Scioperi Pubblici Servizi

Per contemperare l'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei pubblici servizi e garantire la fruibilità dei diritti costituzionalmente tutelati, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, le organizzazioni sindacali del pubblico impiego e di categorie di lavoratori dei servizi di pubblica utilità sono tenute a richiedere alla Prefettura, con l'indizione dello stato di agitazione e prima della proclamazione dello sciopero a sostegno di rivendicazioni nei confronti dell'ente di appartenenza dei lavoratori, l'apertura di una procedura di raffreddamento del conflitto e l'esperimento di un tentativo di conciliazione.


La Prefettura (fatti salvi termini specifici previsti dai C.C.N.L. di settore) esperisce il tentativo entro cinque giorni dalla richiesta per ricercare una composizione possibile alla vertenza e scongiurare lo sciopero nel servizio pubblico interessato.


Nel caso di scioperi proclamati fuori da tale regolamentazione o con modalità non conformi alla citata legge ovvero sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, può essere disposta la "precettazione". La precettazione consiste in un'ordinanza del Presidente del Consiglio (per il caso di conflitto di rilevanza nazionale o interregionale) ovvero del Prefetto con la quale, dopo aver invitato le parti a desistere, si dispone il differimento dello sciopero ad altra data, ovvero se ne riduce la durata, ovvero si impone di osservare le misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento compatibili con la salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati, prescrivendo la prestazione del servizio ad un numero di lavoratori adeguato a garantire lo svolgimento dei servizi minimi essenziali.

Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 22 Agosto 2024, ore 12:34