativi
  • art. 1, commi 52 e ss., della L. 6 novembre 2012, n. 190 D.P.C.M. del 18.04.2013
  • art. 29 D.L. 90/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 114/2014
  • art. 11 bis D.L. 78/2015, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125
Ultimo aggiornamento
Sabato 6 Luglio 2024, ore 17:08