La patente di guida può essere revocata per:
- carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
- violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
- sentenza penale di condanna (art. 224 C.d.S)
Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:
REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)
delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423, escluso l'art.2, e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni nonché per la violazione dell'art.73 o 74 o 75, comma 1, lett.f), del D.P.R. n.309/1990.Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.
Cosa fare
REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da € 16,00) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis C.d.S.).
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.
Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)
Cosa fare
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Cosa fare
REVOCA SU SENTENZA DEL GIUDICE PENALE (art. 224 del C.d.S.)
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.