Premessa

Vi sono violazioni a disposizioni del Codice della strada ovvero ad altre normative (ad esempio, la legge n. 298/1974 s.m.i. in tema di trasporto di cose in proprio o per conto terzi) che comportano non solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (somma di danaro) ma anche conseguenze sul veicolo utilizzato.

All'atto della contestazione della violazione, pertanto, l'organo di polizia stradale procede a redigere due atti: il verbale di accertamento e il verbale di fermo o di sequestro amministrativo del veicolo.

Disciplina

Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S. ed è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad esempio, confisca amministrativa). Il sequestro può essere connesso a violazioni aventi carattere amministrativo ovvero penale.

Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 214 C.d.S.: è una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto; la durata del fermo è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata. Nelle ipotesi in cui il codice della strada prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'organo di Polizia provvede a far ricoverare il medesimo in apposito luogo di custodia. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il veicolo è restituito direttamente all'avente titolo (non è necessaria alcuna istanza di restituzione) previo pagamento delle spese di trasporto e custodia se dovute .

Nel caso in cui il sequestro o il fermo siano previsti da disposizioni aventi carattere penale la disciplina è dettata anche dall'art. 224 ter del codice della strada.

Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni amministrative (artt. 213 e 214 C.d.S.)

Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo amministrativo sono le seguenti:

  • circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 C.d.S.);
  • fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97 C.d.S.);
  • circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste (art. 170 C.d.S. - art.171 C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art.214 C.d.S.);
  • circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213 C.d.S.);
  • circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218C.d.S.);
Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni aventi natura penale (art. 224ter C.d.S.)

Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo amministrativo sono le seguenti:

  • guida senza patente o con patente revocata (art. 116 C.d.S.);
  • guida sotto l'effetto di alcool (art. 186 C.d.S.);
  • guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
Cosa succede al veicolo sequestrato o sottoposto a fermo (disciplina applicabile sia per le violazioni penali sia per le violazioni amministrative)?

Il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Ogni variazione del luogo di custodia deve essere formalmente autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.

Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al custode/depositeria inserito nell'elenco prefettizio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 571/1982

Spese di custodia

Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode/depositeria dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571).

Principali ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo

La confisca del veicolo è disposta obbligatoriamente nell'ipotesi di circolazione con veicolo non immatricolato ( art. 93/7 C.d.S .), nell'ipotesi di circolazione con ciclomotore alterato ( art. 97/5-14 C.d.S .), nell'ipotesi di circolazione con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo ( art.214/8 C.d.S .), nell'ipotesi di circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo ( art.213/8 C.d.S .) e nelle ipotesi di reiterazione/recidiva delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo (es. art. 100/11-12 C.d.S. circolazione con targa non propria o contraffatta; art. 116/15° C.d.S . guida senza patente in caso di recidiva art. 216 C.d.S. guida con carta di circolazione o patente ritirata; art. 218/6 C.d.S. guida con patente sospesa etc.) e, altresì, per violazione di cui all'art.193 C.d.S. in caso di mancato pagamento in misura ridotta o mancata stipula di polizza assicurativa obbligatoria R.C.A. valida per almeno sei mesi.

Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative

Avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta (es. art. 193 C.d.S.) può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo, al Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.

In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.

Nel caso in cui sia accertata, invece, una violazione per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, può essere presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo al solo Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.

Provvedimenti della Prefettura

Nel caso di accoglimento del ricorso, viene disposta l'archiviazione del verbale ed il conseguente dissequestro del veicolo. Nelle ipotesi di rigetto del ricorso, con ordinanza ingiunzione si ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica sotto pena della promozione della procedura esecutiva e della confisca del veicolo sottoposto a sequestro. 

N.B. Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., non si avvalga delle suddette possibilità ovvero non proponga ricorso, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione, il verbale di contestazione stesso costituirà TITOLO ESECUTIVO ai sensi dell'art. 203/c.3 del C.d.S. ed il veicolo verrà CONFISCATO ai sensi dell'art. 213 della stessa legge.

Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento (c.d. notizia di reato) di violazioni penali

La difesa dovrà avvenire davanti all'Autorità Giudiziaria (penale) competente in ordine al reato contestato.

