E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)
Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
Chi può fare la richiesta:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).
Requisiti per l'accesso ai benefici
- La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
- i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
- la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali . In particolare deve valere quanto segue:
- a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o
affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti
in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una
misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti
risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già
dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui
partecipava.
- a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o
Benefici previsti
Lo Stato italiano ha previsto l'elargizione di fondi in favore delle vittime civili di reati di tipo mafioso: una concreta azione di solidarietà verso i cittadini che hanno subito l'azione violenta della criminalità organizzata.
VITTIME DECEDUTE:
Benefici economici previsti:
speciale elargizione: € 200.000,00 (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT), corrisposta in unica soluzione, da ripartire in quote tra i beneficiari aventi diritto; assegno vitalizio: €. 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF) per ciascuno dei beneficiari aventi diritto; speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari aventi diritto.
VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 25%
Benefici economici previsti:
speciale elargizione: € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT);assegno vitalizio: € 500,00 mensili (non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da IRPEF)speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 non reversibile, soggetto a perequazione automatica ed esente da Irpef, a ciascuno dei beneficiari.
VITTIME FERITE CON INVALIDITÀ INFERIORE AL 25%
Benefici economici previsti:
speciale elargizione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio (da rivalutare al momento della concessione secondo indici ISTAT
E' inoltre prevista l'esenzione del ticket sanitario per la vittima, moglie e figli.
Cosa fare:
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno disponibile all'indirizzo:
https://portaleservizi.dlci.interno.it
oppure tramite il Portale del suddetto Dipartimento alla voce "Servizi on line" disponibile all'indirizzo:
http://www.libertaciliviimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it
Si precisa che è' possibile accedere ad entrambi i predetti portali attraverso la propria identità digitale (SPID) e per ulteriori informazioni possono essere consultate le pagine del sito del citato Dipartimento all'indirizzo sopraindicato.
In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.
In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.
Documentazione richiesta: vedi file allegati.
Per approfondimenti consulta pagina del ministero dell'interno
Riferimenti normativi:
- Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)
- Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)
- Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82
- Legge 3.8. 2004 n. 206
- Legge 28 novembre 2008 n. 186 - art. 2 quinties
- Legge 94 del 15 luglio 2009 - art. 2 comma 21