La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.
La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.
Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.
Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l’Amministrazione Generale.
La B.D.N.A. è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016.

(*) il Codice antimafia - "D.Lgs. 06/09/2011 n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,n 136" è reperibile nella sottostante sezione NORMATIVA

Comunicazione antimafia (ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n.218)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67.

La comunicazione antimafia ha validità di sei mesi dalla data del rilascio (art. 86 D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia è richiesta al Prefetto, esclusivamente mediante la B.D.N.A. , prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di seguito indicati:

  1. Licenze o autorizzazioni di commercio;
  2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  4. Iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  7. Contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali per importi inferiori a € 150.000,00;
  8. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alle soglie comunitarie (iva esclusa);
  9. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alle soglie comunitarie (iva esclusa).

I soggetti che, prima di stipulare, approvare o autorizzare o di emanare gli atti e i provvedimenti su indicati, devono acquisire la comunicazione antimafia sono (ai sensi dell'art. 83):

  1. le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
  2. gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
  3. i concessionari di lavori o di servizi pubblici;
  4. i contraenti generali di cui all'art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

 COME FARE LA RICHIESTA (ART. 87).

La domanda deve essere formulata mediante la piattaforma denominata "B.D.N.A.".

Qualora vi siano nell'impresa soggetti che non sono indicati in visura camerale, ma esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, questi devono essere inseriti manualmente nella richiesta in B.D.N.A.. Trattasi a titolo esemplificativo di: fiduciante (in presenza di società fiduciaria), direttore tecnico, responsabile tecnico (qualora trattasi di società operante nel settore dei rifiuti), preposto, delegato, responsabile, componenti dell'organismo di vigilanza interno, procuratori generali e speciali, ecc... .

Ogni eventuale variazione apportata alle risultanze presenti in B.D.N.A. deve essere motivata utilizzando il campo note.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese la richiesta deve essere presentata mediante B.D.N.A. per ogni singola impresa che ne fa parte anche se aventi sede all'estero. Inoltre, nei campi note, di ogni richiesta, va indicata l'esistenza del Raggruppamento della capofila/mandataria. L'importo da indicare nelle singole richieste è sempre quello dell'appalto aggiudicato al Raggruppamento.

Informazione antimafia (art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

L' informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate di cui all'art. 84 comma 4.

L'informazione antimafia ha validità di dodici mesi dalla data del rilascio (art. 86 D.Lgs.159/2011)

L'informazione antimafia è richiesta al Prefetto, esclusivamente mediante la B.D.N.A. , prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'art. 67 ovvero prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti il cui valore sia:

  1. pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
  2. superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  3. superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche;

L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

L'informazione antimafia, inoltre, è richiesta per la stipulazione o l'approvazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, rientranti tra le attività sensibili , con imprese inserite nell' Elenco dei richiedenti l'iscrizione in White List.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011. 

I soggetti che, prima di stipulare, approvare o autorizzare o di emanare gli atti e i provvedimenti su indicati, devono acquisire la documentazione antimafia sono (ai sensi dell'art. 83):

  1. le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
  2. gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
  3. i concessionari di lavori o servizi pubblici;
  4. i contraenti generali di cui all'art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

COME FARE LA RICHIESTA (ART. 90):

La domanda deve essere formulata mediante la B.D.N.A.

Le richieste volte ad ottenere il rilascio dell' informazione antimafia devono essere formulate compilando anche tutti i campi relativi ai familiari conviventi maggiorenni di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono in grado di orientare le scelte e gli indirizzi delle imprese. Eventuali omissioni a tale riguardo, quindi, compromettono la regolarità della documentazione antimafia ottenuta.

Qualora vi siano nell'impresa soggetti che non sono indicati in visura camerale, ma esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, questi devono essere inseriti manualmente nella richiesta in BDNA.

Trattasi a titolo esemplificativo di: fiduciante (in presenza di società fiduciaria), direttore tecnico, responsabile tecnico (qualora trattasi di società operante nel settore dei rifiuti), preposto, delegato, responsabile, componenti dell'organismo di vigilanza interno, procuratori generali e speciali, ecc...

Ogni eventuale variazione apportata alle risultanze presenti in B.D.N.A. deve essere motivata utilizzando il campo note.

Per tutti i soggetti di impresa - compresi quelli inseriti manualmente in B.D.N.A. - devono essere inseriti anche i familiari conviventi (maggiorenni) completi di codice fiscale e residenza anagrafica.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese la richiesta di informazione antimafia deve essere presentata mediante B.D.N.A. per ogni singola impresa che ne fa parte anche se aventi sede all'estero.

Inoltre, nei campi note, di ogni richiesta, va indicata l'esistenza del Raggruppamento della capofila/mandataria. L'importo da indicare nelle singole richieste è sempre quello dell'appalto aggiudicato al Raggruppamento.

Per i consorzi la richiesta di informazione antimafia deve essere presentata mediante B.D.N.A. per ogni singola impresa consorziata (che detiene, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento) nonché per il consorzio, o società consortile, avendo cura di inserire nel campo note i riferimenti dei protocolli d'ingresso di ciascuna istanza presentata per le singole consorziate.

Normativa
  • Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011
  • D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n.193 - Regolamento
Ultimo aggiornamento
Sabato 6 Luglio 2024, ore 17:04