Arbitro Bancario Finanziario - procedura di richiesta di intervento al Prefetto
L'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62, ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata, specifiche problematiche relative a valutazioni di merito del credito alla clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento.
Istituito nel 2009, l'ABF si occupa delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e
finanziari di valore non superiore a 100.000 euro su mutui, carte revolving, cessione del quinto dello stipendio, iscrizioni nella Centrale rischi. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale che si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli. Espleta attività stragiudiziale perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso comporta procedure complesse e di notevole durata. Per la regione Umbria è competente il collegio arbitrale di Roma.
La procedura di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, avviata dal Prefetto, prevede una serie di fasi propedeutiche:
• presentazione dell'istanza di carattere riservato da parte dell'interessato, a mezzo posta
certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
• invito rivolto dal Prefetto alla banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni, ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
• risposta della banca contenente le proprie osservazioni, anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
• invio, a cura del Prefetto, nel termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della domanda, alla Segreteria tecnica ABF del Collegio arbitrale di Roma, all'interessato e alla banca, di una relazione contenente l'oggetto del ricorso nonché l'esposizione delle ragioni per le quali si ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione, la Segreteria tecnica dell'ABF, sottopone la segnalazione all'esame del Collegio, per l'adozione della decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La decisione sarà, infine, comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Gli interessati possono trasmettere istanza, utilizzando la modulistica presente sul sito della Prefettura, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefvt@pec.interno.it .