Sono considerate Vittime del Dovere

  • Gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze Armate, alla Magistratura (Art. 3 della L. 466/1980) i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (art. 1, comma 1,  L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3, comma 2, L. 629/1973);
  • Gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità  permanente in attività  di servizio  o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

      a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
      b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
      c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
      d) in operazioni di soccorso;
      e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
      f) a causa di azioni recate nei loro  confronti  in  contesti  di impiego internazionale non aventi, necessariamente,  caratteristiche di ostilità (art. 1, comma 563, L. 266/2005);

  • coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito  di  missioni  di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini  nazionali  e che siano  riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per  le particolari condizioni ambientali od operative (art. 1, comma 564, L. 266/2005).
  • In proposito, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ha stabilito che per missioni di qualunque natura, quali che ne siano gli scopi, si intendono le missioni autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra-ordinata al dipendente (art. 1, comma 1,  lett. b). Il predetto D.P.R. ha altresì specificato che per particolari condizioni ambientali o operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art.1, comma 1,  lett. b).

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Normativa di riferimento :

Chi può presentare la domanda

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art. 6 L. 466/1980);
  • dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art. 4 L. 302/1990);
  • dai conviventi more uxorio (art. 4 L. 302/1990);
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, 388/2008).
Modalità di presentazione della domanda

Per quanto di competenza del Ministero dell'Interno (art. 2, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510), gli interessati dovranno presentare domanda personalmente o tramite l'ufficio o il comando presso il quale prestano servizio. 

La richiesta dovrà essere trasmessa al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari per il successivo esame (art. 3, comma 3, lett. a) D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). 

Il Prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento (art. 6, comma 3, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). 

Tale parere verrà trasmesso al Ministero dell'Interno il quale potrà disporre un supplemento di istruttoria o adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui trattasi (art. 6, comma 4, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). 

Si può procedere anche d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 8 Agosto 2024, ore 16:07