Dirigente Dell'Area: Viceprefetto Dott.ssa Anna LAURENZA
Email Dirigente Dell'Area: anna.laurenza@interno.it
Posta elettronica certificata: protocollo.prefvc@pec.interno.it
Addetto: Ass. Amm.vo Cristina Cembrola
Orari di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, previo appuntamento telefonico.
Telefoni: 0161225411
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• Riceve, istruisce e Autorizza, nei casi previsti dalla normativa vigenti le istanze di cambiamento di [NOME];
• Riceve, istruisce e Autorizza, nei casi previsti dalla normativa vigenti le istanze di cambiamento di [COGNOME]
Cosa Fare
La domanda in bollo deve essere presentata o nella Prefettura-U.T.G. dove è trascritto l'atto di nascita o in quella della Provincia di Residenza. la stessa dovrà essere sottoscritta dal richiedente o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
N.B.: In caso di cambiamento del cognome/nome poiché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale dovrà essere presentata la domanda in carta semplice, sarà cura dell'Ufficio preposto valutare la necessità di integrare la predetta domanda con la relativa marca da bollo.
In caso di esito favorevole
Qualora la richiesta presentata sia valutata favorevolmente, il richiedente sarà autorizzato, con Decreto Prefettizio, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso Decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di n.30 giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il Decreto di Autorizzazione al cambio del nome e/o cognome.
Il Decreto di Autorizzazione, con apposita comunicazione, verrà notificato all'interessato, che dovrà provvedere agli adempimenti di legge sulla trascrizione e annotazione del Decreto predetto.
Riferimenti normativi
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94