PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

 

AGGIORNAMENTO CITTADINANZA - NUOVA MODALITA' DI NOTIFICA DECRETI DI CITTADINANZA
 

La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 prevede che i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, possono acquistare la cittadinanza italiana se in possesso di determinati requisiti.

la Prefettura competente per territorio a ricevere la domanda, si occupa dell'istruttoria dei procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza italiana:

  • PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  • PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

A) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

Ai sensi dell'art. 5 L. 91/92, il cittadino straniero può ottenere la cittadinanza per aver contratto matrimonio con un cittadino italiano a condizione che: 

  • risieda legalmente in Italia  da almeno due anni  dalla data del matrimonio;
  • risieda all'estero  da almeno tre anni  dalla data del matrimonio.

Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento.

Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

L'atto di matrimonio con il cittadino italiano deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile prima della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza.

Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi, pena il rigetto della domanda.

  B) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA

Il cittadino straniero o apolide può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell' art.  9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel caso in cui:

  1. sia nato in Italia e vi risieda legalmente da almeno 3 anni , o sia figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni;
  2. sia maggiorenne, adottato da cittadino italiano o figlio di cittadino straniero naturalizzato, e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione o alla naturalizzazione del genitore;
  3. abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda tramite la competente autorità consolare);
  4. sia cittadino U.E. e risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni ;
  5. sia apolide o titolare di protezione internazionale e risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;
  6. sia cittadino straniero e risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni .

È inoltre necessario che l'interessato dichiari, a pena d'inammissibilità della domanda,  un reddito nell'ultimo triennio superiore ai parametri stabiliti dall' art.  3 del  D.L.  382/1989 (convertito dalla  L.  8/1990). Nel caso in cui il richiedente non possegga redditi propri, o abbia prodotto un reddito inferiore, dovranno essere comprovati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare presenti nel medesimo stato di famiglia del richiedente. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  

La domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente on-line al seguente indirizzo web:   https://portaleservizi.dlci.interno.it .

I richiedenti non saranno convocati presso gli uffici della Prefettura per l'esame della documentazione da allegare alla domanda .

Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, ponendo estrema attenzione alla corretta scansione e alla leggibilità fronte/retro dei seguenti documenti da allegare:

  1. estremi della marca da bollo;
  2. certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine, debitamente legalizzato;
  3. traduzione italiana del certificato di nascita, anch'essa legalizzata;
  4. certificato penale rilasciato dalle Autorità del proprio Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente legalizzato;
  5. traduzione italiana del certificato di nascita, anch'essa legalizzata;
  6. ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di € 250 da effettuarsi direttamente all'atto della presentazione della domanda, con l'apposita funzionalità presente di pagoPA;
  7. titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI,    oppure    certificazione rilasciata da un ente certificatore autorizzato (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri), che attesti la  conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Sono  esclusi da tale onere coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione , di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/98 e al D.P.R. 179/2011 , nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs. , i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi, rispettivamente, della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
  8. un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno).

In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), di conversione del D.L. n. 113/2018, il termine per la definizione delle domande presentate successivamente al 20 dicembre 2020 è di  trentasei mesi.

Si avvisa che le domande incomplete, contenenti dati errati e/o documentazione mancante o illeggibile saranno rifiutate.

Il rifiuto della domanda non può essere successivamente sanato, ma è necessario ripresentare la domanda allegando documentazione non scaduta che valga a superare il vizio riscontrato all'atto del rifiuto.

Si prega, pertanto, di prestare la massima attenzione all'atto di presentazione dell'istanza e alle comunicazioni inviate dal sistema informatico all'indirizzo mail indicato in domanda.

La domanda si intende accettata all'atto della produzione del codice K10 o K10/C.

Nel caso in cui le generalità indicate all'atto della domanda non siano corrispondenti a quelle indicate nel certificato di nascita e nel documento di identità, e non sia stata prodotta un'attestazione consolare di esatte generalità, debitamente legalizzata, la domanda sarà rifiutata.

Le donne straniere che desiderano mantenere il cognome del coniuge, devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in questione. In caso contrario, il cognome attributo sarà quello risultante dal certificato di nascita

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Nel caso di conclusione con esito positivo del procedimento, la Prefettura provvederà a trasmettere telematicamente il decreto di conferimento della cittadinanza al Comune di residenza, il quale provvederà alla relativa notifica e alla fissazione della data del giuramento.

