Segnalazioni del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari, tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari.

L'articolo 27 - bis comma 1 quinques del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.

La procedura di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è avviata dal Prefetto che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente a seconda del domicilio del cliente (per i clienti domiciliati nelle Marche la sede è quella di Roma), una segnalazione corredata:

a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;

b) d all'invito rivolto al Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro in diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;

c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;

d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario.

Il Prefetto, qualora intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c), acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.

La segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.

Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.

Gli interessati potranno trasmettere le istanze esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefmc@pec.interno.it, utilizzando la modulistica presente su questo sito.

 

Modulo richiesta arbitrato bancario
 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 28 Giugno 2024, ore 18:05
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