Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca nel caso in cui non sia stato sollevato protesto, la Prefettura provvede alla notifica degli estremi della violazione ex art.14 della Legge 689/81 al traente, cioè al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione .
La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, determina con ordinanza l'importo della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento, secondo le disposizioni di cui al capo I e II della Legge 689/81.
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni dal termine di scadenza del titolo (vedi modello A) .
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto ovvero con quietanza liberatoria del portatore con firma autentica.
Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
Infine, è' previsto un archivio informatico presso la Banca d'Italia che conterrà tutte le informazioni sugli assegni bancari e postali e le carte di pagamento.