Informazioni

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Il rilascio della documentazione antimafia, comunicazione e informazione, è disciplinato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218, dal D. Lgs 13.10.2014, n. 153 e dalla legge 06.08.2015, n. 121.

La documentazione antimafia, comunicazione e informazione, può essere acquisita:

  • dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
  • dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
  • dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006.

La normativa attualmente vigente non prevede il rilascio della documentazione antimafia su istanza di soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La documentazione antimafia, inoltre, non è necessaria nei rapporti contrattuali tra soggetti privati.

Le modalità di acquisizione della documentazione antimafia possono discostarsi dalle previsioni della vigente normativa in presenza di protocolli di legalità, nelle fasi di realizzazione delle Grandi Opere e nella realizzazione delle opere di ricostruzione post sisma del maggio 2012, nelle province interessate della regione Emilia Romagna.

 


QUANDO ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La comunicazione antimafia deve essere acquisita nei seguenti casi:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  3. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  4. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 5.225.000,00 Euro (IVA esclusa);
  5. Contratti di servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 209.000,00 Euro (IVA esclusa);
  6. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, limitatamente agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività, si applica la direttiva 2004/17/CE (art. 20), come modificata dal regolamento UE n.1251/2011: 
     
    • opere e lavori pubblici: da 150.000,00 Euro fino a 5.225.000,00 Euro;
    • forniture e servizi: da 150.000,00 Euro fino a 418.000,00 Euro.

L'informazione antimafia deve essere acquisita prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati. In particolare:
    • in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di Euro 5.225.000,00 (IVA esclusa);
    • in materia di servizi e forniture, la soglia comunitaria è di Euro 209.000,00 (IVA esclusa);
    • per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
  2. per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di valore superiore a Euro 150.000,00;
  3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche di valore superiore a Euro 150.000,00;
  4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011) - limitatamente agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE): 
    • Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a Euro 5.225.000,00;
    • Forniture e servizi di importo pari o superiore a Euro 418.000,00.

 


QUANDO NON ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

  1. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;
  2. per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al numero 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011.
Banca Dati Nazionale unica Antimafia

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.
La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.
Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.
Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l’Amministrazione Generale.
La B.D.N.A. è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016.

 

ACCREDITAMENTO B.D.N.A

 

CERTIFICATO DIGITALE

 

GESTIONE AUTONOMA PASSWORD APPLICATIVA

 

GESTIONE PASSWORD SMART CARD DEL CERTIFICATO DIGITALE

 

MANUALI - ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO ALLA MACCHINA VIRTUALE 3.2.0

 

NORMATIVA

 

 

 

 



(*) il Codice antimafia - "D.Lgs. 06/09/2011 n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n 136" è reperibile nella sottostante sezione NORMATIVA.

White list

Come iscriversi

 

Presso la Prefettura di Macerata è istituita la c.d. "White List" prevista dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 - Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Si tratta di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
L'iscrizione nell'elenco è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3 del codice antimafia.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio, così come modificate dall'art. 4 - bis del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito dalla legge n. 40 del 05/06/2020 sono:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporto conto terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento di rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'elenco potrà essere aggiornato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale adottato secondo la procedura prevista dall'art. 1, comma 54, della L. 190/2012.
Eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o comunque non coincidenti con quelli stabiliti dalla norma sono inammissibili e saranno immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990, come recentemente novellato dall'art. 1, comma 38, della Legge n. 190/2012.
Possono iscriversi all'elenco le imprese che hanno la propria residenza o sede legale nella provincia di Macerata.
Per le imprese costituite all'estero la Prefettura competente è quella della provincia ove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.
Per l'iscrizione è necessario presentare istanza alla Prefettura utilizzando gli appositi modelli (scaricabili), ed inviarli, corredati degli allegati necessari: Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A. (scaricabile), autocertificazione assenza motivi ostativi (scaricabile), autocertificazione familiari conviventi (scaricabile) rese da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs. 218/2012 (Scarica il documento elenco art.85) per le richieste di informazioni antimafia (art.84, co.3 del Codice Antimafia, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C. della Prefettura: protocollo.prefmc@pec.interno.it

L'iscrizione avviene a conclusione delle verifiche antimafia effettuate da parte della Prefettura.
Per le imprese iscritte nella "White List" non sarà necessario richiedere l'informazione antimafia per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.

 

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza al Prefetto di Macerata, specificando per quale, ovvero per quali attività nel caso di esercizio plurimo, tra quelle sopra indicate, richieda l'iscrizione.
Il Prefetto, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui all'artt. 67 e 84 co. 4 lett. a), b), c) e 91 co. 6 del "Codice antimafia", dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed aggiorna l'elenco pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura nella sezione "Amministrazione trasparente".
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
La validità dell'iscrizione ha la durata di un anno. Le società iscritte dovranno comunicare con almeno 30 gg. di anticipo rispetto alla scadenza, l'interesse a rimanere nell'elenco, con la possibilità di iscrizione anche per settori di attività ulteriori o diversi da quello/i per i quali sono iscritte.
La Prefettura, previa richiesta degli iscritti, verifica il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni ostative sopra indicate.
Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione ai sensi dell'art. 91 del Codice antimafia il Prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Il Prefetto può differire la conferma dell'iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a trenta giorni quando le verifiche da svolgere siano di particolare complessità.
In ogni caso è fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), pena la cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco.
Nelle more dell'esecuzione delle verifiche antimafia, a seguito delle intervenute variazioni, il Prefetto dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione, procede alla relativa cancellazione.
La cancellazione dell'iscrizione è disposta, altresì, quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

 

Documenti scaricabili

 

Elenco imprese iscritte

Si veda White List - Elenco imprese iscritte

 

Riferimenti normativi e circolari

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Maria Giulia MINICUCI
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Antimafia
Ubicazione dell'ufficio
Area I - Ufficio Antimafia -
Telefoni
Orari di ricevimento

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    all_1-mod_impresa_individuale.doc 33 KB
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    all_3-mod_societa_estera_sede_secondaria.doc 32.5 KB
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    all_10-mod_rinuncia_iscrizione.doc 28 KB
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    Allegato Dimensione
    dich_sostitutiva_familiari_conviventi.doc 32.5 KB
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    Allegato Dimensione
    schema_controlli_antimafia.doc 48.5 KB
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    iscrizioni_01.03.2024.pdf 1.44 MB
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    presentazioni_01.03.2024.pdf 189.53 KB
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    dpcm_19.4.2013.pdf 495.5 KB
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    legge_11_agosto_2014_n_114.docx 17.6 KB
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    legge_6_novembre_2012_n._190.pdf 70.35 KB
    Ultimo aggiornamento
    Lunedì 23 Settembre 2024, ore 12:19