Incarico: Dirigente Dell'Area
Dirigente: Dott. Giuseppe DI MARTINO
Qualifica: Viceprefetto
Addetto:
Email dell'ufficio: immigrazione.prefcs@pec.interno.it
Telefono: 09848980453
Conferimento della cittadinanza italiana
IMPORTANTE : si fa presente che l'ufficio comunica con il richiedente la cittadinanza italiana ESCLUSIVAMENTE tramite l'indirizzo email indicato in fase di compilazione della domanda online; pertanto si prega di porre la MASSIMA ATTENZIONE nell'indicazione del suddetto indirizzo email (in mancanza di riscontro alle comunicazioni entro 30 giorni l'ufficio provvederà all'invio dell'avviso di diniego ai sensi dell'art.10-bis della legge n.241/1990 tramite raccomandata A/R all'indirizzo di residenza indicato nella domanda online).
Eventuali modifiche dell'indirizzo email devono essere comunicate all'ufficio tramite richiesta sottoscritta dall'interessato con allegata copia della carta di identità.
Conferimento della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge 94 del 2009, e successivi regolamenti.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:
1) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91. se
- risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del giuramento del coniuge (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- è stato residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, ed attualmente risiede legalmente in Italia (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
- IMPORTANTE : dal momento della presentazione e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in particolare è necessario che sussista la coabitazione dei coniugi (stesso stato di famiglia).
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
- per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
-
per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.
2) PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA
E' possibile richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 se:
- sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
- sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore (art. 9, c. 1, lett. B);
- hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
- sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
- sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi al riconoscimento dello status di apolide o di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E);
- sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).
-
IMPORTANTE : quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995.
Nel caso il richiedente non possegga redditi propri o abbia redditi inferiori a quelli stabiliti dal suddetto Decreto Legge potranno essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo familiare (presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente).
IMPORTANTE : al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui sopra.
- Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
-
Casi di rigetto dell'istanza: La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno.
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa ; le istanze presentate a mezzo posta non saranno più accettate . Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda in tutte le sue parti, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, i seguenti documenti (Consultare le AVVERTENZE in fondo alla pagina):
- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzato e munito di traduzione legalizzata. (lo straniero richiedente la cittadinanza italiana, che sia entrato in Italia prima del 14° anno di età e che abbia maturato la ininterrotta residenza sul territorio italiano, qualora non possa produrre il certificato penale del Paese di origine e dei Paesi terzi di residenza dovrà allegare voce "Certificato Penale" i certificati di frequenza scolastica relativi ai periodi antecedenti al compimento del 14° anno di età).
- Ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94".
- documento di riconoscimento (carta d'identità).
IMPORTANTE : VERIFICARE CHE LE GENERALITA' INSERITE NEL MODULO DI RICHIESTA ON LINE (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI A QUELLE INDICATE SUI DOCUMENTI ESTERI (certificato di nascita e certificato penale).
ATTENZIONE : per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di nascita non sia indicato anche il cognome da nubile) allegare alla voce "Documento generico" una attestazione rilasciata dalle competenti Autorità diplomatiche consolari in Italia dove si certifichino le esatte generalità ; tale attestazione deve essere legalizzata in Prefettura P.zza XI Settembre - Cosenza
ATTENZIONE : nelle richieste per matrimonio (art. 5) qualora il coniuge abbia altra residenza dal richiedente allegare alla voce "Documento generico" breve dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi , circa i motivi della diversa residenza (motivi di lavoro, ecc.).
Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre quanto segue:
- Atto notorio formato in Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine (allegare il documento nelle voci "Certificato di nascita" e "Certificato Penale" )
- copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato (allegare il documento alla voce "Documento generico" )
Dopo aver presentato la domanda verrà inviata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda, un messaggio che invita alla consultazione del portale sul quale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della domanda ed il relativo numero di protocollo K10/..........
- i documenti cartacei da presentare e le modalità di presentazione
-
l'eventuale irregolarità della domanda o della documentazione allegata
ALTRE INFORMAZIONI:
I titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA così come coloro che hanno la PROTEZIONE UMANITARIA non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992."
NOTIFICA DECRETI TRAMITE PIATTAFORMA NAZIONALE
La Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha aderito alla Piattaforma Notifiche Digitali, gestita per legge da PagoPa s.p.a. anche per la fase di notifica dei decreti di concessione, reiezione e inammissibilità a definizione dei procedimenti volti al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Questa iniziativa alimenta e completa il processo di semplificazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo attraverso due momenti:
- una fase transitoria (dagli ultimi giorni di novembre 2023 al 31 gennaio 2024) in cui le tradizionali modalità di notifica rimarranno operative accanto al nuovo sistema;
- il definitivo passaggio, in via esclusiva, dall'1 febbraio 2024, alla notifica dei decreti tramite la Piattaforma Notifiche Digitali.
Nel rinviare alla lettura della circolare esplicativa, si invitano i potenziali destinatari a osservare gli adempimenti a loro carico al fine di agevolare la conclusione del procedimento, nel rispetto delle nuove modalità di notifica. (vedi circolare allegata).
Cambio residenza
In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo e-mail fornendo l'indirizzo completo.
AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i certificati di nascita e penale devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali (vedere avvertenza in fondo al riquadro).
I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo dell'intera procedura):
- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);
- nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall'Apostille);
- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo : in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
- in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario di un Tribunale Italiano, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.
Avvertenza: Per agevolare il compito del/della richiedente, è stata predisposta una guida con tutte le esenzioni dalla legalizzazione e dalla traduzione relative a ogni Stato: la guida, costantemente aggiornata, può essere consultata e scaricata negli allegati a lato