ANAGRAFE
La  Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo vigila affinché le anagrafi, della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei Comuni della provincia, siano tenuti in conformità alle norme del regolamento anagrafico e che siano rigorosamente osservate le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico. La vigilanza viene esercitata anche a mezzo di apposite ispezioni da effettuarsi presso gli Uffici comunali.
La Prefettura risolve anche eventuali vertenze che insorgono tra comuni appartenenti alla stessa provincia. Qualora tali vertenze riguardino Comuni appartenenti a province diverse, le Prefetture interessate, dopo aver istruito la pratica, trasmettono i relativi atti al superiore Ministero dell'Interno per le valutazioni di propria competenza.
La Prefettura decide sui ricorsi gerarchici presentati al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dall'Ufficiale d'Anagrafe:
  1. diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente;
  2. iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza; 
  3. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori.
Il Prefetto approva gli atti di delega e di revoca delle funzioni di Ufficiale d'anagrafe.
 
Normative di riferimento:
  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";
  • Legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".

 

 

STATO CIVILE
La  Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo vigila sugli uffici di Stato Civile dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Il Sindaco (o chi lo sostituisce) è Ufficiale dello stato civile ed è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno, di norma tramite la Prefettura-UTG.
Il Sindaco può conferire la delega all'esercizio (totale o parziale) delle funzioni di Ufficiale di stato civile ai soli soggetti indicati dalla legge.
Il provvedimento sindacale di conferimento della delega (così come quello di revoca e rinuncia della delega stessa) deve essere comunicato al Prefetto.
La delega, comunque, non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di Ufficiale dello stato civile.                                                                                         
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 109, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000, il Ministero dell'Interno ha emanato il decreto 27 febbraio 2001, concernente la tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001 (v. anche circolare n. 2 del 26 marzo 2001).
I registri di stato civile prima di essere utilizzati dai comuni per le trascrizioni e/o annotazioni inerenti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte devono essere formati e vidimati dal prefetto o suo delegato. 
L'art. 1, comma 2, del citato decreto, espressamente dispone che il secondo originale dei registri, unitamente al fascicolo allegato per ciascun atto contenente i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile, sono trasmessi alla Prefettura per il deposito presso i propri locali.
 


 
Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Giugno 2024, ore 09:52