F.A.Q.

 

Per quali documenti è richiesta la legalizzazione?

L'atto di nascita ed il certificato penale del Paese d'origine dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato estero di formazione , salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali.

Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste dalla conformità al testo straniero.

Sono titolare dello status di rifugiato, devo presentare l'atto di nascita e il certificato penale del mio Paese d'origine?

No, attesa l'oggettiva impossibilità di ottenere detti documenti, gli stessi potranno essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata in Tribunale con sottoscrizione autenticata in conformità al disposto legislativo in materia.

Sono regolarmente in Italia prima del compimento dei quattordici anni, devo ugualmente produrre il certificato penale del mio Paese di origine?

I cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia prima del compimento del 14° anno di età e che abbiano maturato la ininterrotta residenza decennale sul territorio dello Stato, qualora non possano produrre un certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, possono allegare alla voce "Certificato Penale" l'autocertificazione in calce o un certificato storico di residenza.

Devo comunicare alla Prefettura eventuali cambi di residenza, anche se avvenuti all'interno della provincia di Mantova?

Eventuali cambi di residenza devono essere tempestivamente comunicati alla Prefettura, tramite mail all'indirizzo protocollo.prefmn@pec.interno.it , indicando nell'oggetto il proprio codice K10 o K10/C.

 

Quando e Come posso richiedere il rimborso del pagamento del contributo di 250,00 €?

È possibile richiedere il rimborso del contributo - entro e non oltre un anno dal momento di presentazione della domanda - esclusivamente nei casi in cui la domanda di cittadinanza sia stata rifiutata, compilando il modulo allegato e inviandolo, corredato di marca da bollo da 16,00 € e copia del documento di identità tramite raccomandata A/R alla Prefettura - U.T.G. di Mantova - Ufficio cittadinanza, via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova.

Se la domanda è stata definita con decreto di rigetto, non è possibile richiedere il rimborso del contributo.

Si evidenzia che il contributo può essere riutilizzato per la presentazione di nuove istanze nell'arco del medesimo anno solare.

Come posso chiedere informazioni sullo stato della pratica?

Lo stato della domanda di cittadinanza è consultabile sul portale online dedicato.

Eventuali motivi ostativi verranno comunicati all'interessato a cura dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, sul portale dedicato. In assenza di dette comunicazioni, la pratica i cui termini di trattazione non siano ancora decorsi, deve intendersi regolarmente in istruttoria .

Si raccomanda, pertanto, la regolare consultazione della domanda sulla piattaforma informatica.

Eventuali istanze di accesso agli atti o richieste informazioni possono essere indirizzate a protocollo.prefmn@pec.interno.it.

L'Ufficio non darà riscontro alle istanze o richieste di informazioni che non siano sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, oltre a delega quando l'istanza è presentata tramite patrocinatori.

CITTADINANZA - NUOVA MODALITA' DI NOTIFICA DECRETI DI CITTADINANZA

A partire dal 1° febbraio 2024, la notifica dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a., disciplinata dall'art. 26 del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120/2020.

La Piattaforma Notifiche Digitali è una piattaforma informatica che persegue il fine di digitalizzare la comunicazione tra Pubblica Amministrazione ed utenti, semplificando il processo di invio, consegna e notifica delle comunicazioni pubbliche a cittadini ed imprese.

Come funziona la notifica tramite la Piattaforma Notifiche Digitali?

  • - Se il richiedente la cittadinanza dispone di un domicilio digitale (che può essere di Piattaforma - speciale o generale), la Piattaforma genera un Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) in formato elettronico, che viene recapitato nella relativa casella P.E.C. del richiedente, determinando, decorsi i termini previsti dalla normativa, l'avvenuto perfezionamento della notifica. L'AAR contiene un link (anche sotto forma di QR-code) che consente al richiedente di scaricare il decreto di cittadinanza . La notifica si perfeziona il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'AAR.
  • - Se il richiedente la cittadinanza non dispone di un domicilio digitale , la Piattaforma provvede ad inviare una raccomandata A/R al richiedente , che contiene un Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) in formato cartaceo, con le istruzioni necessarie per accedere alla Piattaforma notifiche e scaricare il decreto di cittadinanza ivi depositato . La notifica si perfeziona il decimo giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R.
  • - Se la raccomandata A/R non viene recapitata al richiedente perché il destinatario risulta irreperibile, l'Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) viene depositato in Piattaforma e reso disponibile all'utente. Tale deposito sostituisce l'affissione fisica presso la Casa Comunale e rileva ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

La notifica si perfeziona il decimo giorno successivo al deposito dell'AAR.

