La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e regolamenti. In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- Concessione per MATRIMONIO (art. 5 L.91 del 5 febbraio 1992)
- Concessione per RESIDENZA (art. 9 L.91 del 5 febbraio 1992)
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INFORMAZIONI :
Per conoscere lo stato di lavorazione della propria pratica, i richiedenti dovranno seguire e verificare la lavorazione della stessa, accedendo al portale con le personali credenziali SPID :
- Telefonare al dal lunedì al giovedì dalle 09:30 alle 15:30 al 06 69000700
- Richiedere informazioni all'indirizzo P.E.C. poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it
- Consultarle tramite il portale CIVES su https://portaleservizi.dlci.interno.it
- Scaricare l'APP "IO APP" sul proprio smartphone
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COMUNICAZIONI :
Tutte le comunicazioni con l'Ufficio Cittadinanza relative a pratiche già prese in carico dal sistema dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite P.E.C. da inviare al seguente indirizzo comunicazione.cittadinanza.prefvt@pec.interno.it , avendo cura di indicare obbligatoriamente nell'oggetto l'intero codice assegnato alla pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001) seguito dal cognome e il nome del richiedente al quale il codice si riferisce .
Si chiarisce che la casella comunicazione.cittadinanza.prefvt@pec.interno.it accetta solo comunicazioni da caselle P.E.C. e rifiuta quelli con caselle di posta elettronica ordinarie.
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1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta :
Il coniuge straniero o apolide di cittadino/a italiano/a residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale. Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell'adozione del provvedimento. I predetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Documentazione richiesta:
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia); (*)
- certificato penale estero , del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza; (*)
- titolo di soggiorno (si ricorda che anche i permessi/carte di soggiorno, rilasciati a scadenza a scadenza illimitata, dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 15 L.238/2021 se rilasciati da oltre 10 anni ) ;
- ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 tramite PagoPa durante la compilazione della domanda ;
- ricevuta di pagamento Marca da bollo di € 16,00 tramite PagoPa durante la compilazione della domanda;
- attestazione della conoscenza della lingua italiana (***)
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
ATTENZIONE - AVVISO IMPORTANTE
Con circolare prot. 88579 del 10/11/2023 il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, ha previsto una nuova modalità di notifica dei decreti di cittadinanza, tramite piattaforma PagoPa.
Pertanto, gli utenti sono tenuti a controllare i loro indirizzi anagrafici digitali per verificare l'eventuale presenza di documentazione di cui prendere visione. Qualora fosse disponibile un provvedimento, dovranno scaricare i relativi documenti da presentare successivamente ai Comuni per effettuare il giuramento ai sensi dell'art. 10 della L.91/92.
In ragione di quanto sopra esposto, la Prefettura NON curerà più la parte di notifica e i richiedenti cittadinanza dovranno necessariamente attivarsi e seguire personalmente tutte le fasi del procedimento di notifica fino all'atto del giuramento.
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2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta :
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Documentazione richiesta:
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia); (*)
- certificato penale estero , del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza; (*)
- titolo di soggiorno in corso di validità (si ricorda che anche i permessi/carte di soggiorno, rilasciati a scadenza a scadenza illimitata, dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 15 L.238/2021 se rilasciati da oltre 10 anni ) ;
- ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 tramite PagoPa durante la compilazione della domanda ;
- ricevuta di pagamento Marca da bollo di € 16,00 tramite PagoPa durante la compilazione della domanda;
- attestazione della conoscenza della lingua italiana (***)
Documentazione aggiuntiva:
- per richieste in base all' art. 9, comma 1, lett. A : certificato di cittadinanza del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al secondo grado;
- per richieste in base all' art.9, comma 1, lett. B : sentenza di adozione rilasciata dal tribunale;
- per richieste in base all' art.9, comma 1, lettera C : documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato;
- per richieste in base all' art. 9, comma 1, lett. E e all'art. 16, comma 2 : certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato; (**)
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato all'interessato. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
ATTENZIONE - AVVISO IMPORTANTE
Con circolare prot. 88579 del 10/11/2023 il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, ha previsto una nuova modalità di notifica dei decreti di cittadinanza, tramite piattaforma PagoPa.
