Cambio nome e cognome

Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o del prefetto nella cui circoscrizione si trova l’ufficio di stato civile che conserva l’atto di nascita . Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La domanda può essere presentata dal richiedente personalmente oppure per posta al seguente indirizzo: Prefettura – Area II bis – Ufficio cambio Nome e Cognome – Piazza Rossi – 88100 CATANZARO.
Se la domanda è relativa a minori, occorre che sia presentata da entrambi i genitori. In caso di comprovati gravi motivi che non consentono la presentazione congiunta, ovvero quando appare evidente l’interesse del minore all’accoglimento della domanda, la medesima può anche essere presentata da un solo genitore. In questo caso si provvederà, sempre, alla notifica del decreto di autorizzazione all’altro genitore che esercita la potestà genitoriale.
La domanda ed i provvedimenti prefettizi sono soggetti alla tassa del bollo tranne nei casi di nome e cognome perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale.
Oltre alle predette spese non ve ne sono altre previste per il procedimento.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un Comune della provincia italiana, anche se nati in uno stato estero possono richiedere il cambio in parola con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti in Italia inoltrando la domanda al Prefetto della provincia di residenza tramite il Consolato Italiano competente.


PROCEDIMENTO
Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda.
L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.
Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Nel caso di persona adottata l’affissione dovrà essere eseguita solo nel Comune di residenza della stessa.
Il cittadino italiano nato e residente all’estero dovrà eseguire l’affissione del provvedimento prefettizio che lo riguarda presso l’albo consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede, se nato in Italia e residente all’estero dovrà eseguire l’affissione anche presso il Comune di nascita. Infine, qualora l’interessato sia nato all’estero ma sia residente in Italia, l’affissione dovrà essere eseguita solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza.
Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Trascorso il termine di trenta giorni dall’affissione, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
Con la consegna a cura dell’interessato del suddetto decreto all’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza ed il conseguente espletamento da parte di questi delle attività amministrative previste dall’art. 94 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 si conclude il procedimento ed il cambiamento del nome o cognome diviene effettivo.


RICORSI
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, previo pagamento del contributo unificato, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni.


RIFERIMENTI NORMATIVI e FONTI INFORMATIVE
D.P.R 3 novembre 2000 n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
D.P.R. 13 marzo 2012 , n. 54 Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Circolare n. 9 dell’11 luglio 2001 del Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie – Servizio Enti Locali – Divisione Enti Locali – “Ordinamento dello stato civile”.

Circolare n. 17 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale delle Autonomie – Servizio Enti Locali – “D.P.R. n. 396/2000 recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, delle legge 15 maggio 1997, n. 127. Cambiamenti di nome e/o cognome”.

Circolare n. 8 del 15 maggio 2002 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici “D.P.R. n. 396/2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello stato civile. Cambiamento e modificazione del nome e del cognome delle persone adottate”.

Circolare n. 66 del 29 novembre 2004 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici “Ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento del nome e/o cognome”.

Circolare n. 44 del 28 settembre 2005 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile “D.P.R. n. 396/2000 – Istanze di cambiamento cognomi perché rivelanti l’origine naturale”.

Circolare n. 20 del 29 maggio 2006 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile “Applicabilità dell’imposta di bollo ai provvedimenti di diniego ex art. 84 e segg. D.P.R. n. 396/2000”.

Circolare n. 14 del 21 maggio 2012 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali “D.P.R. n 54 del 13 marzo 2012 Modifiche al D.P.R. 396/2000 in materia di procedimento per il cambiamento del cognome”.

Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile – ed. 2012 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
www.servizidemografici.interno.it

Area II: Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie
Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott.ssa Costanza PINO
Qualifica
VICEPREFETTO

Nome ufficio
Cambio nomi e cognomi
Descrizione
Cambiamento e/o aggiunta del nome o cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rileva l'origine naturale
Responsabile del procedimento
Dr. Francesco Giacobbe
Addetto
Sig.a Loredana Greco
Ubicazione dell'ufficio
2° piano
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Giovedì 13 Giugno 2024, ore 09:59