Con D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012 la competenza per il cambio cognome e /o nome è del Prefetto.
Chiunque voglia cambiare il proprio cognome, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, può fare richiesta al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce (D.P.R. 3/11/2000 n. 396 art. 89).
Le richieste rivestono carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguate documentazione e da significative motivazioni.
La domanda può essere presentata solo da cittadini italiani e deve essere inoltrata all’indirizzo p.e.c.: protocollo.preftp@pec.interno.it.
Alla istanza deve essere allegato il contrassegno telematico comprovante l’avvenuto pagamento della marca da bollo digitale di € 16.
In tutti i casi di cambiamento di cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivelante origine naturale, la domanda, i provvedimenti, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) presentata in Prefettura-U.T.G. deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
Si ribadisce comunque la persistenza del principio che "non esiste un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o cognome, trattandosi di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa"
(vedi circolare ministeriale 14/2012)
La domanda del cambio di nome o cognome per cittadini italiani minori, deve essere firmata da entrambi i genitori o da chi eserciti la patria potestà genitoriale.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un comune della provincia di Trapani, anche se nati in uno stato estero possono richiedere il cambio o aggiunta del nome e cambio del cognome con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti in Italia, inoltrando la domanda al prefetto tramite il Consolato Italiano competente o Ambasciata competente.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
AGGIUNTA DEL COGNOME PER EVITARNE L'ESTINZIONE
Nel caso in cui venga richiesta l'acquisizione di un cognome al fine di evitarne l'estinzione, è necessario allegare all'istanza un albero genealogico, da redigersi ai sensi della normativa in materia di autocertificazione.
Di volta in volta, a seconda degli interessi coinvolti nel procedimento, l'ufficio potrà valutare l'opportunità di acquisire i consensi di alcuni controinteressati.
Si precisa che l'ufficio in linea di massima non considera favorevolmente le richieste di acquisire cognomi che risultano estinti da più di 30/40 anni.
CAMBIO NOME
Può consistere nella modifica di una o più lettere del nome per sanare discrepanze e disguidi tra documenti; o nell'abbandono di una parte del nome; o, ancora, nell'aggiunta di un nome o nella sostituzione con altro nome, per le ragioni più varie.
Documenti da produrre:
•Tutti i documenti ufficiali o ufficiosi da cui risulti l'uso di fatto protratto nel tempo del nome che si intende acquisire; (corrispondenza, bollette, documentazione fiscale o bancaria ecc.);
•dichiarazioni testimoniali attestanti che il richiedente è già noto, in ambiente familiare, lavorativo e sociale, con il nome che intende acquisire.
Nel caso di nome attribuito alla nascita ma non registrato presso gli atti di stato civile, eventuale certificato di battesimo;
Nel caso di cambio nome per motivi religiosi:
•attestazione eventualmente tradotta e legalizzata che attesti la conversione o l'appartenenza ad una nuova chiesa o religione.
CAMBIO COGNOME IN SEGUITO AD ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
L'istanza si può presentare soltanto dopo aver prestato il giuramento ed avere richiesto ed ottenuto la trascrizione dell'atto di nascita al comune di residenza.
Documenti richiesti:
•documentazione comprovante l'uso protratto nel tempo del cognome perso in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana;
•in caso di donne che richiedono di riacquisire il cognome del marito, certificato di matrimonio;
•se il cognome da riacquisire è quello dell'ex marito: sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti l'autorizzazione a mantenerne il cognome.
AGGIUNTA DEL COGNOME DEL COMPAGNO O DEL SECONDO MARITO DELLA MADRE
Documenti da produrre:
•consenso del padre biologico; in caso di impossibilità dell'istante a contattarlo, indicare l'ultimo indirizzo noto;
•consenso del compagno o del secondo marito della madre e di eventuali suoi figli maggiorenni.
Si rammenta che la modifica del cognome non comporta alcuna variazione dei rapporti giuridici tra l'istante e colui del quale si acquisisce il cognome. La modificazione dello status di filiazione si può ottenere soltanto tramite adozione.
CAMBIO COGNOME PER MINORI CON DOPPIA CITTADINANZA
Per ottenere il cambio di cognome per i minori che all'estero sono registrati con altro cognome, attribuito secondo quanto previsto dalla normativa straniera, è necessario presentare:
•copia del passaporto o del libretto di famiglia.
Nel caso in cui il minore non sia ancora registrato presso le autorità del Paese straniero di appartenenza, è necessario procedere alla registrazione. La titolarità della sola cittadinanza italiana comporterà l'attribuzione del cognome così come previsto dalla normativa italiana in materia.
Nel caso in cui le autorità consolari straniere neghino la registrazione a causa del cognome italiano è necessario produrre un diniego scritto e motivato del consolato.
La richiesta di cambio cognome e/o nome completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi modello allegato), deve contenere:
le complete generalità;
il possesso della cittadinanza italiana;
la modifica che si vuole apportare o il cognome che si vuole assumere;
i motivi che caratterizzano la richiesta;
contatti per eventuali comunicazioni (recapito telefonico, mail possibilmente p.e.c.).
(vedi modello allegato)
Alla domanda devono essere allegati:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza (vedi il modello di autocertificazione);
- per i minori dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza (vedi il modello di autocertificazione)
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta, per gli adottati copia sentenza adozione;
- eventuale dichiarazione di assenso di persone cointeressate, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi in corso di validità.
Espletata l’istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda (vedi modello allegato). Lo stesso decreto può prescrivere al richiedente la notifica del sunto della domanda a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
L’affissione deve avere la durata di giorni 30 consecutivi e deve risultare alla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso
Trascorso questo termine il richiedente presenterà a mezzo mail i seguenti documenti alla prefettura:
copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata;
prova delle eseguite notificazioni quando queste siano state prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni potrà accogliere o respingere la domanda con apposito decreto, che verrà inoltrato a mezzo p.e.c., previo accertamento dell’avvenuto pagamento delle marche da bollo virtuali di € 16, una per il decreto che autorizza alla pubblicazione del sunto della domanda (nel caso in cui la pubblicazione sia stata eseguita in due differenti comuni, le marche saranno due);
una da apporre sul decreto che autorizza il cambiamento del nome o del cognome.
I decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del nome e/o del cognome per produrre i loro effetti devono essere trascritti e annotati, su richiesta degli interessati, presso gli uffici di stato civile del comune di residenza.