I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti, possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti non definitivi adottati da Questore della provincia, quali:


1) i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia 


2) l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località 


3) l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come DASPO).

Ricorsi avverso i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile e di ammonimento "stalking"

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso:

  • i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia;
  • i provvedimenti di ammonimento "stalking" ex art.8 D.L.23/2/2009 n.11 convertito con L.23/4/2009 n.38.

 

Chi può fare ricorso


Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.


Cosa fare 
 

Il ricorso, regolarizzato con l'imposta di bollo prescritta, deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. - secondo piano stanza n.15 - che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avendo cura di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata dove intende ricevere le relative comunicazioni, ovvero trasmesso direttamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: polamministrativa.prefsa@pec.interno.it

Il Prefetto può:

 

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati. 

Documentazione richiesta:

  1. ricorso in bollo da € 16,00
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso


Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199    
Ricorsi avverso l'irrogazione di foglio di via obbligatorio e D.A.S.P.O.

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti, possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti non definitivi adottati dal Questore della provincia, quali:

  • l'irrogazione del foglio di via obbligatorio (F.V.O.) ovvero di divieto di soggiorno in una o più località;
  • l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.S.P.O. )

 

Ricorsi avverso l'irrogazione di foglio di via obbligatorio e D.A.S.P.O.


Chi può fare ricorso

 

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto;
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile;
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione;
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso;
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato. 
     

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da € 16,00
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Aprile 2024, ore 12:44