Rilascio della licenza

Enti o privati che intendono eseguire investigazioni, ricerche, raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.

Il Prefetto è competente anche a rilasciare l'autorizzazione per poter effettuare  attività investigativa specificatamente tesa alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale (art. 327 bis del Codice di procedura Penale).

 

Dirigente Area I

Addetti: Federica Pallara

Telefoni:  0532294440

Indirizzi di posta elettronica: federica.pallara@interno.it

Email dell'ufficio: protocollo.preffe@pec.interno.it

 

Chi può fare la richiesta

La domanda  per ottenere il rilascio della licenza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza ovvero  dal legale rappresentante, ove trattasi di società.

Requisiti richiesti:

  • Essere cittadini italiani ovvero di Paesi appartenenti all'unione Europea;
  • Possedere la capacità di obbligarsi;
  • Non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personale o ad ammonizioni, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, ovvero per violenza e resistenza all'autorità;
  • Avere conseguito, al momento della richiesta, della laurea triennale in una delle materie indicate nell'allegato G del d.m. 269/2010;
  • Avere svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio. 

 

Documentazione richiesta

  • La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di investigazione privata.

 

Cosa fare

  1. domanda in bollo da € 16,00;
  2. documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall'art. 136 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (ad esempio con curriculum vitae , specifiche conoscenze tecniche) e la specifica esperienza professionale per garantire il corretto esercizio dell'attività , richiesto dall'art. 222 del D. Lgs. 28/07/1989, n. 271 (nel solo caso di attività investigativa per l'individuazione degli elementi di prova da far valere in un processo penale);
  3. due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe , da indicare nella misura massima;
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, la posizione riguardo gli obblighi militari,. e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ( se trattasi di società la dichiarazione sostitutiva dei certificati deve essere presentata da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione) ovvero i relativi certificati

Se  il richiedente è una società la domanda di cui al punto 1 dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto. Inoltre, dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

  1. copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione della società;
  2. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante l'iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A nonché il numero della partita IVA ovvero i relativi certificati.

NOTA: In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale (il cui importo  sarà determinato in rapporto alla natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere e comunicato direttamente all'interessato) e provvedere alla regolarizzazione della licenza rilasciata e del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni , con la consegna di due marche da bollo.

Riferimenti normativi

  • Art. 327 bis c.p.p.
  • R.D. 18/06/1931, n. 773, artt. 8, 9, 10,11, 13, 134, 135, 136, 137;
  • R.D. 06/05/1940, n. 635, artt. 257, 258, 259, 260;
  • Art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel c.p.p., approvate con il D. Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000, n.397;
  • d.m. 269/2010 e ss.mm.
Rinnovo della licenza

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Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto,  il titolare della licenza deve presentare -almeno 60 giorni prima della scadenza - una dichiarazione di responsabilità circa l'intendimento di proseguire il servizio per i successivi tre anni.

Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità,  dispone automaticamente il rinnovo triennale della licenza.

Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza ai sensi del d.m. 269/2010, cioè ove l'istituto di investigazioni/informazioni ha eletto la sede principale.

 

Chi può fare la richiesta

La dichiarazione deve essere presentata dal titolare della licenza in scadenza.

 

Cosa fare

La dichiarazione di prosecuzione dell'attività, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata a mano o inviata per P.E.C. alla Prefettura che ha rilasciato la licenza ai sensi del d.m. 269/2010, cioè ove l' istituto di investigazioni/informazioni ha eletto la sede principale.

Documentazione richiesta

  • Dichiarazione di prosecuzione dell'attività;
  • Autocertificazione attestante il numero delle operazioni effettuate nel corso dei 36 mesi precedenti, suddivise nelle tipologie di attività indicate dal d.m. 269/2010;
  • Elenco dei collaboratori completi di copia dei documenti di identità, del codice fiscale e dei contratti, nonché permessi di soggiorno in corso di validità per gli stranieri di nazionalità extra U.E.
Obblighi annuali


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Email dell'ufficio: protocollo.preffe@pec.interno.it

 

Per proseguire l'attività di gestione di un istituto, ai titolari delle licenze di investigazioni/informazioni commerciali ex art. 134 T.U.L.P.S. e aggiornate ai sensi del d.m. 269/2010, è fatto obbligo di presentare annualmente  (con riferimento alla data di emissione delle licenze in questione):

  • attestazione di pagamento della polizza fideiussoria versata a garanzia della licenza;
  • certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  • tabella delle operazioni e delle relative tariffe.
Ultimo aggiornamento
Giovedì 14 Marzo 2024, ore 12:26