La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
La domanda di concessione della cittadinanza italiana va presentata esclusivamente ON LINE , al seguente link https://portaleservizi.dlci.interno.it .
Per completare correttamente la procedura di compilazione online della domanda è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- certificato di nascita del paese di origine debitamente legalizzato e tradotto in italiano;
- certificato penale del paese di origine debitamente legalizzato e tradotto in italiano;
- documento di riconoscimento;
- permesso di soggiorno;
- ricevuta del versamento di un contributo pari a € 250,00, da effettuarsi tramite versamento su conto corrente postale n.809020 intestato a: Ministero dell'Interno - D.L.C.I. Cittadinanza, specificando nella causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n.94"
Di ciascuno dei documenti elencati dovrà essere effettuata la scansione e i relativi file allegati alla domanda online.
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento;
- l'eventuale irregolarità della documentazione allegata;
- la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico
Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.
1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta :
Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
Chi può fare la richiesta :
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura-U.T.G. all'interessato il quale, entro sei mesi dalla notifica , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n.94
- D.L. 4 ottobre 2018, n.113