Inoltre, in caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad esempio l'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art. 187 (guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti) - il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'A.G. competente. Qualora la sentenza sia invece di condanna, la Prefettura procederà alla confisca obbligatoria del veicolo.

La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da parte della cancelleria del Giudice, della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale.  

Ricorso avverso il verbale di sequestro amministrativo

Avverso il verbale di sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Trapani ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., entro 60 giorni dalla notificazione del verbale.

In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.

Ricorso avverso il verbale di sequestro in conseguenza di ipotesi di reato

Avverso il verbale di sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (sequestro ai sensi dell'art.224-ter, comma 1, C.d.S.), è ammessaopposizione ai sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni al Giudice di Pace, come previsto dal comma 5 dell'art. 224-ter dello stesso codice.

Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore. Quando, invece, è stata presentata opposizione, ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Di seguito si riporta più in dettaglio la disciplina del sequestro ai sensi dell'art. 193 C.d.S., violazione che costituisce il caso più frequente di applicazione della sanzione del sequestro amministrativo del veicolo.

SEQUESTRO DI VEICOLO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 193 C.D.S

L'art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. I trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento della somma riportata sul verbale di contestazione e ad una sanzione accessoria che prevede il sequestro del veicolo.

Cosa succede al veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art.193 C.d.S.?

In caso di sequestro amministrativo, come sopra evidenziato, il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario, al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. L'affidatario del veicolo, nel caso venga scelta per la custodia un custode iscritto nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 571/1982, si assumerà gli obblighi del pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo.

Cosa fare in caso di sequestro operato ai sensi dell'art. 193 C.d.S.

Dissequestro

Il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.

L'istanza va formulata, in caso di sequestro conseguente alla violazione dell'art.193 del C.d.S., al Comando che ha disposto il sequestro e può essere presentata solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:

  • pagamento della sanzione indicata dal verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta); se il rinnovo della polizza assicurativa (vedi punto seguente) viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un quarto. Inoltre, nel caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione/notifica del verbale la sanzione viene ridotta del 30%* (vedere sotto N.B.).
  • pagamento del premio assicurativo con periodo di copertura assicurativa di almeno sei mesi
  • pagamento delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo;  
  • N.B. * Il pagamento con la riduzione del 30 per cento ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con la riduzione non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la somma pagata è trattenuta a titolo di acconto. Il restante ammontare verrà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva.

 

Demolizione

Entro trenta giorni dalla data di contestazione/notificazione del verbale è prevista la riduzione alla metà della sanzione, qualora il proprietario, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

L'interessato che decide di demolire il veicolo sequestrato dovrà farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione appunto entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del verbale . L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà quindi versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà la metà della cauzione e tratterrà solamente l’altra metà, a titolo di definizione del verbale. La sanzione amministrativa, ridotta alla metà, viene ridotta di un ulteriore 30% se pagata entro 5 giorni dalla contestazione e se si procede a quanto indicato ai punti che precedono.

N.B. Le spese di rottamazione e di custodia sono a carico dell'interessato. In caso di demolizione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo.

RICORSO AVVERSO LA CONFISCA

Avverso il provvedimento di confisca può essere proposto ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.

Si precisa che entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il  proprietario e/o il conducente, in qualità di custode  deve trasferire il veicolo a proprie spese e in condizioni di sicurezza, presso una depositeria autorizzata e individuata dalla Prefettura.

Rateizzazione

La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro. L'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate da funzionari, ufficiali agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni, in relazione alle quali occorrerà rivolgersi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, Provinciale o al Sindaco).

 

Limiti di reddito

Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 11.746,68 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato.

L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare compilando in ogni sua parte l'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso).

 

Termini per la presentazione dell'istanza e possibili esiti

L'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso) deve essere presentata in carta semplicea mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace .

Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione.

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine, l'istanza si intende respinta.

Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, può disporsi la ripartizione del pagamento:

  • fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
  • fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
  • fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000; 

 

In caso di violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, è inoltre possibile richiedere la rateazione della sanzione dovuta ingiunta con ordinanza prefettizia, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689

Dirigente Dell'Area
Dott.ssa Laura PERGOLIZZI
Via Giuseppe Salvo,2
Per appuntamento

ATTENZIONE: 

Per la presentazione di istanze, documentazione utilizzare unicamente l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.preftp@pec.interno.it.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 08:44
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