Il procedimento è previsto dall'articolo 75 del Testo unico 309/90, così come innovato dalla legge n. 49/06 e dalla legge n. 79/14.
L'art. 75 del D.P.R. 309/90 attribuisce al Prefetto un ruolo di grande importanza e delicatezza nell'ambito dell'azione di prevenzione e recupero.
Questo compito è stato accentuato dall'abrogazione - in seguito al referendum del 93 - delle norme che prevedevano sanzioni penali a carico del tossicodipendente che rifiuta di sottoporsi al trattamento terapeutico-riabilitativo.
È proprio in seguito alla depenalizzazione dell'uso personale delle sostanze stupefacenti che l'unico referente del soggetto tossicodipendente è divenuto il Prefetto, coadiuvato dal personale del Nucleo operativo per le tossicodipendendenze (N.O.T).
L'attività svolta dall'ufficio Tossicodipendenze della Prefettura (denominato N.O.T.) risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenze.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 309/90, come modificato dalla legge 49/2006, nonchè dalla legge 79/2014 definisce con chiarezza il principio di illiceità derivante dalla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, avendo mantenuto le finalità di:
- prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
- impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali consumatori;
- favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
- sanzionare la condotta illecita.
Il Prefetto è, infatti, competente ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equivalente o del divieto di conseguire tali documenti, nei confronti di coloro che sono stati segnalati dagli Organi di Polizia perché in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
Le principali modifiche apportate dalla L. 49/2006 nonchè dalla L. 79/2014 al D.P.R. 309/90, riguardano principalmente 2 punti:
- abolizione della scelta del programma come alternativa alle sanzioni;
- reintroduzione dell'elemento quantitativo per stabilire la tipologia della violazione; le tabelle del Ministero della Salute, emanate successivamente, indicano la quantità di principio attivo al di sopra della quale si configura il reato di spaccio. Condizioni attualmente non più applicate in virtù della rivisitazione della norma avvenuta con la successiva L. 79 citata;
- la nuova normativa ha soppresso l'uniformità delle tipologie di sostanze e relative tabelle ripristinando così la differenza tra sostanze leggere e pesanti introdotte dalla legge Jervolino-Vassalli.
Colloquio ai sensi del nuovo articolo 75
L'art. 75 le sintetizza nell'accertamento delle ragioni della violazione e nell'individuazione di accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. Esso ha infatti lo scopo di attivare una riflessione sui fatti accaduti per i quali la persona è stata segnalata e sulla consapevolezza delle conseguenze oltre che normative, anche personali, familiari e sociali di tale violazione.
Durante il colloquio, la persona viene informata di quanto prevede la legge secondo la recente modifica.
Il Prefetto è tenuto ad applicare le sanzioni previste dal comma 1 del nuovo art. 75 (che non si differenziano da quelle previste dalle precedenti disposizioni se non per la durata, che adesso può variare da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi per le sostanze leggere e da un minimo di due mesi ad un massimo di anno per le sostanze pesanti).
Le sanzioni riguardano la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla, la sospensione della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirla, la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o il divieto di conseguirli.
L'interessato, inoltre, ricorrendo i presupposti, può seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e in caso di esito positivo del programma sopra indicato, il Prefetto revoca le sanzioni precedentemente applicate.
Alla fine del colloquio, nell'ambito del quale viene redatto un verbale che ne sintetizza i contenuti e la volontà finale del soggetto convocato, viene predisposto un decreto che dispone fra i provvedimenti previsti dalla legge, quello ritenuto più idoneo alla situazione del soggetto segnalato.
Il decreto di cui sopra viene notificato alla persona interessata secondo le modalità previste dalla legge.
Le sanzioni amministrative sono rese esecutive a decorrere dalla data di notifica del provvedimento all'interessato. Contro il decreto di sanzione è ammesso il ricorso davanti al Giudice di Pace competente per residenza, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 24.11.1981, n. 689.
Per quanto riguarda, invece, i casi di particolare tenuità della violazione, qualora ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il Prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno in caso di recidiva.
Il Prefetto, ogni volta che viene ufficialmente informato che un soggetto ha fatto uso di sostanze, è tenuto, ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. n. 309/90, a segnalarlo al Ser.T. competente, che a sua volta è tenuto a convocare la persona segnalata al fine di dare informazioni sulle opportunità preventive o terapeutiche offerte dal servizio e individuare un eventuale percorso di sostegno, consulenza o aiuto.
Il D.P.R. 309/90, innovato dalla legge n. 49/2006, nonchè dalla legge n. 79/2014 individua le Amministrazioni centrali - Ministero dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, della Pubblica Istruzione, della Sanità e del Lavoro - che possono beneficiare del 25% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata, d'intesa con il Dipartimento per gli Affari Sociali.
I finanziamenti concessi dal Dipartimento per gli Affari Sociali al Ministero dell'Interno sono destinati all'esecuzione di progetti presentati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Direzione centrale della documentazione e la statistica del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo.