Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Dirigente: Dott. Osvaldo CACCURI
Qualifica: Viceprefetto
Telefono: 0984898011

E-mail: osvaldo.caccuri@interno.it

Indirizzi PEC  protocollo.prefcs@pec.interno.it

Indirizzo Per Area I:  sicurezza.prefcs@pec.interno.it;

 

 


 

Funzioni

Supporto al Prefetto nell’esercizio delle funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza e nella gestione dei processi operativi in materia di:

  • Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
  • Pianificazione, coordinamento e impiego delle Forze di Polizia;
  • Segreteria di Sicurezza e corrispondenza riservata;
  • Osservatorio sulla criminalità;
  • Riunioni, attività di segreteria ed iniziative della Conferenza regionale e del CPOSP.
Caratteristiche delle Funzioni

L’Area  si connota per la particolare attività di supporto al Prefetto nei compiti riservati allo stesso dall’art. 13 Legge 121/1981, come peraltro ribadito dal decreto ministeriale del 18/11/2002 all’art. 4, comma 2, lettera a).
Il Viceprefetto preposto a tale Area dovrà  saper fornire il giusto supporto di natura sia propositiva che esecutiva alle scelte di livello politico - strategiche elaborate dal Prefetto.
Pertanto l’autonomia decisionale che contraddistingue in maniera così pregnante tutte le altre aree, in questo ambito assume caratteristiche peculiari più che altro assimilabili a funzioni di “staff”, fortemente strumentali rispetto ai processi decisionali del Prefetto, non escludendosi, d’altro canto, in via pregiudiziale, autonomia gestionale e funzionale negli affari di competenza.

Ricorsi avverso i provvedimenti del Questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :

  1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  2. l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da 16,00
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso

     

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199     
Ultimo aggiornamento
Venerdì 2 Agosto 2024, ore 10:06