Pertanto, gli utenti sono tenuti a controllare i loro indirizzi anagrafici digitali per verificare l'eventuale presenza di documentazione di cui prendere visione. Qualora fosse disponibile un provvedimento, dovranno scaricare i relativi documenti da presentare successivamente ai Comuni per effettuare il giuramento ai sensi dell'art. 10 della L.91/92.
In ragione di quanto sopra esposto, la Prefettura NON curerà più la parte di notifica e i richiedenti cittadinanza dovranno necessariamente attivarsi e seguire personalmente tutte le fasi del procedimento di notifica fino all'atto del giuramento.
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Note:
(*) Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatico-consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
Per apostille - legalizzazioni - esenzioni - segui il seguente link (aggiornato al 14 novembre 2023) www1.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf
(**) I documenti in parola sono autocertificabili, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dello straniero nato in Italia o al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato o apolide. In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.
(***) Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 91/92, a decorrere dal 4 dicembre 2018.
Il possesso della certificazione linguistica risulta di rilevante importanza ai fini della concessione della cittadinanza italiana.
Possesso previsto obbligatoriamente anche per i cittadini dell'Unione Europea e per coloro che sono in possesso di un titolo di soggiorno in qualità di familiare di cittadino dell'Unione (Carta di soggiorno per familiare o coniuge di cittadino italiano o UE).
Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 4 dicembre 2018 (decreto-legge 4/10/2018 n. 113 -c.d. Decreto Sicurezza - convertito dalla legge n. 132/2018) all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza è necessario dimostrare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER.
Tale requisito può essere dimostrato mediante:
1) titolo di studio rilasciato da istituto di istruzione pubblico o paritario, riconosciuto dal MIM, dal MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; se il titolo di studio è rilasciato da un istituto paritario ovvero da un ente privato, i richiedenti dovranno produrne copia autenticata;
2) certificazione rilasciata dagli Enti certificatori:
- Università per Stranieri di Siena (CILS - Certificazione di Italiano come Lingua
Straniera);
- Università per stranieri di Perugia (CELI - Certificati di lingua italiana);
- Università degli Studi Roma Tre (CERT.IT - Certificazione della Lingua Italiana);
- Società Dante Alighieri (PLIDA);
- Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
Ogni ente si avvale di una rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei suddetti Dicasteri ed enti certificatori. Il Ministero degli Affari Esteri italiano e gli enti certificatori suindicati hanno sottoscritto, il 6 febbraio 2013, una convenzione per la creazione della CLIQ - Certificazione Lingua Italiana di Qualità: si tratta di un'associazione che riunisce in un unico soggetto giuridico quattro enti certificatori, con l'obiettivo di creare un nuovo sistema di certificazione unificato, anche se ciascun ente continua a mantenere una propria autonomia nella certificazione e nello svolgimento dell'esame.
La certificazione per la conoscenza della lingua italiana può essere conseguita anche presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (C.P.l.A.) di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. Infine, non sono considerati validi i certificati di corsi di qualificazione professionale rilasciati
a livello regionale.
SONO ESENTATI dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana coloro che:
- hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998-Testo unico sull'immigrazione (ossia coloro che hanno fatto ingresso in Italia attraverso ricongiungimento familiare e coesione familiare ed abbiano la possibilità di dimostrarlo attraverso l'attestazione rilasciata dalle stesse Prefetture - Sportello Unico Immigrazione}, previa indicazione da parte dell'istante degli estremi della sottoscrizione dell'accordo (vedasi Circolare prot. 0000666 del 25/01/2019);
- sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- sono in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal 9 dicembre 2010 (data in cui è entrata in vigore l'obbligatorietà del test di conoscenza della lingua italiana); i titoli di soggiorno rilasciati con dicitura "CE" sono da considerarsi a tutti gli effetti assimilati ai permessi soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
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Riferimenti normativi:
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c.1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132
- Direttiva del Ministro dell'Interno del 7 marzo 2012
- Legge 15 luglio 2009, n.94
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i.