La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992 modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009)
Chi può fare la richiesta
Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio o 1 anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.
Cosa fare
La richiesta di cittadinanza italiana va inoltrata solamente on-line entrando nel portale del Ministero dell'Interno all'indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it: eseguire i passaggi per la registrazione e inserire i dati richiesti per la domanda di cittadinanza italiana. Chi è in possesso delle credenziali SPID, può utilizzarle per accedere al portale del Ministero dell'Interno.
Si dovranno, altresì, trasmettere, in formato elettronico i sotto indicati documenti:
- atto di nascita prodotto nel paese di origine debitamente tradotto e legalizzato;
- certificato penale prodotto nel paese di origine debitamente tradotto e legalizzato;
- documento di riconoscimento (carta di identità italiana / passaporto);
- copia permesso di soggiorno .
Munirsi di marca da bollo da € 16,00 il cui codice andrà inserito nella procedura informatica ed indicare gli estremi del pagamento del contributo di euro 250, il cui versamento dovrà essere effettuato attraverso PagoPa.
Successivamente il richiedente riceverà un'e-mail, all'indirizzo indicato nella richiesta, e verrà convocato presso gli Uffici della Prefettura per la presentazione della suindicata documentazione in originale e di altri documenti che saranno necessari.
NOTA BENE
- Ogni variazione di residenza deve essere comunicata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura presentando un'autocertificazione, o all'indirizzo di posta elettronica comunicazione.cittadinanza.prefro@pec.interno.it con indicazione nell'oggetto del numero K/10 relativo alla propria istanza, oppure presentandosi allo sportello, previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì dalle 9:00 alle 12:00.
- I rifugiati politici, in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato dalla Prefettura-U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- l'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Cosa fare
La richiesta di cittadinanza italiana va inoltrata solamente ON-LINE entrando nel portale del Ministero dell'Interno all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm.
Si dovranno, altresì, trasmettere, in formato elettronico i sotto indicati documenti:
- atto di nascita prodotto nel paese di origine debitamente tradotto e legalizzato;
- certificato penale prodotto nel paese di origine debitamente tradotto e legalizzato;
- documento di riconoscimento (carta di identità italiana / passaporto);
- copia permesso di soggiorno .
Munirsi di marca da bollo da € 16,00 il cui codice andrà inserito nella procedura informatica ed indicare gli estremi pagamento del contributo di euro 250, il cui versamento dovrà essere effettuato attraverso PagoPa.
Successivamente il richiedente riceverà una e-mail, all'indirizzo indicato nella richiesta, e verrà convocato presso gli Uffici della Prefettura per la presentazione della suindicata documentazione in originale e di altri documenti che saranno necessari (CUD o 730 dei redditi propri dichiarati negli ultimi 3 anni o di altri familiari presenti nello stesso nucleo familiare).
NOTA BENE
- Ogni variazione di residenza deve essere comunicata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura presentando un'autocertificazione, o all'indirizzo di posta elettronica comunicazione.cittadinanza.prefro@pec.interno.it con indicazione nell'oggetto del numero K/10 relativo alla propria istanza, oppure presentandosi allo sportello, previo appuntamento, nelle giornate di mercoledì dalle 9:00 alle 12:00.
- I rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura-U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
A decorrere dal 5 ottobre 2018 - ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018 - il contributo, al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è di importo pari a 250 euro.
Sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi della medesima normativa, il termine di definizione delle richieste di cittadinanza italiana di cui agli art. 5 e 9, anche dei procedimenti in corso, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
La legge n. 132 del 1 dicembre 2018, di conversione del D.L. 113/2018, stabilisce che a decorrere dal 4 dicembre 2018, i richiedenti la cittadinanza italiana devono attestare di essere in possesso del titolo di conoscenza della lingua italiana (livello B1). Nella richiesta deve essere indicato l'Ente italiano e la sede presso cui si è tenuto il corso. Se trattasi di Enti o Istituti Stranieri, secondo le tipologie riconosciute dal quadro comune europeo (QCER), deve essere anche prodotta documentazione in originale tradotta e legalizzata.
È esente da tale obbligo chi è in possesso del titolo di soggiorno di lunga durata UE e chi ha sottoscritto, all'atto della richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno, l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. 286/1998 e al D.P.R. 179/2011.
Chi è affetto da patologie invalidanti, che impediscano la possibilità di acquisire la suindicata conoscenza della lingua italiana, come stabilito dall'art. 1 comma 3 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010, dovrà produrre certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 il termine massimo di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana è di ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Per le istanze presentate prima della suddetta data il termine di definizione è di quarantotto mesi.
N.B. Si riceve solo per appuntamento.
Per prenotare un appuntamento scrivere alla email: cittadinanza.pref_rovigo@interno.it
Per richiedere informazioni telefoniche è possibile contattare il 0425/428524 dal Lunedì al Giovedì dalle ore 12 alle ore 13.
I richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:
- 3346909996 - lunedì
- 0646539955 - mercoledì
- 3316536673 - venerdì
- Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00