Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122).

Il Prefetto, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell'indennizzo, esprime un parere per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, a cui spetta il riconoscimento del beneficio.

CHI PUÒ' PRESENTARE LA DOMANDA

Può presentare la domanda di indennizzo:

  • l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
  • gli aventi diritto in caso di morte.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefcz@pec.interno.it ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).

La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):

  • copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
  • documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
  • che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  • che la vittima non abbia percepito, in tale qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari  o  superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11(art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  • certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

PROVVISIONALE

La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

L'istanza è presentata al Prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

  • copia del provvedimento giurisdizionale;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 122/2016, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della medesima legge;
  • certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo e ne viene disposta la ripetizione nei seguenti casi:

  • qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 122/2016 ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
  • qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.

Si rappresenta che con Decreto Legge 29.09.2023, n. 132, convertito in legge 27.11.2023, n. 170 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per le vittime di un reato intenzionale violento, commesso dal 30 giugno 2005 al 22 luglio 2016,  fino al 31 dicembre 2025, purché i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016 siano pienamente integrati alla data del 31 ottobre 2025.

MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DEI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il decreto 21 maggio 2020, n. 71 ha dato attuazione alle recenti normative di cui alle leggi 27 dicembre 2017, n. 205; 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69; e 30 dicembre 2018, n. 145.

Beneficiari delle misure di sostegno previste dal regolamento sono gli orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile anche se l'unione è cessata, ovvero della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Nei confronti degli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie sono riconosciute delle misure a sostegno del diritto allo studio attraverso l'erogazione di borse di studio e la gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale.

Sono inoltre previste somme a ristoro delle spese documentate sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica.

Sono riconosciuti, altresì, degli incentivi all'assunzione ai datori di lavoro privato che li assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Infine, è riconosciuto un sostegno alle famiglie affidatarie

BORSE DI STUDIO in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576, primo comma n.5.1. c.p. ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies c.p .

Dal 31 marzo 2024 al 28 febbraio 2025  è possibile presentare istanza alla Prefettura della provincia di residenza per ottenere l'erogazione, per l'anno scolastico 2024/25, della borsa di studio prevista dalla normativa concernente gli orfani di crimini domestici .

L'istanza dovrà essere corredata da

  • certificato di iscrizione a scuola per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Per gli studenti universitari, oltre al certificato di iscrizione occorre anche la produzione di una attestazione inerente al superamento di almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario con esito positivo. Nei casi sopraindicati è resa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455;
  • documentazione relativa ai procedimenti penali in corso o definiti in relazione al delitto (sentenze, decreti) e la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che il richiedente è orfano per crimini domestici ai sensi dell'art.2 del decreto 21 maggio 2020, n. 71;
  • per gli istanti maggiorenni, inoltre, occorre allegare documentazione attestante la non autosufficienza economica.

Per maggiori dettagli, si invita a consultare la circolare del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti:

Dott. Salvatore Concetto Francesco FORTUNA
VICEPREFETTO
Vittime dei reati violenti
Indennizzo nei confronti di vittime di reati violenti
dr. Pasquale Micucci

Ultimo aggiornamento
Giovedì 13 Giugno 2024, ore 17:40
Allegati
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