Dal 17 agosto 2017 la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere inoltrata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia corredata della documentazione relativa al possesso dei requisiti circa il reddito e l'alloggio.
I documenti da presentare (clicca qui) devono essere scannerizzati ed inviati, allegati alla domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI) (https://portaleservizi.dlci.interno.it ), per i soli moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN), saranno presenti le nuove pagine dalle quali effettuare l'upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze.
Ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB ed i formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIF.
L'operatore dello Sportello potrà inviare un messaggio e-mail all'utente registrato, per richiedere di consegnare presso lo Sportello stesso, eventuali documenti ad integrazione.
Permangono in vigore per gli stranieri titolari dello status di rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria le disposizioni di cui all'art. 29 bis del T.U.
La nuova procedura consentirà il rilascio del nulla osta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; il richiedente, infatti, potrà recarsi presso lo Sportello Unico solo per la consegna degli originali dei documenti e, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente e già valutati idonei dall'Ufficio, gli verrà consegnata subito la comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.