Denominazione servizio – procedimento:

Cambio nome e cognome.

Area di competenza:

Area II - Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie.

 

Addetto – Personale di riferimento:

Sig.ra Licia Zaccone, Assistente Amministrativo

Rapporti con l’utenza – orario di ricevimento:

U.R.P.

Contatti:

Tel.: 095/725786 (U.R.P.).

Tel.: 095/257111 (Centralino).

Tel. 095/257424 (Responsabile).

Ubicazione dell’Ufficio:

Via Prefettura, n. 14, Catania, Piano II.

Descrizione servizio e disciplina di riferimento:

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e/o il cognome può farne richiesta al Prefetto della provincia del luogo di residenza, o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Non sono ammesse le istanze volte ad ottenere la “cognomizzazione” di un predicato nobiliare, in quanto di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Chi può presentare l’istanza:

L’interessato.

Termine di presentazione dell’istanza:

Il termine di conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

Documenti da allegare:

  • Documentazione generale richiesta:
  • domanda in bollo da euro 16,00. Il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da euro 16,00 ciascuna, da apporre sui decreti di affissione e sul Decreto finale di autorizzazione (n. 1 per ciascuna copia richiesta);
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza;
  • documentazione  utile e necessaria a sostenere le motivazioni della richiesta;
  • fotocopia di un documento di identità italiana in corso di validità;
  • dichiarazione di assenso dei cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo in caso di cambio del cognome);
  • schema di albero genealogico della famiglia di cui si chieda l'aggiunta o il cambio (in caso di cognome con origini storiche o nobili). Si precisa che tale documento deve contenere tutti i gradi di parentela in linea diretta (a partire dal nonno) e in linea collaterale (prozii, zii e cugini). In tale circostanza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da tutti i parenti maggiorenni, esclusi gli affini, attestanti la loro non opposizione alla modifica o al cambiamento del cognome, corredate da copia del documento di identità di ogni dichiarante. 
  • Documentazione specifica richiesta per i minorenni:
  • domanda in bollo da euro 16,00, sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore  attestante il luogo e la data di nascita,  la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza;
  • fotocopia di un  documento di identità  di entrambi i genitori;
  • documentazione comprovante le motivazioni della richiesta, e/o copia della sentenza del Tribunale attestante la perdita della potestà genitoriale di uno dei genitori.
  • Documentazione specifica richiesta per i minorenni adottati:
  • domanda in bollo da euro 16,00,  sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore  attestante il luogo e la data di nascita,  la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza;
  • fotocopia di un  documento di identità  di entrambi i genitori;
  • copia della sentenza di adozione del Tribunale dei Minorenni (trascritta al Comune di nascita del minore).

Se il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato i genitori richiedenti dovranno produrre una ulteriore marca da bollo da apporre su ogni  decreto.

Modalità di presentazione dell’istanza:

Il Prefetto autorizza il cambiamento del nome e/o del cognome.

La domanda può essere presentata solo dai cittadini italiani.

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero) di un Comune della provincia di Catania possono richiedere il cambio o la modifica del nome e/o cognome con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti in Italia inoltrando l’istanza al Prefetto della provincia di iscrizione A.I.R.E., tramite il Consolato italiano competente.

La richiesta relativa al cambio o alla modifica del nome e/o cognome di un minore, dev’essere sottoscritta da entrambi i genitori o da chi eserciti la patria potestà genitoriale.

La presentazione dell'istanza, corredata da una marca da bollo di euro 16 (o senza marca da bollo se si richiede il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) ed opportunamente documentata, deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. dall’interessato o da altra persona munita di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.

La relativa documentazione va presentata presso l’U.R.P., sito in via Manzoni, n. 76, Catania.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente è autorizzato, con decreto del Prefetto a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di nascita e di residenza , un avviso contenente il sunto della domanda.

Lo stesso decreto può prescrivere al richiedente la notifica del sunto della domanda, a determinate persone contro interessate.

Chiunque ritenga di avere interesse può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.

Trascorso tale termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione o di rigetto al cambio del nome e/o del cognome.

I decreti che autorizzano il cambiamento o modifica del nome e/o cognome, per produrre i loro effetti devono essere trascritti, su richiesta degli interessati, presso gli uffici di stato civile del comune di residenza.

Nel caso in cui venga richiesta l'acquisizione di un cognome al fine di evitarne l'estinzione, è necessario allegare all'istanza un albero genealogico. 

Se si intende modificare il nome e/o il cognome in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana, l'istanza si può presentare soltanto dopo aver prestato il giuramento ed avere richiesto ed ottenuto la trascrizione dell'atto di nascita al comune di residenza. 

Le donne a cui sia stato attribuito il cognome da nubile e che intendano riacquisire il cognome del marito devono presentare idoneo certificato di matrimonio; se il cognome da riacquisire è quello dell'ex-marito, occorre presentare idonea sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti l'autorizzazione a mantenere il cognome in questione.

Se si richiede di aggiungere il cognome del compagno o del secondo marito della madre, l'istanza deve essere accompagnata dal consenso espresso del padre biologico (salvo il caso di documentata irreperibilità del medesimo) e dal consenso del compagno o del secondo marito della madre e di eventuali suoi figli maggiorenni.

Si rammenta che la modifica del cognome non comporta nessun effetto sui rapporti giuridici tra padre e figlio.

Inoltre, è possibile chiedere la modifica del cognome per i minori con doppia cittadinanza che all'estero siano stati registrati con altro cognome, presentando copia del passaporto o del libretto di famiglia. La registrazione del minore all'estero è necessaria: nel caso in cui le autorità straniere neghino la registrazione a causa del cognome italiano, è necessario produrre un diniego scritto e motivato da parte delle autorità in questione.

Per il pagamento della marca da bollo è possibile utilizzare anche il servizio @e.bollo , che consente l'acquisto della marca da bollo digitale, nella misura forfettaria di euro 16,00. 

Per l'acquisto della marca da bollo digitale, i cittadini e le imprese possono effettuare il pagamento online scegliendo un prestatore di servizi di pagamento abilitato al servizio @e.bollo (per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di riferimento).

Ulteriori informazioni rilevanti:

  • Circolare Ministero dell’Interno 66/2004;
  • Circolare Ministero dell’Interno n. 20 - Applicabilità dell'imposta di bollo;
  • Circolare Ministero dell’Interno n. 17/2000 - nota esplicativa artt. 84 - 94 D.P.R. 396/2000;
  • Circolare Ministero dell’Interno 9/2001 - Ordinamento dello Stato Civile;
  • Circolare Ministero dell’Interno, prot. n. 12879  - Interpretazione art. 36 D.P.R. 396/2000;
  • Circolare Ministero dell'Interno 4/2018.

Principali riferimenti normativi:

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Ultimo aggiornamento
Venerdì 11 Ottobre 2024, ore 10:35