La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67.
La comunicazione antimafia ha validità di sei mesi dalla data del rilascio (art. 86 D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia è richiesta al Prefetto, esclusivamente mediante la B.D.N.A. , prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di seguito indicati:
- Licenze o autorizzazioni di commercio;
- Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- Iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali per importi inferiori a € 150.000,00;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alle soglie comunitarie (iva esclusa);
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alle soglie comunitarie (iva esclusa).
I soggetti che, prima di stipulare, approvare o autorizzare o di emanare gli atti e i provvedimenti su indicati, devono acquisire la comunicazione antimafia sono (ai sensi dell'art. 83):
- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- i concessionari di lavori o di servizi pubblici;
- i contraenti generali di cui all'art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
COME FARE LA RICHIESTA (ART. 87).
La domanda deve essere formulata mediante la piattaforma denominata "B.D.N.A.".
Qualora vi siano nell'impresa soggetti che non sono indicati in visura camerale, ma esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, questi devono essere inseriti manualmente nella richiesta in B.D.N.A.. Trattasi a titolo esemplificativo di: fiduciante (in presenza di società fiduciaria), direttore tecnico, responsabile tecnico (qualora trattasi di società operante nel settore dei rifiuti), preposto, delegato, responsabile, componenti dell'organismo di vigilanza interno, procuratori generali e speciali, ecc... .
Ogni eventuale variazione apportata alle risultanze presenti in B.D.N.A. deve essere motivata utilizzando il campo note.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese la richiesta deve essere presentata mediante B.D.N.A. per ogni singola impresa che ne fa parte anche se aventi sede all'estero. Inoltre, nei campi note, di ogni richiesta, va indicata l'esistenza del Raggruppamento della capofila/mandataria. L'importo da indicare nelle singole richieste è sempre quello dell'appalto aggiudicato al Raggruppamento.