Dirigente Dell'Area: Viceprefetto Dott.ssa Francesca ALTOMARE
Email Dirigente Dell'Area: francesca.altomare@interno.it
Posta elettronica certificata: protocollo.prefvc@pec.interno.it
Responsabile e Addetto:  Funz. Amm.vo Antonella CRINO' - Ass. Amm.vo Maria Teresa GERARDIS
Orari di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, previo appuntamento telefonico.
Telefoni: 0161225411

Al fine di combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due istituti il Fondo di Prevenzione e il Fondo di solidarietà. 

  1. Il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà. 

    In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  2. Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
REQUISITI PER L'ACCESSO AL MUTUO SENZA INTERESSI

La persona offesa trasmette al Prefetto della Provincia ove si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.

  • esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione; 
  • essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale; 
  • assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale; 
  • non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.
CONCESSIONE MUTUO

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura. 

In caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, può essere concessa un'anticipazione non superiore al 50% dell'importo erogabile di mutuo. 

L'anticipazione può essere erogata trascorsi n.6 mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso. 

Il fondo, nelle seguenti casistiche, procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate:  

1. Se il procedimento penale per il delitto di usura, di cui si è stati vittima, si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
2. Se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
3. Se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

 

COME FARE

La domanda di concessione del mutuo, deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della Prefettura - U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.

L'istanza deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.

La presentazione dell'istanza deve avvenire utilizzando esclusivamente il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente PORTALE

attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda reperibili in questa pagina tra i documenti scaricabili .

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

In caso di documentata necessità, può essere concessa alla vittima dell'usura un' anticipazione fino al 50% dell'importo erogabile del mutuo, prima della definizione del procedimento penale e previo parere favorevole del Pubblico Ministero. 

L'anticipazione può essere erogata trascorsi n. 06 mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato se il procedimento penale è ancora in corso.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo, è prevista la sospensione  fino a un massimo di 300 giorni dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'istanza intesa ad ottenere il beneficio, deve contenere i seguenti allegati:

  • Dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
  • Indicazione della data di denuncia del delitto, ovvero la data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini;
  • Dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative previste dalla legge;
  • Indicazione dell'ammontare del danno subìto per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dal prestito usurario;
  • Indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;
  • Indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale con specificazione dei motivi d'urgenza da dimostrare con apposita documentazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge n. 108 del 7 marzo 1996 pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 16 agosto 1999.
Ultimo aggiornamento
Martedì 10 Settembre 2024, ore 14:09