Cosa deve fare il richiedente la cittadinanza per prendere visione del decreto?

Per prendere visione del decreto, il richiedente la cittadinanza deve accedere alla Piattaforma Notifiche Digitali - Per accedere autonomamente alla suddetta Piattaforma, il richiedente deve essere in possesso di SPID o CIE.

L'accesso alla Piattaforma è possibile tramite i seguenti canali:

  1. Tramite link o QR-code contenuti nell'Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR), ricevuto informato elettronico tramite P.E.C., ovvero in formato cartaceo tramite raccomandata semplice o raccomandata A/R.
  2. Seguendo le istruzioni contenute nell'"Avviso di cortesia", che la Piattaforma provvede ad inviare al richiedente nel caso in cui quest'ultimo abbia censito un recapito di cortesia, come sms, e-mail ordinaria o App IO; grazie a tale avviso, il destinatario può accedere alla Piattaforma e perfezionare la notifica "per presa visione del documento".
  3. Tramite il sito web della Piattaforma Notifiche Digitali.
  4. Tramite app della Piattaforma Notifiche Digitali.

Il decreto oggetto di notifica resterà disponibile sulla Piattaforma per un periodo di 120 giorni, successivi alla data di perfezionamento della notifica per il richiedente la cittadinanza.

Come accedere alla Piattaforma Notifiche Digitali se non si dispone di domicilio digitale, SPID o CIE?

Se il richiedente la cittadinanza non è in possesso di domicilio digitale né di SPID o CIE, potrà accedere ai documenti relativi alla notifica per il tramite della Rete RADD (Rete Assorbimento Digital Divide), presentandosi all'ufficio postale munito di Avviso di Avvenuta Ricezione e relativo documento d'identità.

Cosa dovrà fare il destinatario della notifica?

A seguito del perfezionamento della notifica, il richiedente la cittadinanza dovrà esibire obbligatoriamente in formato cartaceo il decreto di cittadinanza e l'Avviso di Avvenuta Ricezione (in formato cartaceo o elettronico) al Comune ai fini del giuramento.

Quali sono i termini previsti per la prestazione del giuramento?

Il richiedente la cittadinanza deve presentarsi al Comune per la prestazione del giuramento che dovrà avvenire entro sei mesi dal momento del perfezionamento della notifica del decreto.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la guida alla notifica dei decreti di cittadinanza tramite la Piattaforma Notifiche Digitali, disponibile sul sito web della Piattaforma

Riferimenti normativi:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

D.L. 4 ottobre 2018, n.113   convertito in Legge n. 132/2018

D.L. 21 ottobre 2020, n.130 convertito in Legge n. 173/2020

 

Dirigente area III :  dott.ssa Aurora Esposito

Responsabile del procedimento: dott.ssa Aurora Esposito

Addetto:  Elisabetta Frigau, Rimoun Khodari

Ricevimento:  Per appuntamento

Ubicazione dell'Ufficio:  Via Principe Amedeo n. 30

Email dell'ufficio:  protocollo.prefmn@pec.interno.it

Telefono:  0376/235517 , 0376/235426 - Ogni giovedì, dalle 13 alle 14;  

 

MODULISTICA ALLEGATA: 

  1. come acquisire la cittadinanza
  2. dichiarazione storico residenza quattordicenni
  3. Modello richiesta RIMBORSO CONTRIBUTO CITTADINANZA
  4. bollettino postale versamento contributo richiesta cittadinanza
  5. Autocertificazione residenza storica
  6. Autocertificazione residenza attuale e stato di famiglia
  7. Autocertificazione casellario giudiziale e carichi pendenti
  8. Autocertificazione di mantenimento da parte di familiari conviventi
  9. Modello B cittadinanza
  10. elenco documenti art. 9
  11. elenco documenti art. 5
  12. Modello A cittadinanza

 

 

 

 

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Data
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 21 Agosto 2024, ore 10:00