Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato dalla Prefettura, ove risiede il trasgressore, a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Ove, al momento dell'accertamento abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli, gli organi di Pubblica Sicurezza procedono all'immediato ritiro della patente di guida, trasmettendola alla Prefettura competente presso la quale potrà essere ritirata dall'interessato dopo 30 giorni. 
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un'assistente sociale. 
Il Prefetto convoca, tramite ordinanza, la persona segnalata per valutare, a seguito del colloquio, le sanzioni amministrative e la loro durata, nonché, eventualmente, per formulare l'invito a non ripetere l'illecito. 
Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanza stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenze. 
In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al SER.T. (Servizio Territoriale) competente per territorio (art. 121 D.P.R. 309/90). 
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90). 

Se il soggetto non si presenta al colloquio vengono approvate le sanzioni previste dall'art. 75 D.P.R. 390/90 come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n.49. 

Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90, modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n.49, in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:

1. sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; 
2. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; 
3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; 
4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

 

Ufficio NOT " Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze"

Responsabile del procedimento:  Dott. Fabio MALERBA 
Addetto: Cataldo Ernesto 
Ricevimento: Per appuntamento 
Ubicazione dell'Ufficio: piano 3° 
Email dell'ufficio: ernesto.cataldo@interno.it 
Telefoni: 0761/336440   0761/336666   

Orario di apertura al pubblico per informazioni sulle singole pratiche : dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00 solo su appuntamento da concordare tramite contatto telefonico o e-mail.

Riferimenti normativi

• Legge 24/11/81 n.689 
• Legge 26 giugno 1990 n.162 
• D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127) 
• Decreto 12 luglio 1990 n.186 
• D.P.R. 5 giugno n.171 
• Legge 18 febbraio 1999 n.45 
• Legge 21 febbraio 2006 n.49

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 8 Novembre 2023, ore 09:18