DISPOSIZIONI - TIPOLOGIE DI CONCESSIONE

La materia è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e collegato regolamento (D.P.R. n.572/1993), nella versione aggiornata con le modifiche intervenute da ultimo nel 2020.

COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
E' possibile individuare due tipologie di concessione :

CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

La richiesta di cittadinanza italiana si effettua esclusivamente ON LINE  (unica modalità ammessa a far data dal 18 giugno 2015).
L'interessato, MUNITO DI SPID, può presentare la domanda registrandosi sul portale dedicato del sito Internet del Ministero dell'Interno - portale servizi online DLCI : https://portaleserviziapp.dlci.interno.it (Cittadinanza)

Successivamente alla registrazione sul portale dedicato il richiedente, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute, compilerà  la domanda  e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un  documento di riconoscimento  , agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (  atto di nascita e certificato penale  ) e alla  ricevuta del pagamento  del contributo. Per comprovare il possesso del  requisito dell'adeguata conoscenza della lingua italiana   (richiesta al livello B1 del QCER) il richiedente dovrà trasmettere un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In alternativa, l'interessato potrà produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza di lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai suddetti Ministeri, e nella specie: Università per gli stranieri di Perugia, Università per gli stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri e la connessa rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori. Ove il titolo di studio o la certificazione siano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre se si tratta di un istituto paritario o di un ente privato dovrà esserne prodotta una  copia autentica  .

Da tale onere di attestazione sono  esonerati  coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione ex art.4bis D. Lgs. 286/98 e D.P.R. 179/2011, nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del medesimo decreto legislativo, i quali dovranno solo fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi della sottoscrizione dell'accordo o del titolo di soggiorno in corso di validità.

Infine va inserito quanto richiesto per comprovare il versamento dell'importo del contributo da corrispondere in sede di presentazione dell'istanza, pari a Euro 250,00.

Il bollettino per il versamento del contributo di Euro 250,00 sul c/c postale  n. 809020 deve essere intestato a "MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA" e recante la causale "CITTADINANZA-CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94".

 
"A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250 euro tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 24 giugno 2022 si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l'unica modalità di pagamento."

Il termine di definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio, ex art. 5 L. 91/92, e per residenza, ex art. 9 L. 91/92, è di 24 mesi (prorogabili a 36) dalla data di presentazione della domanda; tale disposizione si applica ai procedimenti presentati dopo dal 21.12.2020, mentre i procedimenti in corso presentati prima del 21.12.2020 seguiranno la scadenza pregressa di 48 mesi a cui vanno aggiunti i mesi di sospensione dei procedimenti amministrativi a causa del lockdown attuato per la pandemia Covid-19 nel 2020.

L'istante può integrare eventuale documentazione mancante sempre con la modalità ONLINE.

PER VERIFICARE LA PROPRIA PRATICA DI CITTADINANZA E LEGGERE LE COMUNICAZIONI RICEVUTE SI DEVE ACCEDERE AL PORTALE RISERVATO https://portaleserviziapp.dlci.interno.it COME SOPRA PRECISATO

***INFORMAZIONI TELEFONICHE***
I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni a fianco di ciascuno indicati:
LUNEDI' 3346909996
MERCOLEDI' 0646539955
VENERDI' 3316536673
****OPPURE****
0721.386422 martedì e giovedì orario dalle 11 alle 12
*****
Per approfondimenti e per tutti gli aggiornamenti si consiglia di consultare il tema CITTADINANZA sul portale Internet del Ministero dell'Interno: www.interno.gov.it

Riferimenti normativi e circolari ministeriali:

NOTA BENE

  1. Tutte le domande di cittadinanza per matrimonio o residenza, comprese le dichiarazioni di elezione, riacquisto, rinuncia sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro .
  2. Alla domanda dovranno essere allegate le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, come specificato in fondo a ciascun modello.
  3. Qualunque variazione di residenza o domicilio, anche temporanea, deve essere tempestivamente comunicata a questa Prefettura tramite raccomandata a.r. o tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefpu@pec.interno.it  mettendo nel campo oggetto la parola CITTADINANZA seguita dall'ulteriore testo libero (tale indirizzo P.E.C. riceve solo da mittenti di posta elettronica certificata)

     

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta:

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e   residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data di celebrazione del matrimonio   , ovvero, se residente all'estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.

NOTA: per le donne aggiungere il cognome da nubile

I termini sopra-descritti sono ridotti alla metà in presenza di figli nati od adottati dai coniugi.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata "on-line" alla Prefettura di residenza attraverso l'apposita procedura informatizzata del Ministero dell'Interno (LEGGERE ISTRUZIONI SOTTO RIPORTATE IN "DISPOSIZIONI COMUNI")

Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene inviato al Comune per la notifica all'interessato. Lo straniero,  entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

  Chi può fare la richiesta   :

  • Lett. a (3 anni di residenza legale, per chi è nato in Italia o è ascendente in linea retta di cittadino italiano entro il II° grado)
  • Lett. b (5 anni di residenza legale, per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano) 
  • Lett. c (5 anni alle dipendenze dello Stato italiano)
  • Lett. d (4 anni di residenza legale, per il cittadino di uno Stato U.E.) 
  • Lett. e (5 anni di residenza legale per l'apolide o il rifugiato - combinato disposto art. 16 c.2) 
  • Lett. f (10 anni di residenza legale per il cittadino straniero)

Cosa fare   :

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza mediante l'apposita procedura "on  line" del Ministero dell'Interno (LEGGERE SOTTO IN "DISPOSIZIONI COMUNI").

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene inviato al Comune per la notifica all'interessato il quale,   entro 6 mesi dalla notifica,   deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Ultimo aggiornamento
Martedì 2 Aprile 2024, ore 11:51