Dirigente Dell'Area: Viceprefetto Dott.ssa Anna LAURENZA
Email Dirigente Dell'Area: anna.laurenza@interno.it
Posta elettronica certificata: protocollo.prefvc@pec.interno.it
Responsabile del Procedimento: Funz. Amm.vo Dott.ssa Rosa TUSCANO, 
Telefono: 0161225470
Addetto: Ass. Amm.vo Dott.ssa Marina TALIO
Telefono: 016122481
Posta Elettronica Certificata dell'ufficio: comunicazione.cittadinanza.prefvc@pec.interno.it
Orari di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, previo appuntamento telefonico.
 

Il Richiedente, nei casi previsti dalla normativa vigente, può presentare l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana telematicamente sul portale dedicato del ministero dell'Interno con SPID, il Sistema pubblico di identità digitale. Tale innovazione tecnologica, oltre a garantire un'autenticazione semplice e veloce alla piattaforma, l'accesso tramite l'identità digitale consente di evitare la successiva convocazione del richiedente negli uffici allo scopo di verificarne le generalità, rendendo la procedura più snella e veloce.

Si ricorda l'utenza, che la presentazione della domanda potrà essere inoltrata anche per il tramite di un C.A.F. (Centro Assistenza Fiscale), ovvero un Patronato o un Legale di fiducia.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Dal 18 giugno 2015 la sola modalità di presentazione ammessa è attraverso l'utilizzo della piattaforma reperibile ai link utili di questa sezione, attraverso l'accesso esclusivamente con il proprio SPID. 

Eseguita la registrazione, il richiedente dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda e indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo. inoltre, dovrà allegare la seguente documentazione: 

  • Il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato; 
  • Il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato; 
  • La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di 250 euro ai sensi dell'art. 14 del D. L. 4/10/2018, n. 113
  • Documento di riconoscimento (Passaporto e carta d'identità Italiana); 
  • Permesso di soggiorno; 

Nota Bene:

Per le istanze ai sensi dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, MATRIMONIO CON UN CITTADINO ITALIANO 
dovranno essere allegato il certificato di matrimonio regolarmente registrato nel comune di residenza e se contratto all'estero registrato sul territorio italiano. 

Si ricorda di inserire e mantenere attiva una casella di Posta elettronica Certificata, qualora posseduta, al fine di poter ricevere ogni eventuale informazioni o comunicazione inerente all'istanza presentata. 

Al termine dell'istruttoria, a decorrere dal 1° febbraio 2024 la notifica dei decreti di concessione della cittadinanza italiana, di respingimento e di inammissibilità della domanda, avverrà solo in forma digitalizzata attraverso la Piattaforma Notifiche Digitali (nota come SEND). 

All'interno della PEC/EMAIL, saranno comunicate al richiedente le necessarie istruzioni per procedere, solo attraverso il proprio SPID, a scaricare il decreto. 

La comunicazione verrà spedita inizialmente all'indirizzo P.E.C., se fornito dal richiedente, o a quello di un C.A.F. / Patronato o Studio Legale se indicato nella domanda di cittadinanza.

In mancanza di un indirizzo P.E.C., il richiedente riceverà una raccomandata A/R al proprio indirizzo di residenza con l'avviso relativo al decreto e con le istruzioni per visualizzarlo e scaricarlo.

Si precisa che, nel caso in cui il richiedente abbia richiesto assistenza per la compilazione della domanda ad un CAF o patronato o a uno studio legale e ne abbia indicato gli indirizzi P.E.C. al fine di ricevere tutte le comunicazioni sulla pratica di cittadinanza da parte della Prefettura, l'avviso di notifica sarà automaticamente inviato soltanto a queste sedi.

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

La cittadinanza italiana viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia ex art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 se in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a); 
  2. Figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  3. Maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  4. Cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
  5. Cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  6. Aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  7. Apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il requisito fondamentale di possesso di un reddito personale conforme alla normativa vigente (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • Euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

ELENCO DOCUMENTI PER RILASCIO CITTADINANZA

1 Originale dell'estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità tradotto in italiano e apostillato se il Paese fa parte della Convenzione dell'Aja; 

  1. Oppure tradotto in italiano, legalizzato e timbrato dall'Ambasciata Italiana del Paese di Origine; 
  2. Oppure apostillato e con traduzione asseverata dal Tribunale per il tramite di un traduttore ufficiale o di un interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo originale; 
  3. Oppure tradotto in italiano dall'Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di Origine che si trova in Italia (in questo caso, la firma del Funzionario straniero dovrà essere legalizzata in Prefettura); 
  4. Oppure redatto su modulo plurilingue, nel caso in cui si tratti di Stato aderente alla Convenzione di Vienna del 1976, da cui risulti anche la lingua italiana.

