Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome o il cognome ridicolo e/o vergognoso deve essere autorizzato dal Prefetto.
Con D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012 a partire dal 9 luglio 2012 anche per il cambio del cognome è competente il Prefetto.
Pertanto tutte le domande devono essere indirizzate al Prefetto.
Il Prefetto:
- autorizza il cambiamento del nome;
- autorizza tutti i cambiamenti di cognome.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La domanda (in bollo o in carta semplice solo ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del comune di nascita;
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione i richiedenti saranno autorizzati con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso il termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome o del cognome.
Il decreto di autorizzazione, per avere efficacia, deve essere annotato, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita e negli altri atti di stato civile.
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