DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Il rilascio della documentazione antimafia, comunicazione e informazione, è disciplinato dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218, dal D. Lgs 13.10.2014, n. 153 e dalla legge 06.08.2015, n. 121.
La documentazione antimafia, comunicazione e informazione, può essere acquisita:
- dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006.
La normativa attualmente vigente non prevede il rilascio della documentazione antimafia su istanza di soggetti privati, siano essi persone fisiche o giuridiche. La documentazione antimafia, inoltre, non è necessaria nei rapporti contrattuali tra soggetti privati.
Le modalità di acquisizione della documentazione antimafia possono discostarsi dalle previsioni della vigente normativa in presenza di protocolli di legalità, nelle fasi di realizzazione delle Grandi Opere e nella realizzazione delle opere di ricostruzione post sisma del maggio 2012, nelle province interessate della regione Emilia Romagna.
QUANDO ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La comunicazione antimafia deve essere acquisita nei seguenti casi:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 5.225.000,00 Euro (IVA esclusa);
- Contratti di servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 209.000,00 Euro (IVA esclusa);
- Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, limitatamente agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività, si applica la direttiva 2004/17/CE (art. 20), come modificata dal regolamento UE n.1251/2011:
- opere e lavori pubblici: da 150.000,00 Euro fino a 5.225.000,00 Euro;
- forniture e servizi: da 150.000,00 Euro fino a 418.000,00 Euro.
L'informazione antimafia deve essere acquisita prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati. In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di Euro 5.225.000,00 (IVA esclusa);
- in materia di servizi e forniture, la soglia comunitaria è di Euro 209.000,00 (IVA esclusa);
- per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
- per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di valore superiore a Euro 150.000,00;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche di valore superiore a Euro 150.000,00;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011) - limitatamente agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE):
- Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a Euro 5.225.000,00;
- Forniture e servizi di importo pari o superiore a Euro 418.000,00.
QUANDO NON ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):
- per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1 del D. Lgs. 159/2011;
- per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al numero 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011.