PER I CITTADINI DELL'U.E 

  1. I documenti di nascita, matrimonio e penale, rilasciati dalle Autorità di uno Stato Membro, in base alla propria legislazione Nazionale, non richiedono l'apposizione dell'Apostille.
  2. In luogo della traduzione degli stessi, gli interessati potranno richiedere il modulo plurilingue (Regolamento U.E. 2016/1191).
     

2. Originale del certificato penale del Paese di Origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, tradotto in italiano e apostillato o legalizzato e timbrato dall'Ambasciata Italiana del Paese di Origine; oppure apostillato e con traduzione asseverata dal Tribunale

3. Copia titolo di soggiorno in corso di validità o certificato di soggiorno permanente per i cittadini dell'U.E. rilasciato dal Comune di residenza; carta d'identità italiana in corso di validità, pagina del passaporto contenente le generalità e codice fiscale 

4. Modelli Fiscali (CUD/UNICO/730) con ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni consecutivi (originali in visione più eventuali copie)
 

PER LE COLF E LE BADANTI: fotocopia della carta di identità del Datore di lavoro; estratto del conto previdenziale I.N.P.S. relativo agli ultimi tre anni di contributi versati; dichiarazioni sostitutive CUD rilasciate dal datore di lavoro se il reddito percepito non supera gli 8.000,00 euro -altrimenti UNICO/730 con ricevuta inoltro all'Agenzia delle Entrate -

5. Ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00, da effettuarsi su conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza.

6. N. 1 Marca da bollo da euro 16,00
 

7. Copia del titolo di studio conseguito in Italia (livello di conoscenza lingua italiana B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) rilasciato da istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure certificazione rilasciata dagli enti certificatori (Universita stranieri Siena CILS; Universita degli studi di Perugia CELI ; università degli studi di Roma 3 CERT.IT; Società Dante Aligheri PLIDA; Università per stranieri "Dante Aligheri" di Reggio Calabria). 

      7.1. La certificazione linguistica potrà essere conseguita anche presso i C.P.I.A. (Centri Provinciali per Istruzione                 Adulti)

Sono Esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana coloro che: 

  1. Hanno sottoscritto l'accordo di integrazione a seguito di ricongiungimento familiare e  dimostrabile attraverso l'attestazione rilasciata dalla Prefettura - Sportello Unico Immigrazione. 
  2. Possessori di permesso U.E. per soggiornati di lungo periodo.
  3. Possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
     
CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquisire, ai sensi dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  1. Residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  2. Se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

ELENCO DOCUMENTI PER RILASCIO CITTADINANZA

1 Originale dell'estratto dell'atto di nascita, completo di tutte le generalità tradotto in italiano e apostillato se il Paese fa parte della Convenzione dell'Aja; 

  1. Oppure tradotto in italiano, legalizzato e timbrato dall'Ambasciata Italiana del Paese di Origine; 
  2. Oppure apostillato e con traduzione asseverata dal Tribunale per il tramite di un traduttore ufficiale o di un interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo originale; 
  3. Oppure tradotto in italiano dall'Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di Origine che si trova in Italia (in questo caso, la firma del Funzionario straniero dovrà essere legalizzata in Prefettura); 
  4. Oppure redatto su modulo plurilingue, nel caso in cui si tratti di Stato aderente alla Convenzione di Vienna del 1976, da cui risulti anche la lingua italiana.

PER I CITTADINI DELL'U.E 

  1. I documenti di nascita, matrimonio e penale, rilasciati dalle Autorità di uno Stato Membro, in base alla propria legislazione Nazionale, non richiedono l'apposizione dell'Apostille.
  2. In luogo della traduzione degli stessi, gli interessati potranno richiedere il modulo plurilingue (Regolamento U.E. 2016/1191).
     

2. Originale del certificato penale del Paese di Origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, tradotto in italiano e apostillato o legalizzato e timbrato dall'Ambasciata Italiana del Paese di Origine; oppure apostillato e con traduzione asseverata dal Tribunale

3. Copia titolo di soggiorno in corso di validità o certificato di soggiorno permanente per i cittadini dell'U.E. rilasciato dal Comune di residenza; carta d'identità italiana in corso di validità, pagina del passaporto contenente le generalità e codice fiscale 

4. Ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00, da effettuarsi su conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCI, causale Cittadinanza.

5. N. 1 Marca da bollo da euro 16,00

6. Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di residenza dove è stato trascritto l'atto di matrimonio all'Estero.

7. Copia del titolo di studio conseguito in Italia (livello di conoscenza lingua italiana B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) rilasciato da istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure certificazione rilasciata dagli enti certificatori (Universita stranieri Siena CILS; Universita degli studi di Perugia CELI ; università degli studi di Roma 3 CERT.IT; Società Dante Aligheri PLIDA; Università per stranieri "Dante Aligheri" di Reggio Calabria). 

      7.1. La certificazione linguistica potrà essere conseguita anche presso i C.P.I.A. (Centri Provinciali per Istruzione                 Adulti)

Sono Esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana coloro che: 

  1. Hanno sottoscritto l'accordo di integrazione a seguito di ricongiungimento familiare e  dimostrabile attraverso l'attestazione rilasciata dalla Prefettura - Sportello Unico Immigrazione. 
  2. Possessori di permesso U.E. per soggiornati di lungo periodo.
  3. Possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

NOTA BENE: 

Resta invariato l'obbligo di conseguimento della certificazione linguistica livello B1 per i cittadini dell'Unione Europea.

RICHIESTA STATUS DI APOLIDIA

L’apolidia è disciplinata dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, (ratificata in Italia con legge n. 306/1962). 

L’istanza di riconoscimento dello status di apolidia, può essere inoltrata anche per via Giurisdizionale, ossia tramite Avvocato, al Tribunale competente territorialmente.

In via Amministrativa, l’istanza (ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), unitamente ai documenti, va trasmessa al Ministero dell’Interno per raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al seguente indirizzo: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e l'immigrazione - Via Cavour, 6 00184 ROMA., anche per il tramite della Prefettura, individuata in base all’attuale residenza del richiedente.

Cosa presentare

All’istanza va allegata la seguente documentazione:

  1. Atto di nascita: 
  2. Documentazione relativa alla residenza in Italia, ossia il certificato di residenza e copia autenticata del titolo di soggiorno (attestazione comunale del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente del cittadino comunitario residente in Italia, permesso di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario residente in Italia, carta di soggiorno permanente di cittadino comunitario residente in Italia, iscrizione del minore di 14 anni sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno del genitore, tutore o affidatario);
  3. Ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide (es. l'attestazione rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine o, se ritenuto necessario, anche del Paese di ultima residenza dell'interessato da cui risulti che il medesimo non è in possesso di quella cittadinanza).

I documenti stranieri devono essere legalizzati e tradotti. 


La stessa disposizione prevede altresì che il Ministero dell'Interno ha la facoltà di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Il procedimento amministrativo di riconoscimento dello stato di apolidia ha una durata complessiva molto lunga, perché deve concludersi entro il termine di 350 giorni, ovvero entro il termine di 895 giorni nel caso in cui debba chiedersi il parere della Rappresentanza diplomatica o consolare e quello del Ministero degli Affari esteri. Infatti nell'ambito di questo procedimento amministrativo il Ministero dell'Interno ha la facoltà di attivare una verifica presso il Ministero degli Affari esteri e/o presso le autorità dello Stato estero, al fine di stabilire se effettivamente la persona non è più considerata cittadino di quello Stato.
Le controversie in materia  di  accertamento  dello  stato di apolidia sono regolate dal  rito  sommario di cognizione. E' competente il Tribunale sede della sezione  specializzata  in materia  di  immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in  cui  il ricorrente ha la dimora.
 

E’ previsto il rilascio da parte della Questura di un permesso di soggiorno per attesa del riconoscimento dello stato di apolidia, 
allo straniero già in possesso di permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di riconoscimento, che permette lo svolgimento di attività lavorativa.

Gli apolidi, possono ottenere la naturalizzazione dopo un periodo di residenza legale di cinque anni .

L’art. 1, comma 1, lett. b, legge 5 febbraio 1992, n. 91 attribuisce di diritto la cittadinanza italiana a chi è nato in Italia da genitori apolidi o al figlio di genitori stranieri, nato in Italia, che non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale i genitori stranieri appartengono.
La condizione di apolidia dei genitori deve essere effettivamente attestata, o in via giudiziaria a seguito dell'accertamento da parte del Tribunale competente o in via amministrativa da parte del Ministero dell'Interno.
Per il resto l'apolide è equiparato allo straniero negli altri casi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana.
**********************************************************
RIFERIMENTI NORMATIVI:

Legge 1 febbraio 1962, n. 306

Legge 5 febbraio 1992,n. 91

Legge 28 agosto 1997, n. 302

T.U. 286/1998

Legge 15 dicembre 1999, n. 482

D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345

Legge 23 febbraio 2001, n. 38

D.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, art. 17

Legge. 29 settembre 2015, n. 162

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 15 luglio 2009, n. 94  

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113  

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 14 Agosto 2024, ore 13:11