SORGENTI RADIOGENE


Area di competenza: Protezione Civile

Il Prefetto è competente a rilasciare l'autorizzazione per la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale di cui alla cat. "B".


Qualora trattasi di autorizzazione che abbia per oggetto sorgenti di radiazioni mobili il nullaosta è rilasciato dal Prefetto della provincia in cui è situata la sede operativa primaria dell'ente o società richiedente.
L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione da parte della Prefettura dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Direzione Territoriale del Lavoro, dell'ARPA delle Marche e della competente direzione dell'ASURMarche.

 


 

Chi deve fare la richiesta

Chiunque intenda detenere o utilizzare sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale di cui alla cat. "B" (punto 2 allegato IX del D. Lgs. 241/2000).



 

Cosa fare

(punto 4 allegato IX del D. Lgs. 241/2000)
La domanda di nulla osta, sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata, in accordo alle disposizioni sul bollo ( € 16,00 ), al Prefetto competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica.
L'istanza deve contenere i dati e gli elementi seguenti:
a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) il tipo di pratica che si intende svolgere;
c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
d) per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo (duty cycle), e il numero delle macchine che si intende utilizzare;
e) per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e in ragione di anno solare;
f) per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni;
g) modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 del D. Lgs. 241/2000;
h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.
 

Documentazione richiesta

La domanda deve essere corredata, per quanto applicabile, della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato, atta anche a dimostrare l'idoneità della località dove la pratica verrà svolta:

a) descrizione dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 241/2000, nonché degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti impiegate; anche da parte di soggetti terzi;
b) criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.230;
c) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;
d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
e) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;
f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;
g) modalità previste per la disattivazione dell'installazione;
h) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
i) i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 115-ter;
j) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 79 ed all'articolo 80 del decreto;
k) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'articolo 61 del D. Lgs. 241/2000, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;
l) nel caso degli impieghi medici delle materie radioattive, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, indicazione, particolarmente per quanto riguarda la gestione e l'eventuale smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, anche del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico.

Il richiedente il nulla osta per l'impiego di una nuova sorgente ad alta attività deve prestare garanzia finanziaria per assicurare la gestione della sorgente fino allo smaltimento e stipulare un accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata.
Il richiedente è anche tenuto agli altri adempimenti indicati dall' art. 3 del D. Lgs. 52/07.
Il nulla osta, ove rilasciato, contiene un insieme di prescrizioni dirette a garantire il controllo di tutte le fasi di svolgimento delle attività autorizzate.
Ogni variazione che intervenga nello stato di fatto o di diritto, precisato nella domanda, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Prefettura: in particolare, è fatto obbligo al soggetto autorizzato di inoltrare, ogni sette anni a decorrere dalla data di rilascio del nulla osta, al Prefetto e agli organi ed Enti che rilasciano i pareri tecnici nel corso del procedimento amministrativo una relazione tecnica contenente l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta e i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi, all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente e all'eventuale riciclo di materiali.

 

Comunicazione preventiva di cessazione di pratica

In caso di cessazione di una pratica autorizzata con nulla osta prefettizio il titolare del decreto deve darne preventiva comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione. ( art. 22 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.).

 


Riferimenti normativi

Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 modificato con Decreto Presidente della Repubblica 30/12/65, n. 1704;

D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, art.102;

Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230;

Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241;

Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52.

Area IV: Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Maria Giulia MINICUCI
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Protezione Civile
Ubicazione dell'ufficio
1° Piano - Area I
Telefoni

Ultimo aggiornamento
Martedì 8 Ottobre 2024, ore 13:03
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