Emissione assegni a vuoto sostanzia un illecito amm.vo

Dirigente Dell'Area: Viceprefetto Dott.ssa Anna LAURENZA
Email Dirigente Dell'Area: anna.laurenza@interno.it
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Addetto:  Ass. Amm.vo Eleonora Dogliotti 
Orari di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, previo appuntamento telefonico.
Posta Elettronica Certificata dell'ufficio: depenalizzazione.prefvc@pec.interno.it 
Telefoni: 0161225453


I reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista (scoperto) sono stati trasformati con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n.507 in illeciti amministrativi e pertanto puniti con sanzioni pecuniarie e con sanzioni accessorie.

N.B.: Si precisa che eventuali problemi o disguidi legati alla revoca C.A.I. partita su iniziativa delle banche prima dell'emissione da parte della Prefettura del verbale di contestazione e dell'ordinanza di ingiunzione non possono essere risolti dagli uffici della Prefettura, pertanto, si invita a rivolgersi alle sedi competenti per non congestionare gli uffici preposti. 

Chi può fare il ricorso

  1. Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Cosa fare

  1. Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio .
     
  2. L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386;
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Assegni senza provvista

Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca nel caso in cui non sia stato sollevato protesto, la Prefettura provvede alla notifica degli estremi della violazione ex art.14 della Legge 689/81 al traente, cioè al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione .

La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, determina con ordinanza l'importo della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento, secondo le disposizioni di cui al capo I e II della Legge 689/81.

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni dal termine di scadenza del titolo (vedi modello A) .

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto ovvero con quietanza liberatoria del portatore con firma autentica.

Avverso l'ordinanza è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.

Infine, è' previsto un archivio informatico presso la Banca d'Italia che conterrà tutte le informazioni sugli assegni bancari e postali e le carte di pagamento.

Assegni senza autorizzazione

Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca nel caso in cui non sia stato sollevato protesto, la Prefettura provvede alla notifica degli estremi della violazione ex art.14 della Legge 689/81 al traente, cioè al soggetto che ha emesso l'assegno.

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 5 Agosto 2024, ore 11:39
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