NUOVI MODELLI DA UTILIZZARE PER L'INOLTRO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DELLA PREFETTURA-U.T.G. DI ROVIGO E PER LA COMUNICAZIONE DELL'INTERESSE A PERMANERVI

Si porta a conoscenza che il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, ha inserito nuove attività nella lista dei settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Le ulteriori attività individuate sono indicate nella  sezione VIII  (Servizi funerari e cimiteriali) e nella  sezione IX  (Ristorazione, gestione delle mense e catering) dell'elenco generale riportante le società iscritte alla white list di questa Prefettura o in attesa di iscrizione.

La sezione I e II della precedente previsione normativa sono confluite nella  sezione X  che comprende anche altri settori: Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si precisa, pertanto, che  i nuovi modelli da utilizzare per l'inoltro della richiesta di iscrizione antimafia sono quelli attualmente pubblicati sul sito internet di questa Prefettura.

ELENCHI DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

D.P.C.M. 18/04/2013 (entrato in vigore dal 14/08/2013)

modificato con D.P.C.M. 24/11/2016 (G.U. n. 25 del 31/01/2017)

Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio, sottoindicati.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2013 - Serie Generale - è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 intitolato "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e ss.mm.ii. (c.d. White List).

In applicazione di tale normativa, presso questa Prefettura è stato istituito, con Decreto Prefettizio n. 22676 del 14/08/2013, l'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cui potranno essere iscritte, a richiesta, le imprese nazionali aventi sede nella provincia, le imprese straniere aventi una sede di rappresentanza nella provincia e le imprese straniere prive di sede di rappresentanza in Italia che ritengano di fare richiesta a questa Prefettura e che svolgano attività nei seguenti settori:

(modificati dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40):

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering; 
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Per l'iscrizione, a carattere volontario, è necessario presentare istanza a questa Prefettura utilizzando l'apposito modello Allegato B, ed inviarlo, corredato dei relativi allegati Mod. 1-Dichiarazione sostitutiva di C.C.I.A.A. e Mod. 2-Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, come segue:

L'iscrizione avviene a conclusione della preventiva verifica dei requisiti di iscrizione effettuata da parte della Prefettura.

L'iscrizione nella W.L. costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei "settori a rischio" (art. 1, comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 24/11/2016).

Per i soggetti (imprese) che risultano non censiti nella B.D.N.A. e che tuttavia hanno presentato la domanda di iscrizione nella W.L., si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia.

Pertanto le stazioni appaltanti, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le White List, accertandosi in tal modo che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, consultano la B.D.N.A. Dal momento della consultazione decorreranno, quindi, i termini del citato art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia (trenta giorni), alla scadenza dei quali le stazioni appaltanti saranno legittimate a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e l'iscrizione nelle White List, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego di iscrizione.

N.B. L'iscrizione nella white list provinciale tiene luogo della comunicazione e/o informazione antimafia liberatoria non solo per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione ma anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta (art. 1, comma 1 lett. b) del D.P.C.M. del 24/11/2006: Introduzione art. 3bis).

Procedura per l'iscrizione

Il titolare dell'impresa individuale, ovvero il legale rappresentante della società, deve presentare istanza al Prefetto di Rovigo specificando per quali attività, tra quelle sopra indicate, richieda l'iscrizione utilizzando i modelli allegati:

  • Allegato B - Modello presentazione istanza iscrizione
  • Mod. 1 Dichiarazione sostitutiva di C.C.I.A.A.
  • Mod. 2 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Il Prefetto di Rovigo, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 67, 84 co. 4 e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011 (nuovo codice antimafia), dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, effettuate con riguardo alle figure che, nell'ambito dell'impresa o società, rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85 del nuovo codice antimafia (Mod. 3 - Informazione "soggetti" sottoposti a verifica - art. 85 D. Lgs. 159/2011), emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'iscrizione dell'impresa nell'elenco è soggetta a revisione annuale in relazione al permanere dell'insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso. 

A tal fine la Prefettura, previa comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco da parte degli iscritti (Allegato D), corredata della relativa documentazione ivi prevista, da produrre non oltre trenta giorni dalla scadenza dell'anno , verifica il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni ostative sopra indicate.

Qualora gli accertamenti disposti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "in aggiornamento" come specificato dalla circolare del M.I. n. 11001/119/12 del 14/08/2013.

La mancata comunicazione, da parte delle imprese iscritte, dell'interesse a permanere nella White List, comporta la cancellazione automatica dall'elenco dei fornitori, alla scadenza annuale.

Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione ai sensi degli artt. 67, 84 co. 4 e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011 (nuovo codice antimafia), il Prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco dandone comunicazione agli interessati.

In ogni caso è fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa (Allegato C), ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), pena la cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco.

L'impresa organizzata in forma di società di capitali quotata nei mercati regolamentati ha l'obbligo, altresì, di comunicare alla Prefettura, oltre le suddette modifiche, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58.

Detta comunicazione deve essere inoltrata entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina le modifiche di cui sopra.

Per quanto concerne, invece, gli ulteriori specifici elenchi di attività istituiti, presso le Prefetture di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Modena , a seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 91 del 17 dicembre 2012, gli stessi continueranno, sino ad esaurimento, ad essere tenuti dalle Prefetture dell'area sismica sopra specificate.

Pertanto le istanze di iscrizione negli elenchi relativi a dette attività aggiuntive continueranno ad essere indirizzate alle suddette Prefetture, indipendentemente dal luogo della sede legale del richiedente.

Nel caso in cui i titolari di imprese o legali rappresentanti di società siano interessati all'iscrizione, oltre che nei citati elenchi riferiti al post-sisma, anche a settori ordinari  di cui alle lettere da a) ad i), sopraindicati, l'istanza per questi ultimi settori dovrà essere trasmessa alla Prefettura competente in relazione alla sede legale dell'impresa o società interessata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Elenco Imprese Iscritte 407.5 KB
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Elenco Imprese Richiedenti Iscrizione 106.5 KB
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Circ. Pref. n. 8007 del 24 febbraio 2017 434.81 KB
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Circ. Pref. n. 35985 del 23 settembre 2014 630.94 KB
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Decreto Prefettizio n. 22676 del 14 agosto 2013 289.86 KB
Ultimo aggiornamento
Martedì 10 Settembre 2024, ore 19:13