Lo Sportello Unico per l'Immigrazione è attivo in ogni Prefettura ed è un ufficio composto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dalla Questura e dalla Prefettura.
Si occupa di:
- Rilascio di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato e stagionale, di cittadini non comunitari residenti all'estero, nell'ambito delle quote previste dal "decreto flussi";
- Rilascio di nulla osta all'assunzione per il lavoro nei casi particolari indicati dall'Art. 27 del D. Lgs. 286/98 (Testo Unico delle Leggi sull'Immigrazione);
- Rilascio di nulla osta all'ingresso di cittadini non comunitari per ricongiungimento familiare;
- Conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per studio o tirocinio e per lavoro stagionale, in quello per lavoro subordinato o autonomo;
- Domande di test di italiano per soggiornanti di lungo periodo;
- Accordo di integrazione;
Le domande possono essere inviate solo online e occorre essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
e-mail: immigrazione.pref_vercelli@interno.it
Orari di ricevimento
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento.
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INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE O PER LAVORATORI FORMATI ALL'ESTERO
Come si fa?
Occorre ottenere un visto d'ingresso per lavoro. Per ottenere il visto è necessario che un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, sia interessato ad assumere il lavoratore straniero residente all'estero.
I lavoratori formati all'estero sono persone che hanno frequentato corsi professionali o di lingua italiana organizzati dai consolati e dalle ambasciate italiane all'estero, hanno ottenuto il diploma e si sono iscritte nelle liste dei lavoratori tenute dalle ambasciate italiane.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
- aspettare il "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini non comunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia come stagionali e lavoratori formati all'estero
- richiedere il nullaosta per lavoro solo online tramite il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell'Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm . E' possibile richiedere assistenza per la presentazione della domanda presso i Comuni, i Patronati o le Associazioni che offrono questo servizio.
- aspettare l'appuntamento fissato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per consegnare i documenti e dopo ritirare la ricevuta dell'invio telematico del nulla osta all'ambasciata o consolato nel paese di origine o residenza del lavoratore
Cosa deve fare il lavoratore?
- dopo aver ricevuto il nullaosta dal datore di lavoro : richiedere il visto d'ingresso all'Ambasciata o Consolato del suo Paese
- entro 8 giorni dall'arrivo in Italia : contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno
Dopo essere stato allo Sportello Unico per l'Immigrazione occorre andare nei seguenti uffici:
- Poste Italiane: Inviare la domanda di permesso di soggiorno
- Comune di residenza: richiedere l'iscrizione anagrafica.
- Azienda A.S.L.: Richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- Questura: Presentarsi nel giorno dell'appuntamento per le impronte digitali e poi per ritirare il permesso di soggiorno
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Cos'è l'accordo di integrazione?
E' il documento che il cittadino non comunitario (a partire dall'età di 16 anni) firma in Prefettura o in Questura al primo ingresso in Italia, al momento della richiesta di un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno.
L'accordo ha lo scopo di facilitare la sua integrazione:
- Fornisce informazioni sui principi fondamentali della Costituzione italiana;
- Lo invita a studiare la lingua italiana.
La Prefettura verificherà i crediti maturati nei primi due anni per chi entra in Italia per i seguenti motivi:
- Lavoro
- Studio
- Residenza elettiva
- Motivi religiosi
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TEST DI LINGUA ITALIANA
Chi deve fare il test di lingua italiana?
Chi ha un permesso di soggiorno da almeno 5 anni e vuole richiedere il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Chi non deve fare il test?
- I minori di 14 anni;
- Persone con gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap;
- Chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado o studia all'università o frequenta un master o un dottorato;
- Chi ha frequentato corsi di lingua italiana in Centri Territoriali Permanenti ed è in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana (livello A2 o superiore);
- Lettori universitari, Professori universitari, Interpreti e Giornalisti ufficialmente accreditati.
Come fare la richiesta?
Solo online tramite il servizio di inoltro telematico del Ministero dell'Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm
E' possibile richiedere assistenza per la presentazione della domanda presso i Comuni, i Patronati o le Associazioni che offrono questo servizio.
Dove fare il test?
La Prefettura, entro 60 giorni dalla richiesta, invierà una e-mail nella quale sarà indicata l'ora e il luogo dove si svolgerà il test di lingua italiana. Le persone che risultano assenti ingiustificate o che non superano il test devono attendere 90 giorni prima di poter ripresentare la domanda.
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NULLAOSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Chi può richiederlo?
Chi risiede regolarmente in Italia, lavora e ha un'abitazione.
Che requisiti deve avere il/la richiedente?
- Reddito : pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale, che varia ogni anno, aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere (ad. esempio nel 2020 sono necessari 8.966,685 euro per il ricongiungimento con 1 familiare e 11.955,58 euro per 2 familiari, ecc.)
- Alloggio : al momento della richiesta occorre dimostrare la disponibilità di un alloggio tramite il contratto di affitto e il certificato di idoneità alloggiativa che rilascia il Comune.
Per quali familiari residenti all'estero si può chiedere il ricongiungimento ?
- Coniuge o partner unito civilmente e che abbia compiuto 18 anni
- Figli minori , anche del coniuge o nati fuori del matrimonio (l'altro genitore deve dare il suo consenso)
- Figli maggiorenni a carico , solo se non possono mantenersi a causa di gravissimi motivi di salute (invalidità totale)
- Genitori a carico:
- fino 65 anni : se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza e sono completamente a carico del figlio in Italia (non devono avere nessun reddito proprio)
- oltre 65 anni : se non hanno altri figli nel paese di origine o se gli altri figli non hanno la possibilità di mantenerli a causa di gravi motivi di salute (che vengono accertati dall'Ambasciata italiana nel Paese)
Come fare la richiesta?
La domanda di nulla osta e tutti i documenti scansionati vanno presentati solo online tramite il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell'Interno: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm
E' possibile richiedere assistenza per la presentazione della domanda presso i Comuni, i Patronati o le Associazioni che offrono questo servizio.
Cosa fare dopo che il familiare è entrato in Italia?
Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno per il familiare.
Dopo essere stato allo Sportello Unico per l'Immigrazione occorre andare nei seguenti uffici:
- Poste Italiane: inviare la domanda di permesso di soggiorno
- Comune di residenza: richiedere l'iscrizione anagrafica.
- Azienda A.S.L. : richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- Questura: presentarsi nel giorno dell'appuntamento per le impronte digitali e poi per ritirare il permesso di soggiorno
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CONVERSIONE PERMESSO DA STUDIO A LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO
La domanda di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro può essere fatta solo dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale che stabilisce il numero di posti disponibili ogni anno.
I requisiti sono i seguenti:
- Compiuto 18 anni in Italia
- Laureti in Italia
- Ottenuto un Master universitario in Italia
Per la conversione è necessario avere un datore di lavoro interessato ad assumerlo oppure avere intenzione di svolgere un'attività autonoma.
CONVERSIONE PERMESSO DA STUDIO A LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO - PROCEDURA
Chi può fare la conversione del permesso da studio a lavoro?
Chi è in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità e ha un datore di lavoro interessato ad assumerlo oppure ha intenzione di svolgere un'attività autonoma.
Come si fa?
Aspettare il "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini non comunitari ammessi ogni anno a convertire il proprio permesso da studio a lavoro.
Nota bene : se lo studente ha compiuto 18 anni in Italia o ha ottenuto in Italia la laurea o un titolo di studio post-laurea la conversione può essere richiesta in qualunque momento dell'anno.
Cosa deve fare lo studente?
E' possibile richiedere assistenza per la presentazione della domanda presso i Comuni, i Patronati o le Associazioni che offrono questo servizio.
- Aspettare l'appuntamento fissato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per consegnare i documenti e ritirare l'autorizzazione alla conversione.
Dopo essere stato allo Sportello Unico per l'Immigrazione occorre andare nei seguenti uffici:
- Poste Italiane: inviare la domanda di permesso di soggiorno
- Comune di residenza: richiedere l'iscrizione anagrafica.
- Azienda A.S.L. : richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- Questura: presentarsi nel giorno dell'appuntamento per le impronte digitali e poi per ritirare il permesso di soggiorno