Il recente D.L.113/2018, in sede di conversione in legge, ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, a decorrere dal 4 dicembre 2018.
Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificame il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UÈ per soggiornanti di lungo periodo, di
cui all'articolo 9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana.
Tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza, se prive delle autocertificazioni o attestazioni sopraindicate, SARANNO RIFIUTATE.
A decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è pari ad Euro 250 .
Dal 25 maggio 2022 . sarà possibile effettuare il pagamento digitale del contributo di 250 euro e della marca da bollo di 16 euro direttamente nel sistema CIVES, con l'apposita funzionalità presente di pagoPa.
Gli utenti sceglieranno così tra i diversi metodi di pagamento elettronici resi disponibili dalla cennata piattaforma, per assolvere gli obblighi di legge con semplicità, affidabilità e immediatezza.
È prevista, sino all'8 luglio 2022 , una fase transitoria, che vedrà utilizzabile, accanto al sistema pagoPA, la tradizionale modalità di scansione e invio, nel modulo telematico di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo nonché della indicazione degli estremi della marca da bollo telematica.
In questa fase si procederà in modo tradizionale anche nel caso di rifiuto on line dell'istanza, per cui il richiedente che ripresenti la domanda potrà utilizzare i pagamenti effettuati allegando le relative ricevute.
Al termine della fase transitoria, sarà utilizzata esclusivamente la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento da essa gestiti e l'automatica recuperabilità del pagamento già effettuato al richiedente, che voglia ripresentare la domanda dopo il rifiuto on line dell'istanza.
Nuovi termini di durata del procedimento
Con legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130.
Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della citata legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 .
Per le domande presentate prima di quella data resta in vigore il termine di 48 mesi già previsto dal decreto legge n. 113/2018 - convertito in legge n. 132/2018.
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge 94 del 2009, e successivi regolamenti.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:
1) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di 1 anno
IMPORTANTE: dal momento della presentazione e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in particolare è necessario che sussista la coabitazione dei coniugi (stesso stato di famiglia).
Per la richiesta di cittadinanza per matrimonio non è necessario un reddito minimo, essendo sufficiente lo status di coniuge con cittadino italiano.
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
- per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
- per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.
2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA
E' possibile richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 se:
- sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore (art. 9, c. 1, lett. B);
- hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
- sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
- sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E);
- sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).
IMPORTANTE: quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995.
Nel caso il richiedente non possegga redditi propri o abbia redditi inferiori a quelli stabiliti dal suddetto Decreto Legge potranno essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo familiare (presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente).
IMPORTANTE: al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
Casi di rigetto dell'istanza: La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Dal 18 gennaio 2021 è disponibile su rete pubblica (internet) all'indirizzo
https://portaleservizi.dlci.interno.it
la nuova sezione Cittadinanza per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di cittadinanza online da parte del richiedente, in sostituzione dell'attuale sezione presente all'interno del portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it
Eseguita la registrazione ( SPID obbligatorio ), lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti (Consultare le AVVERTENZE in fondo alla pagina):
- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato e munito di traduzione legalizzata. (lo straniero richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato la ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora non possa produrre il certificato penale del Paese di origine e dei Paesi terzi di residenza dovrà allegare voce "Certificato Penale" i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età).
- Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
- Documento di riconoscimento (carta d'identità).
- Foglio notizie debitamente compilato (modello allegato in basso)
IMPORTANTE: VERIFICARE CHE LE GENERALITA' INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI (certificato di nascita e certificato penale).
Nel caso in cui le generalità indicate all'atto della domanda non siano corrispondenti a quelle indicate nel certificato di nascita e nel documento di identità, la domanda sarà rifiutata: tuttavia, è possibile chiarire eventuali incongruenze allegando alla propria domanda un'attestazione consolare di esatte generalità, debitamente legalizzata.
ATTENZIONE : nelle richieste per matrimonio (art. 5) qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente allegare alla voce "Documento generico" breve dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi , circa i motivi della diversa residenza (motivi di lavoro, ecc.).
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:
- Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci" Certificato di nascita" e "Certificato Penale")
- copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (allegare il documento alla voce "Documento generico")
Dopo aver presentato la domanda verrà inviata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/..........
- i documenti cartacei da presentare e le modalità di presentazione
- l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata
SI INFORMA che, in virtù della circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritto Civili, la Cittadinanza e le Minoranze prot. 3250 del 12/5/2021, tutti coloro che hanno già presentato istanza, ancora non definita con un provvedimento finale , sono tenuti, entro il 30 settembre 2021, ad associare la pratica pendente allo SPID , con la procedura attivabile nel sistema, acquisendo così le nuove credenziali che consentiranno di accedere al Portale dei servizi di cittadinanza. In mancanza di tale adempimento, non sarà possibile verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che lo riguardano, ivi compreso il provvedimento conclusivo del procedimento.
Il Ministero dell'Interno ha inoltre attivato il collegamento con "IO APP", applicazione scaricabile su smartphone, principale punto di contatto digitale con la P.A.. Tale applicazione consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano.
ALTRE INFORMAZIONI:
I titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA così come coloro che hanno la PROTEZIONE UMANITARIA e PROTEZIONE CASI SPECIALI non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992."
Cambio residenza
In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo e-mail o fax fornendo l'indirizzo completo.
Numeri Utili Ufficio Centrale Cittadinanza
Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:
334 6909996 lunedi'
06 465 39955 mercoledi'
331 6536673 venerdi'
AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali.
I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo dell'intera procedura):
- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);
- nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall'Apostille);
- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo : in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
- in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario di un Tribunale Italiano, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.
Per agevolare il compito dei richiedenti, è stata predisposta una guida con tutte le esenzioni dalla legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato (vedi Documenti scaricabili)
Le domande si presentano esclusivamente online all'indirizzo
https://portaleservizi.dlci.interno.it
Riferimenti normativi: