Gli Enti di culto acquistano la personalità giuridica mediante un decreto di riconoscimento del Ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto.

Cattolico

Per l'invio di documentazione comunque concernente l'argomento è necessario utilizzare la P.E.C. protocollo.prefve@pec.interno.it.

 

Chi può fare la richiesta
Parrocchie, chiese, istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.

La domanda in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente, deve essere presentata alla Prefettura-UTG nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:

  1. generalità del rappresentante legale
  2. natura giuridica dell'Ente
  3. denominazione e sede
  4. elenco della documentazione allegata

Documentazione richiesta

  1. Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere in calce all'istanza o con un atto a parte). Non occorre se la domanda è sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
  2. Statuto, il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Allo stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo.
    Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere:
    • configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
    • denominazione e sede;
    • fini ed attività dell'ente;
    • struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
    • norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l'organo o l'Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
    • patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della relativa stabilità;
    • in caso di gestione di attività strumentali (es. assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione. Qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili, deve essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
    • norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
    • norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.
      Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico.  
  3. Decreto di erezione canonica o di approvazione: se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana. Per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano;.
  4. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto e deve indicare:
    • numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
    • patrimonio (immobiliare e mobiliare) ed i mezzi di finanziamento;
    • brevi cenni storici sulle origini dell'ente;
    • le eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o altro).
      Qualora si tratti di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione, occorre anche l'elenco delle sedi all'estero.
  5. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (in copia autentica). La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad esempio contratto di locazione).
  6. Prospetti economici, con indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente.
  7. Dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito, comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
  8. Patrimonio immobiliare, relazione tecnico descrittiva dei beni immobiliari redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).

In relazione alla tipicità degli Enti, la documentazione deve essere così integrata:

PARROCCHIE - Documentazione richiesta
dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:

  1. circoscrizione territoriale e numero dei fedeli;
  2. se la parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se ex conventuale), o in un locale provvisorio;
  3. sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l'officiatura.

Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche, di manutenzione e di sicurezza della chiesa o del locale provvisorio, sede della parrocchia.

 

CHIESE - Documentazione richiesta
dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:

  1. la funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi e il numero dei fedeli che frequentano la chiesa; 
  2.  che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
  3. se si tratta di chiesa ex conventuale;
  4. sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura.

Va allegata una perizia giurata sulle condizioni statiche di manutenzione e di sicurezza dell'edificio sacro.

 

ISTITUTI DI DIRITTO DIOCESANO - Documentazione richiesta

  1.  dichiarazione di assenso della Santa Sede
  2. attestato della Santa Sede da cui risulti la capacità canonica dell'Ente di acquistare e possedere beni, nonché la cittadinanza e i dati anagrafici del legale rappresentante;
  3. attestazione che l'Ente ha la sua sede principale in Italia;
  4. per le relative "province", che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
  5. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione può essere autocertificata.

 

SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA - Documentazione richiesta

  1. decreto di erezione canonica;
  2. dichiarazione di assenso della Santa Sede;
  3. attestato della Santa Sede da cui risulti che l'Ente ha la sede principale in Italia. In caso di riconoscimento di "province", dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
  4. relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando i relativi nullaosta degli Ordinari diocesani competenti per territorio);
  5. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione può essere autocertificata.

 

ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI - Documentazione richiesta

  1. decreto di erezione canonica; 
  2.  dichiarazione di assenso della Santa Sede;
  3. atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dal verbale dell'organo collegiale);
  4. relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegare i nullaosta rilasciati dagli Ordinari diocesani competenti per territorio).

 

FONDAZIONI - Documentazione richiesta:

  1. atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dalla delibera dell'organo collegiale);
  2. dichiarazione dell'Ordinario Diocesano attestante la rispondenza della Fondazione alle esigenze religiose della popolazione.

 

NOTA BENE
Qualora avvenga un mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un Ente di culto:

  1. Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
    • denominazione e sede;
    • indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;
    • elenco della documentazione allegata.
  2. Assenso all'istanza prestato dalla competente Autorità ecclesiastica in calce all'istanza o in atto a parte. Non occorre assenso in caso l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica;
  3. Provvedimento dell'Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento;
  4. Delibera degli organi collegiali (ove esistenti);
  5. Certificato iscrizione nel registro persone giuridiche;
  6. Statuto vigente (lo statuto non è richiesto per gli Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa, Istituti religiosi, Seminari);
  7. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento.

Termine di conclusione del procedimento: 180 giorni. 

 

Riferimenti normativi

  • Legge 20.5.1985 n. 222
Non cattolico

Acquistano la personalità giuridica:

  • le confessioni religiose di nuova costituzione e le nuove comunità, con un decreto del Presidente della Repubblica. Il Decreto del Presidente della Repubblica occorre anche per il riconoscimento delle modifiche delle circoscrizioni territoriali e dell'unificazione o estinzione di quelle esistenti;
  • gli Enti facenti capo a confessioni già esistenti che hanno stipulato per legge intese con lo Stato Italiano tramite loro rappresentanze, con un decreto del Ministero dell'Interno.

Per l'invio di documentazione comunque concernente l'argomento è necessario utilizzare la P.E.C. protocollo.prefve@pec.interno.it.

 

Chi può fare la richiesta
Gli Enti facenti capo a confessioni che hanno stipulato o vogliano stipulare intese con lo Stato Italiano.

La domanda in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura-UTG nella cui provincia ha sede l'Ente e deve indicare:

  1. denominazione e sede;
  2. indicazione della natura giuridica dell'Ente;
  3. elenco della documentazione allegata.

Documentazione richiesta

  1. Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
    Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa.
  2. Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli.
  3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione).
  4. Prospetti economici con l'indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
  5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
  6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia (può essere certificata).

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto

La domanda in bollo (€ 16,00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ente e deve contenere:

  1. la denominazione e sede;
  2. l'indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico dell'Ente;
  3. l'elenco della documentazione allegata.

Documentazione richiesta :

  1. Statuto modificato redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in cinque copie autenticate, di cui due in bollo e dovrà contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
    Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa.
  2. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento nonché sull'attività attualmente svolta dall'ente.

Termine di conclusione del procedimento: 180 giorni.

 

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.6.1929 n. 1159
  • R.D. 28.2.1930 n. 289
  • Legge 11.11.1984 n. 449
  • Legge 22.11.1988 n. 516
  • Legge 22.11.1988 n. 517
  • Legge 8.3.1989 n. 101
  • Legge 12.4.1995 n. 116
  • Legge 29.11.1995 n. 520
  • Codice Civile, articolo 16
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 22 Maggio 2024, ore 19:35
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